Regolamento (UE) 2022/433
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione del 15 marzo 2022 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un’inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di India e Indonesia e accerta l’esistenza di sovvenzioni compensabili, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale. Sulla base di tali risultanze, la Commissione istituisce dazi compensativi definitivi differenziati per impresa e paese, con alcuni casi a tasso zero o inferiore alla soglia minima. Il testo modifica inoltre il precedente regolamento antidumping, coordinando la riscossione con le misure di salvaguardia dell’acciaio per evitare cumuli e doppie contabilizzazioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di India e Indonesia e modifica il regolamento antidumping già vigente sul medesimo prodotto.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC indicati all’articolo 1, paragrafo 1, originari dell’India e dell’Indonesia. Sono interessati gli operatori esportatori/produttori dei due paesi, gli importatori dell’Unione e, per gli effetti doganali, le autorità degli Stati membri. Sono escluse dalla disciplina compensativa le società per le quali il tasso è pari a 0 % e, per l’Indonesia, le importazioni del produttore non incluso nel campione con regime specifico; inoltre il regolamento coordina l’applicazione con la misura di salvaguardia UE sui prodotti siderurgici, sospendendo o modulando i dazi quando il dazio tariffario oltre contingente è applicabile.
Dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia
Il regolamento conclude l’inchiesta antisovvenzioni avviata dalla Commissione sulle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari di India e Indonesia. La Commissione ricostruisce una pluralità di regimi di sostegno, con particolare attenzione ai meccanismi indiani di incentivi all’export e alle misure indonesiane fondate su controllo del settore minerario, prezzi amministrati e cooperazione bilaterale con la Cina, ritenendo sussistenti sovvenzioni compensabili, pregiudizio notevole e nesso causale.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto interessato è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC elencati all’articolo 1, paragrafo 1. La Commissione considera come prodotto simile quello fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati e quello prodotto nell’Unione, poiché presenta le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Una richiesta di esclusione dei prodotti serie 200 e 201 è stata respinta perché ritenuta incompatibile con la definizione del prodotto e di difficile gestione doganale.
Procedura e cooperazione delle parti
L’inchiesta antisovvenzioni è stata aperta il 17 febbraio 2021 a seguito di denuncia di Eurofer per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha svolto consultazioni preliminari con India e Indonesia, senza giungere a una soluzione concordata. Non sono state istituite misure provvisorie; la Commissione ha invece proseguito l’istruttoria fino alla divulgazione finale del 17 dicembre 2021 e a quella supplementare del 21 gennaio 2022. Il testo dedica ampio spazio alla gestione del fascicolo, al campionamento dei produttori dell’Unione ed esportatori, ai controlli incrociati a distanza resi necessari dalla pandemia e all’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base in caso di mancata collaborazione.
India: regimi compensabili e regimi esclusi
Per l’India la Commissione ha ritenuto non compensabili o non ulteriormente esaminabili diversi regimi perché non utilizzati nel periodo dell’inchiesta o privi di elementi di prova sufficienti. Tra questi figurano il finanziamento pre e post-spedizione, il regime di perequazione degli interessi, gli incentivi delle agenzie per il credito all’esportazione, alcuni prestiti agevolati, i sussidi R&S, gli incentivi per unità orientate all’esportazione e zone economiche speciali, gli incentivi sull’imposta sul reddito, i regimi locali del Gujarat e la fornitura di minerale di ferro. Restano invece compensabili diversi regimi di esenzione/remissione dei dazi, in particolare AAS, DDS, EPCGS e MEIS.
India: tassi di sovvenzione
Per l’AAS la Commissione constata un utilizzo da parte di un produttore, ma decide di non compensare il vantaggio di 0,05 % in quanto trascurabile. Il DDS è qualificato come sovvenzione compensabile e genera un tasso dell’1,65 % per il gruppo Jindal. L’EPCGS produce un tasso del 5,69 % per Chromeni e dello 0,36 % per il gruppo Jindal. Il MEIS genera un tasso dell’1,87 % per Chromeni e dell’1,92 % per il gruppo Jindal. La fornitura di minerali di cromo a condizioni inferiori al valore adeguato produce uno 0,45 % per il gruppo Jindal. La Commissione fissa per l’India un importo residuo della sovvenzione al livello del margine individuale più elevato, pari al 7,56 %.
Indonesia: quadro generale e fornitura di nichel
Per l’Indonesia la Commissione descrive un quadro di politica industriale e mineraria volto ad aumentare il valore aggiunto interno del nichel e a sviluppare una filiera integrata dell’acciaio inossidabile. Le misure rilevanti includono obbligo di trasformazione sul territorio nazionale, restrizioni e divieto di esportazione, bilancio e piani di lavoro annuali (RKAB), obblighi di cessione delle partecipazioni estere, meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi e riconoscimento di società minerarie come oggetti nazionali di vitale importanza. In tale contesto le società minerarie sono qualificate come enti pubblici, o comunque come soggetti investiti di un incarico o di un ordine, in quanto attuano funzioni pubbliche nel sistema regolato dallo Stato.
