Cassazione Penale, Sentenza n. 754/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di restituzione in termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 55/2021 (reato indicato dagli artt. 110 e 337 c.p.). Hanno dedotto in cassazione che non avevano effettiva e completa conoscenza della lingua italiana, sicché non avrebbero compreso la natura del provvedimento né i termini per proporre opposizione; hanno inoltre richiamato difficoltà di spostamento dovute all'emergenza sanitaria e il fatto che il difensore d'ufficio, presso il cui domicilio era stata notificata la pronuncia ex art. 161 c.p.p., non li avrebbe avvisati, con la conseguenza che l'opposizione è stata depositata appena cinque giorni dopo il decorso del termine non appena è stato possibile nominare un difensore di fiducia.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le notifiche del decreto penale fossero regolari (conoscenza diretta degli imputati il 2/3/2021 e ricezione da parte del difensore tramite PEC il 5/2/2021) e che le risultanze processuali (informativa di reato e annotazione di p.g.) attestassero la conoscenza e la comprensione della lingua italiana da parte dei ricorrenti. Le difficoltà di spostamento legate alla pandemia non sono state ritenute idonee a giustificare la restituzione in termine. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come riferimento nella imputazione sostanziale contenuta nel decreto penale di condanna (concorso di persone nel reato); non è oggetto di specifica interpretazione normativa da parte della sentenza, che si limita a considerarlo come riferimento del capo di accusa.
art. 337 cod. pen.
Richiamato come altro riferimento del reato contestato nel decreto penale di condanna; la decisione non entra nel merito della qualificazione del fatto, ma ne rileva l'esistenza come oggetto del decreto impugnato.
art. 161 cod. proc. pen.
La notifica effettuata presso il domicilio del difensore d'ufficio ai sensi di questa norma è stata ritenuta valida/efficace; la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita mancata comunicazione da parte del difensore agli imputati, in presenza della documentazione che prova la conoscenza del provvedimento.
Massime di principio
- La notifica personale agli imputati e la ricezione del provvedimento da parte del difensore tramite PEC costituiscono prove forti della conoscenza dell'atto e possono legittimare il rigetto della richiesta di restituzione in termine.
- L'asserita scarsa conoscenza della lingua italiana va provata con elementi concreti e specifici; la presenza di risultanze ufficiali (informative di reato, annotazioni di p.g.) che attestino la capacità di comprendere la lingua può escludere la fondatezza dell'eccezione.
- Le difficoltà di spostamento riconducibili all'emergenza sanitaria non sono automaticamente idonee a giustificare la tardività di impugnazioni: occorre dimostrare che tali difficoltà abbiano effettivamente impedito l'adempimento agli obblighi processuali.
- Se la notifica è avvenuta presso il domicilio del difensore d'ufficio, la mancata comunicazione successiva da parte di quest'ultimo deve essere provata con elementi concreti per essere rilevante ai fini della restituzione in termine.
- Per massimizzare le chance di ottenere la restituzione in termine è utile: documentare con date e mezzi la mancata conoscenza (es. assenza di PEC, mancanza di consegna personale), produrre prove mediche o peritali sulla effettiva difficoltà linguistica, dimostrare l'impossibilità materiale oggettiva a spostarsi e agire tempestivamente non appena venuta a conoscenza del provvedimento (evidenziare la tempestiva nomina di difensore di fiducia).
- Le decisioni di merito sulla restituzione in termini valutano la complessiva prova della conoscenza dell'atto e delle concrete ragioni dell'inerzia; i semplici sospetti o dichiarazioni generiche difficilmente sono sufficienti.
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