Regolamento (UE) 2022/432
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il certificato standard UE utilizzato per attestare l’esenzione dall’IVA e/o dalle accise nelle operazioni previste dalla normativa unionale. L’intervento si rende necessario per recepire nel modello le nuove esenzioni introdotte per gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione e per le misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19. Il testo disciplina anche le diverse date di applicazione delle modifiche, distinguendo tra la componente retroattiva collegata al COVID-19 e quella applicabile dal 1° luglio 2022 per la difesa. Le disposizioni sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Modifica del certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise per adeguarlo alle nuove esenzioni UE in materia di difesa e risposta alla pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, in particolare all’allegato II contenente il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise. Riguarda i soggetti e gli organismi che acquistano o ricevono beni e/o servizi esenti ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE, inclusi missioni diplomatiche, rappresentanze consolari, organismi europei, organismi internazionali, forze armate NATO, forze armate di uno Stato membro che partecipano ad attività PSDC, forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro e, per le misure COVID-19, la Commissione europea e qualsiasi agenzia od organismo istituito dal diritto dell’Unione che svolga compiti di risposta alla pandemia. Non introduce un regime sostanziale autonomo, ma aggiorna il modello documentale e i relativi usi; una parte delle modifiche si applica fino al 30 giugno 2022 e un’altra dal 1° luglio 2022.
Modifica del certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per aggiornare il certificato standard unionale di esenzione dall’IVA e/o dalle accise. L’intervento è adottato in attuazione delle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2235, relativa agli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione, e dalla direttiva (UE) 2021/1159, relativa alle esenzioni temporanee in risposta alla pandemia di COVID-19.
Contesto normativo e finalità
Il considerando chiarisce che le nuove esenzioni fiscali devono essere applicate dagli Stati membri con decorrenze diverse: dal 1° gennaio 2021, con effetto retroattivo, per alcune esenzioni COVID-19, e dal 1° luglio 2022 per le esenzioni legate alla difesa. Il certificato dell’allegato II del regolamento di esecuzione n. 282/2011 serve a confermare che una determinata operazione può beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE; per questo deve essere adeguato alle nuove categorie di beneficiari.
Ambito soggettivo del certificato
Il modello aggiornato si riferisce ai beneficiari delle esenzioni IVA e/o accise previsti dal diritto unionale, tra cui:
- missioni diplomatiche estere e relativi membri;
- rappresentanze consolari estere e relativi membri;
- organismi europei coperti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea;
- organismi internazionali e loro membri del personale;
- forze armate di Stati aderenti al Trattato NATO;
- forze armate del Regno Unito di stanza nell’isola di Cipro;
- forze armate di uno Stato membro che partecipano ad attività dell’Unione nell’ambito della PSDC;
- Commissione europea, agenzie o organismi istituiti dal diritto dell’Unione quando operano per rispondere alla pandemia di COVID-19.
Contenuto del certificato e dichiarazioni richieste
Il certificato conserva la struttura a caselle già esistente e richiede:
- l’identificazione del beneficiario e dell’autorità competente per il visto;
- la dichiarazione del beneficiario circa la destinazione ufficiale o personale dei beni e/o servizi;
- l’attestazione che i beni e/o servizi rispettano le condizioni e i limiti dell’esenzione nello Stato membro ospitante;
- l’impegno del beneficiario a corrispondere IVA e/o accise nel caso in cui l’operazione non risulti conforme alle condizioni dell’esenzione o non riceva la destinazione prevista.
Per l’uso personale è previsto il visto dell’organismo, mentre per l’uso ufficiale può operare una dispensa dal visto nella casella 7.
Certificazione da parte dello Stato membro ospitante
La casella 6 è riservata alla certificazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, che attestano se la spedizione o fornitura soddisfa totalmente le condizioni per l’esenzione oppure solo entro una determinata quantità. Le autorità possono richiedere l’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato membro; spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.
Regole pratiche di compilazione
Le note esplicative stabiliscono regole operative rilevanti per gli operatori:
- il certificato deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, senza cancellazioni o correzioni;
- deve essere redatto in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante;
- se l’ordinativo o il certificato sono in una lingua non riconosciuta, il beneficiario deve allegare una traduzione;
- il riferimento all’ordinativo deve contenere almeno data e numero dell’ordine e riportare tutti i dati della casella 5;
- il numero ai fini delle accise è facoltativo, mentre il numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatorio;
- le valute vanno indicate con i codici ISO 4217 a tre lettere.
Conservazione e valore documentale
Il certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione per il fornitore o depositario autorizzato. Deve essere predisposto un certificato distinto per ciascun fornitore/depositario e quest’ultimo deve conservarlo nei propri registri secondo la normativa dello Stato membro competente. Per le accise, il certificato è redatto in duplicato, con una copia per lo speditore e una copia da accompagnare alla movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La modifica relativa alle esenzioni COVID-19 si applica fino al 30 giugno 2022, mentre quella relativa alle esenzioni in materia di difesa si applica dal 1° luglio 2022.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
L’articolo 1 sostituisce l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 con due diverse versioni contenute negli allegati I e II del regolamento. La nuova modulistica integra i riferimenti alle esenzioni IVA e accise già previste dall’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE.
Estensione dei beneficiari per le esenzioni COVID-19
Nel certificato viene inserita, tra i possibili beneficiari, la Commissione europea o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, quando tali enti svolgono i propri compiti per rispondere alla pandemia di COVID-19. Questa modifica è collegata alle esenzioni IVA introdotte dalla direttiva (UE) 2021/1159.
Estensione dei beneficiari per le esenzioni in materia di difesa
Per le esenzioni relative agli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione, il certificato viene aggiornato per ricomprendere anche le forze armate di uno Stato membro che partecipano ad attività dell’Unione nell’ambito della PSDC, oltre agli altri soggetti rilevanti già previsti.
Doppia disciplina temporale del certificato
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 1), si applica fino al 30 giugno 2022; l’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Il testo giustifica tale differenziazione con la necessità di tenere conto dell’effetto retroattivo delle esenzioni COVID-19 e della data di applicazione delle esenzioni in materia di difesa.
Funzione del certificato e adempimenti documentali
Le note esplicative precisano che il certificato costituisce documento giustificativo dell’esenzione per forniture di beni, prestazioni di servizi o spedizioni di beni. Deve essere redatto un certificato distinto per ciascun fornitore o depositario autorizzato, che è tenuto a conservarlo nei propri registri secondo le norme del proprio Stato membro.
Regole di compilazione e visto delle autorità
Il certificato deve essere compilato in modo leggibile, senza cancellazioni o correzioni, in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante; se necessario, devono essere allegate traduzioni. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante appongono il visto nella casella 6, potendo subordinare il visto all’accordo di un’altra autorità nazionale. Per le esenzioni per uso ufficiale, le autorità possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto, con indicazione nella casella 7.
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