Indonesia: fornitura di nichel e parametro di riferimento
La Commissione conclude che il governo indonesiano fornisce minerali di nichel all’industria a valle per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Non essendo disponibile un parametro interno non distorto, viene utilizzato un benchmark esterno basato sui prezzi fob delle Filippine, considerati comparabili per qualità, condizioni di mercato e destinazione commerciale. Il vantaggio per il gruppo IRNC è quantificato nel 9,64 %. La specificità è ravvisata sia a livello settoriale sia, per la concentrazione del progetto Morowali, a livello regionale.
Indonesia: cooperazione bilaterale con la Cina e parco Morowali
Una parte centrale del regolamento riguarda la cooperazione tra Indonesia e Cina per lo sviluppo del parco industriale Morowali. La Commissione ritiene che il governo indonesiano abbia cercato, riconosciuto e adottato come proprie le misure di sostegno finanziario cinesi, anche attraverso accordi bilaterali del 2011 e del 2013, l’istituzione di IMIP, il riconoscimento del parco come progetto strategico nazionale e come zona di cooperazione economica estera cinese, nonché tramite meccanismi amministrativi congiunti. In tale quadro i finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici cinesi al gruppo IRNC sono attribuiti al governo dell’Indonesia e trattati come sovvenzioni compensabili.
Indonesia: finanziamenti agevolati, capitale e terreni
Nell’ambito del parco Morowali la Commissione compensa anche finanziamenti agevolati concessi da banche cinesi di Stato, conferimenti di capitale tramite il China-ASEAN Fund, prestiti di azionisti, fornitura di apparecchiature a condizioni agevolate e fornitura di terreni da parte dello Stato indonesiano. Il vantaggio è calcolato con riferimento ai tassi di mercato cinesi e alla situazione di start-up e di rischio del gruppo IRNC, risultando un tasso complessivo del 21,4 %. La fornitura di terreni genera un tasso dello 0,83 %, mentre altri regimi fiscali e doganali indonesiani producono tassi specifici minori, tra cui l’esenzione dall’imposta sul reddito (1,65 %) e l’esenzione dai dazi sui macchinari (0,16 %). Il regime delle zone franche è quantificato allo 0,28 % per i pezzi di ricambio e allo 0,90 % per le materie prime.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione rileva che l’industria dell’Unione, composta da 13 produttori, ha subito un significativo deterioramento: produzione e vendite in calo, capacità inutilizzata crescente, prezzi compressi, redditività crollata dallo 7,6 % allo 0,4 %, flusso di cassa e investimenti in riduzione, utile sul capitale investito fortemente compromesso. Le importazioni sovvenzionate da India e Indonesia crescono del 55 % nel periodo in esame e guadagnano quota di mercato, con prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e margini di undercutting significativi. La Commissione respinge gli argomenti relativi a crisi pandemica, importazioni da altri paesi, aumento dei costi delle materie prime e comportamento dei produttori dell’Unione, ritenendo che non interrompano il nesso causale.
Interesse dell’Unione e conclusione sulle misure
La Commissione conclude che l’istituzione dei dazi compensativi è nell’interesse dell’Unione, poiché consentirà di ristabilire condizioni di concorrenza eque e di attenuare la contrazione dei prezzi. Non emerge alcun motivo per negare l’adozione delle misure. I dazi compensativi definitivi sono quindi istituiti con aliquote differenziate per società e paese, con coordinamento rispetto alle misure antidumping già vigenti e alla salvaguardia dell’acciaio, per evitare cumuli e doppia contabilizzazione.
Coordinamento con antidumping e salvaguardie
Il regolamento modifica il precedente regolamento antidumping 2021/2012, innalzando o ricalibrando le aliquote antidumping in modo coerente con i nuovi dazi compensativi. Sono introdotte regole di non cumulo con il dazio di salvaguardia oltre contingente previsto dal regolamento 2019/159, sospendendo i dazi antidumping e compensativi nei casi in cui il dazio di salvaguardia sia più elevato, oppure applicando il dazio di salvaguardia insieme alla differenza quando esso sia inferiore. È inoltre previsto un meccanismo di adeguamento automatico dei dazi antidumping qualora i dazi compensativi vengano modificati o revocati, al fine di mantenere il livello complessivo di protezione e prevenire la doppia contabilizzazione.
