Regolamento (UE) 2022/428
Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE contro la Russia, estendendo e rafforzando le restrizioni già previste dal regolamento (UE) n. 833/2014. Le nuove misure colpiscono il commercio di prodotti siderurgici e beni di lusso, i rapporti economici con alcune imprese statali russe, gli investimenti e i servizi nel settore energetico, nonché i servizi di rating del credito offerti a soggetti russi. Il testo introduce inoltre nuove definizioni e nuovi allegati con elenchi di entità e prodotti interessati, prevedendo specifiche deroghe, autorizzazioni e termini transitori per l'esecuzione di contratti preesistenti.
Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo ulteriori misure restrittive contro la Russia in relazione alla crisi in Ucraina, con nuovi divieti su prodotti siderurgici, beni di lusso, operazioni con imprese statali, investimenti nel settore energetico e servizi di rating del credito.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi nell'Unione e, per effetto dei divieti, a soggetti in Russia o collegati alla Russia, nonché a operatori dell'UE che importano, esportano, vendono, forniscono, trasferiscono, acquistano, trasportano o prestano servizi/finanziamenti relativi ai beni e settori indicati. Riguarda in particolare il settore energetico russo, il settore siderurgico, il commercio di beni di lusso, talune imprese statali russe elencate nell'allegato XIX, soggetti dell'allegato IV e i clienti russi o stabiliti in Russia per i servizi di rating del credito. Alcune disposizioni prevedono esclusioni e deroghe, tra cui contratti preesistenti entro date specifiche, necessità energetiche critiche, missioni diplomatiche/organizzazioni internazionali e soggetti UE o residenti/titolari di permesso di soggiorno in uno Stato membro.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell'Unione adottato in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Il legislatore europeo richiama la decisione (PESC) 2022/430 del 15 marzo 2022 e introduce restrizioni commerciali e finanziarie ulteriori, con l'obiettivo di rafforzare la pressione economica su settori strategici russi e su soggetti collegati alla base industriale, energetica e militare del Paese.
Contesto e finalità
Il testo precisa che il regolamento n. 833/2014 attua parte delle misure previste dalla decisione 2014/512/PESC. Le nuove misure riguardano in particolare prodotti siderurgici, beni di lusso, investimenti nel settore energetico, operazioni con imprese statali russe e servizi di rating del credito. Il regolamento mira anche a garantire un'applicazione uniforme delle restrizioni in tutti gli Stati membri, trattandosi di misure che rientrano nell'ambito di applicazione del TFUE, articolo 215.
Definizioni rilevanti
All'articolo 1 del regolamento n. 833/2014 sono introdotte tre definizioni centrali:
- "rating del credito": parere sul merito creditizio di un'entità, di debiti, titoli o altri strumenti finanziari, emesso mediante un sistema di rating definito;
- "attività di rating del credito": analisi dei dati e delle informazioni, valutazione, approvazione, emissione e revisione dei rating;
- "settore dell'energia": settore ampio che, escluso il nucleare civile, comprende attività di prospezione, produzione, distribuzione ed estrazione di petrolio, gas naturale e combustibili fossili solidi, nonché raffinazione, liquefazione/rigassificazione e attività connesse alla costruzione di impianti e alla fornitura di servizi e tecnologie per la produzione di energia elettrica.
Restrizioni su beni, tecnologie e assistenza legati all'energia
Il regolamento amplia le limitazioni già esistenti sugli scambi di beni e tecnologie sensibili. In particolare, per i beni e le tecnologie di cui all'articolo 2 e all'articolo 2 bis, è vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione quando destinati al settore dell'energia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3, paragrafi 3-6.
Per i soggetti elencati nell'allegato IV, l'articolo 2 ter viene riscritto: le autorità competenti possono autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e dei beni/tecnologie dell'allegato VII solo dopo aver compiuto gli accertamenti previsti e restando fermi gli obblighi autorizzativi del regolamento (UE) 2021/821.
Nuovo articolo 3: beni e tecnologie dell'allegato II
L'articolo 3 sostituito vieta:
- la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, dei beni e delle tecnologie dell'allegato II a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, incluse zona economica esclusiva e piattaforma continentale, o per uso in Russia;
- la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi a tali beni e tecnologie;
- la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle operazioni vietate.
Sono previste importanti deroghe e autorizzazioni:
- esclusione per beni o tecnologie necessari al trasporto di combustibili fossili dalla Russia, o attraverso la Russia, verso l'Unione;
- esclusione per la prevenzione o mitigazione urgente di eventi con gravi conseguenze per salute, sicurezza delle persone o ambiente;
- possibilità di eseguire, fino al 17 settembre 2022, obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o da contratti accessori necessari, purché l'autorità competente sia informata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo;
- deroga per la fornitura di assicurazione o riassicurazione a soggetti registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, per attività svolte fuori dal settore energetico in Russia;
- facoltà per le autorità competenti di autorizzare le operazioni quando necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico critico nell'Unione o destinate all'uso esclusivo di entità controllate da soggetti UE.
