Cassazione Civile, Ordinanza n. 28583/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG e IVA relativo all’anno d’imposta 2003, emesso nei confronti di una società. L’Ufficio aveva contestato, da un lato, la mancata rilevazione di interessi attivi su finanziamenti infruttiferi/concessi dalla società a favore di una partecipata; dall’altro, il recupero della detrazione IVA per fatture relative a prestazioni di appalto per la costruzione di immobili, perché l’aliquota indicata in fattura era del 20% anziché del 10%. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo, per il finanziamento, che il mutuo dovesse presumersi fruttifero e che la gratuità non fosse provata da documentazione idonea proveniente dalla società finanziatrice; per l’IVA, aveva negato la detrazione perché la fattura era irregolare in quanto recava un’aliquota superiore a quella dovuta. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1815, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 45 e 46 TUIR, sostenendo che la prova dell’infruttuosità del mutuo risultava da clausola statutaria e bilancio della società partecipata, senza necessità di una delibera assembleare o di documentazione della società partecipante; (2) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 6 d.lgs. 471/1997, deducendo che il diritto alla detrazione IVA va riconosciuto anche se il cedente/prestatore ha applicato un’aliquota maggiore di quella effettivamente dovuta, specie alla luce della disciplina sopravvenuta con efficacia retroattiva richiamata dalla memoria.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Sul primo, ha ritenuto erronea la CTR perché la presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società è superabile con la prova contraria ammessa dalla legge, e in particolare mediante i bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi della società partecipata che attestino un versamento a titolo diverso dal mutuo; la CTR, invece, aveva richiesto impropriamente documentazione proveniente dalla società finanziatrice. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che, in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva da parte del prestatore, il cessionario/committente conserva il diritto alla detrazione ai sensi della disciplina introdotta dall’art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997, la quale ha efficacia retroattiva anche per i casi anteriori all’entrata in vigore della legge che l’ha introdotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1815 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione e agli effetti del finanziamento infruttifero; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione, ma decide sulla base della disciplina tributaria e della prova contraria ammessa dalla legge.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla natura fruttifera o infruttifera del finanziamento; la Corte ribadisce che la prova contraria deve essere data nei modi previsti dalla legge.
art. 2727 c.c.
richiamato dal ricorrente per la presunzione legale di fruttuosità/onerosità; la Corte conferma l’esistenza di una presunzione legale superabile con prova contraria tipizzata.
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la decisione si fonda però sulla disciplina speciale tributaria e sulla prova documentale consentita.
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente nella disciplina dei redditi di capitale/interessi; la Corte applica il principio secondo cui il prestito del socio alla società è presunto oneroso salvo prova contraria ammessa.
art. 46 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne offre una specifica lettura autonoma, ma lo colloca nel quadro della presunzione di onerosità del finanziamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento di entrambi i motivi di ricorso.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per il diritto alla detrazione IVA; la Corte afferma che la detrazione non può essere negata quando l’imposta sia stata applicata in misura superiore a quella effettiva, secondo la disciplina sopravvenuta retroattiva.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
interpretato nel senso che il comma 6, introdotto successivamente, fa salva la detrazione del cessionario/committente anche se il cedente/prestatore ha erroneamente applicato un’aliquota maggiore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dalla ricorrente.
art. 1, comma 935, L. 27 dicembre 2017, n. 205
la Corte richiama la disposizione che ha introdotto la disciplina poi valorizzata come retroattiva.
art. 6, comma 3-bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modif. dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
richiamato per l’efficacia retroattiva espressamente attribuita alla disciplina introdotta nel 2017 anche ai casi verificatisi prima della sua entrata in vigore.
art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
citato nella massima giurisprudenziale richiamata dalla Corte; si afferma che prevede, in funzione antielusiva, una presunzione legale di onerosità del prestito del socio alla società, superabile solo con la prova contraria prevista dalla legge.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una presunzione legale di onerosità di un finanziamento soci, la prova contraria non è libera, ma deve essere fornita nei modi e nelle forme tipizzate dalla disciplina applicabile; il giudice non può pretendere documentazione diversa o ulteriore rispetto a quella normativamente rilevante.
- Ai fini della prova dell’infruttuosità del prestito soci, rilievo decisivo può assumere la documentazione contabile della società finanziata, se idonea a indicare la diversa natura del versamento; non è corretto imporre come necessaria una specifica manifestazione documentale proveniente dalla società finanziatrice quando la legge consente una prova documentalmente tipizzata diversa.
- In materia IVA, se l’imposta è stata erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta dal cedente/prestatore, il cessionario/committente conserva il diritto alla detrazione, ove ricorrano i presupposti sostanziali previsti dalla disciplina applicabile.
- La disposizione che salva la detrazione in caso di imposta erroneamente assolta in eccesso, quando qualificata dal legislatore come applicabile anche ai casi anteriori, deve essere applicata retroattivamente ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.
- La decisione di merito è censurabile per vizio di sussunzione quando il giudice applichi un criterio probatorio o una regola sostanziale incompatibile con la disciplina speciale richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
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