Disposizioni operative finali
L’articolo 1 disciplina i dazi compensativi, le aliquote, i codici TARIC e la condizione della fattura commerciale valida per applicare i dazi individuali. L’articolo 2 modifica il regolamento antidumping e introduce una clausola di riadeguamento e di revisione. L’articolo 3 regola l’interazione con la salvaguardia dell’acciaio. L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inchiesta, prodotto interessato e prodotto simile
L’inchiesta riguarda prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia, classificati nei codici NC elencati all’articolo 1. La Commissione qualifica come "prodotto simile" il prodotto importato, il prodotto venduto sui mercati interni dei paesi interessati e quello fabbricato e venduto nell’Unione, in quanto presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e impieghi di base identici.
Sovvenzioni accertate in India
Per l’India la Commissione esamina numerosi regimi, distinguendo quelli non utilizzati o non compensabili da quelli effettivamente compensabili. Sono ritenuti compensabili, tra gli altri, l’Advance Authorisation Scheme (AAS), il Duty Drawback Scheme (DDS), l’Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS) e il Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), nonché un regime di fornitura di minerale di cromo per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. I tassi accertati sono, in sintesi, 0,05 % per l’AAS (non compensato in ragione della trascurabilità del vantaggio), 1,65 % per il DDS, 5,69 % per Chromeni e 0,36 % per il gruppo Jindal nell’EPCGS, 1,87 % per Chromeni e 1,92 % per il gruppo Jindal nel MEIS, e 0,45 % per la fornitura di minerali di cromo al gruppo Jindal.
Sovvenzioni accertate in Indonesia
Per l’Indonesia la Commissione accerta varie sovvenzioni, tra cui soprattutto la fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato, oltre a finanziamenti agevolati, conferimenti di capitale e specifiche agevolazioni fiscali e doganali. Il regime relativo al nichel è fondato su una combinazione di obblighi di trasformazione nazionale, restrizioni/divieto di esportazione, meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi e controllo pubblico del settore, con conseguente beneficio per il gruppo IRNC pari al 9,64 %. Il regime dei finanziamenti agevolati nel quadro della cooperazione bilaterale con la Cina è stimato all’1,84 %; il sostegno agli investimenti in capitale al 6,02 %; la fornitura di terreni allo 0,83 %; l’esenzione dall’imposta sul reddito all’1,65 %; il dispositivo di agevolazione IR all’altro impianto allo 0,06 %; l’esenzione dai dazi all’importazione sui macchinari allo 0,16 %; e il regime delle zone franche all’0,28 % per i pezzi di ricambio e allo 0,90 % per le materie prime.
Determinazione delle aliquote e società interessate
Per l’India sono istituiti dazi compensativi definitivi del 4,3 % per Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited, del 7,5 % per Chromeni Steels Private Limited e per tutte le altre società indiane. Per l’Indonesia sono istituiti dazi del 21,4 % per PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, dello 0 % per PT. Jindal Stainless Indonesia, del 13,5 % per i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione e del 20,5 % per tutte le altre società indonesiane nell’articolo 1 del regolamento; il testo mostra anche un livello del 21,4 % in alcune tabelle di analisi e un codice addizionale TARIC per ciascun operatore campione o categoria.
Coordinamento con il precedente regolamento antidumping e prevenzione della doppia contabilizzazione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012. Le aliquote antidumping sono ricalibrate: 10,0 % per Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited, 35,3 % per Chromeni e per tutte le altre società indiane, 9,3 % per PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, 20,2 % per PT. Jindal Stainless Indonesia e 19,3 % per le altre società indonesiane e per le società che hanno collaborato al caso antisovvenzioni ma non a quello antidumping. È inoltre inserita una norma che, in caso di modifica o revoca dei dazi compensativi, aumenta nella stessa misura i dazi antidumping, in funzione del margine di dumping o del margine di pregiudizio, per evitare doppi effetti e preservare il livello di protezione complessivo.
Interazione con la misura di salvaguardia sull’acciaio
Se il dazio tariffario oltre contingente previsto dalla misura di salvaguardia sui prodotti siderurgici diventa applicabile ai prodotti interessati e supera il livello ad valorem dei dazi antidumping e compensativi combinati, si applica soltanto il dazio di salvaguardia. Durante tale periodo la riscossione dei dazi istituiti dal presente regolamento è sospesa. Se invece il dazio di salvaguardia è inferiore al livello combinato dei dazi antidumping e compensativi, esso si cumula con la differenza residua, mentre la parte non riscossa dei dazi antidumping e compensativi resta sospesa per la durata della salvaguardia.
Fattura commerciale e clausola di monitoraggio
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata dal responsabile della società esportatrice con nome, funzione e attestazione dell’origine e del fabbricante. In mancanza della fattura conforme si applica l’aliquota per "tutte le altre società". Il regolamento prevede inoltre una clausola di monitoraggio: in caso di significativo aumento delle esportazioni di una società con dazio individuale, la Commissione può valutare un’inchiesta antielusione e, se del caso, sopprimere le aliquote individuali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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