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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10979/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità penitenziaria)

La controversia

Il provvedimento impugnato riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, del reclamo contro il decreto ministeriale che aveva prorogato la sottoposizione del ricorrente al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha denunciato violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo in sostanza che la motivazione dell'ordinanza sarebbe mancante o meramente apparente e che il giudice di sorveglianza avrebbe mal applicato i presupposti per la proroga del regime speciale. Dalla motivazione del provvedimento emerge che il tribunale aveva fondato la proroga sulla persistenza del pericolo di collegamenti con l'associazione criminale di riferimento, sul ruolo apicale del detenuto, sulla perdurante operatività del gruppo mafioso e sulla condotta intramuraria non conforme, valorizzando anche la mancata dissociazione del reclamante. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non può investire i vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ma solo la violazione di legge; nella specie, la motivazione dell'ordinanza non era meramente apparente e le censure formulate erano comunque manifestamente infondate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità in materia di proroga del regime ex art. 41-bis sia limitato alla violazione di legge e alla totale mancanza o apparenza della motivazione, mentre non consente di censurare i meri vizi motivazionali di insufficienza o illogicità. Ha inoltre escluso che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza fosse carente di motivazione, poiché aveva richiamato elementi concreti sulla persistenza del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    comma 2-bis; comma 2-sexies

    I provvedimenti applicativi del regime differenziato possono essere prorogati per periodi successivi di due anni, se non risulta che il detenuto abbia perso la capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il sindacato della Cassazione è limitato alla violazione di legge; è tuttavia denunciabile anche la motivazione mancante o meramente apparente, perché integra violazione della disciplina legale.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione dei provvedimenti deve essere effettiva e intelligibile; la sua totale assenza o mera apparenza integra violazione di legge deducibile in cassazione.

  • artt. 666 e 678 c.p.p.

    Richiamati come forme procedimentali nelle quali il tribunale di sorveglianza decide sulla sussistenza dei presupposti e sulla congruità del contenuto del provvedimento ex art. 41-bis.

  • L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2

    Ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 41-bis ord. pen., disciplinando la proroga del regime speciale.

  • Sez. Un. 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611

    La motivazione censurabile in cassazione è solo quella del tutto mancante o meramente apparente, non anche quella semplicemente insufficiente o illogica.

  • Sez. 1, 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230203

    Conferma i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione nei procedimenti relativi al regime differenziato.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601

    Richiamata a sostegno dell'inammissibilità delle censure che mirano a contestare la motivazione nei limiti non consentiti.

  • Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062

    Richiamata a sostegno del principio per cui le doglianze sulla congruità logica della motivazione non sono deducibili come violazione di legge nel giudizio ex art. 41-bis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza sulla proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge, comprensiva della mancanza assoluta o della mera apparenza della motivazione, ma non si estende ai vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità argomentativa.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando sia talmente carente, scoordinata o elusiva da non consentire di comprendere la ratio decidendi o da omettere l'esame delle questioni decisive poste con il reclamo.
  • La proroga del regime differenziato può essere confermata quando il giudice valorizzi elementi concreti quali il ruolo apicale del detenuto, l'attualità dell'organizzazione criminale di riferimento, l'assenza di segnali di dissociazione e la persistenza del rischio di mantenimento dei contatti con l'associazione.
  • In materia di 41-bis, il giudice di sorveglianza deve verificare la persistenza dei presupposti di pericolosità e la congruità del provvedimento rispetto alle esigenze cautelari tipiche del regime speciale; la valutazione non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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