Le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Nuovo articolo 3 bis: investimenti nel settore energetico russo
Il nuovo articolo 3 bis introduce un divieto di investimento molto ampio:
- acquisizione o aumento di partecipazioni in persone o entità operanti nel settore dell'energia in Russia;
- concessione o partecipazione a nuovi prestiti o crediti, oppure finanziamenti anche in forma di capitale netto;
- creazione di nuove joint venture con soggetti operanti nel settore energetico in Russia;
- prestazione di servizi di investimento direttamente connessi a tali operazioni.
Anche qui sono previste deroghe autorizzatorie quando l'operazione sia necessaria per l'approvvigionamento energetico critico dell'Unione o riguardi esclusivamente entità energetiche russe possedute da soggetti registrati in uno Stato membro. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.
Aggiornamento delle restrizioni aeronautiche
L'articolo 3 sexies viene aggiornato per attribuire al gestore della rete del cielo unico europeo un ruolo di supporto alla Commissione e agli Stati membri nel garantire l'applicazione dell'articolo 3 quinquies. Il gestore deve respingere i piani di volo che indichino attività vietate nel territorio dell'Unione, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.
Nuovo articolo 3 octies: prodotti siderurgici
Viene introdotto il divieto di importare nell'Unione, acquistare, trasportare verso altri paesi e fornire assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti, assicurazioni e riassicurazioni relativi ai prodotti siderurgici dell'allegato XVII, quando siano originari della Russia o esportati dalla Russia.
I prodotti coperti includono numerosi codici NC/TARIC relativi a fogli e nastri laminati a caldo e a freddo, lamiere magnetiche, prodotti stagnati, lamiere quarto, profilati, vergelle, barre, tubi, palancole, materiale ferroviario e fili di acciaio. Per i contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 è prevista una deroga transitoria fino al 17 giugno 2022.
Nuovo articolo 3 nonies: beni di lusso
Il nuovo articolo 3 nonies vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni di lusso elencati nell'allegato XVIII verso persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o per uso in Russia. Il divieto si applica ai beni il cui valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversa indicazione nell'allegato.
L'allegato XVIII è molto ampio e comprende, tra l'altro:
- cavalli, caviale e tartufi;
- vini, spumanti, birre, acquaviti e altre bevande alcoliche;
- sigari e sigaretti;
- profumi, cosmetici e pelletteria di alta qualità;
- abbigliamento, calzature, cappelli e accessori;
- tappeti, arazzi, perle, pietre preziose, gioielleria e oreficeria;
- monete e banconote non aventi corso legale;
- articoli di coltelleria, vasellame, cristallo al piombo;
- apparecchi elettronici/elettrodomestici di valore superiore a 750 EUR;
- apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR;
- veicoli e mezzi di trasporto, comprese auto, motocicli, navi e accessori;
- orologi, strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR;
- oggetti d'arte, da collezione o antichità;
- articoli sportivi e attrezzature per giochi, sci, golf, immersione, biliardo e casinò.
Sono esentati i beni necessari per missioni diplomatiche o consolari, per organizzazioni internazionali con immunità e per gli effetti personali del relativo personale.
Nuovo articolo 5 bis bis: divieto di operazioni con imprese statali russe
Il regolamento introduce il divieto di effettuare operazioni, direttamente o indirettamente, con:
- enti stabiliti in Russia e inseriti nell'allegato XIX, quando siano pubblici o controllati pubblicamente per oltre il 50%, o quando la Russia, il suo governo o la banca centrale abbiano diritto a partecipare agli utili o altre relazioni economiche sostanziali;
- entità esterne all'Unione i cui diritti di proprietà siano detenuti, direttamente o indirettamente, per oltre il 50% da un'entità dell'allegato XIX;
- soggetti che agiscano per conto o sotto la direzione di tali entità.
Il divieto non si applica fino al 15 maggio 2022 per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o dei contratti accessori necessari. Ulteriori eccezioni riguardano le operazioni strettamente necessarie all'acquisto, importazione o trasporto nell'Unione di combustibili fossili, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, nonché operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui l'entità dell'allegato XIX sia solo azionista di minoranza.
Nuovi divieti sui servizi di rating del credito
Dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito a cittadini russi, residenti in Russia e persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Dalla stessa data è vietato anche fornire accesso a servizi in abbonamento relativi alle attività di rating del credito per tali soggetti.
Le restrizioni non si applicano ai cittadini di uno Stato membro né alle persone fisiche titolari di permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
Clausola anti-elusione e regime sanzionatorio
L'articolo 12 è formulato in termini generali e vieta la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività dirette a eludere i divieti del regolamento. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), viene aggiornato per coordinare l'ambito soggettivo delle disposizioni con i nuovi allegati e articoli introdotti.
Allegati e soggetti inseriti
L'allegato IV viene modificato con l'inserimento di numerose persone fisiche ed entità ritenute collegate alla base industriale e di difesa russa. Gli allegati XVII, XVIII e XIX sono aggiunti al regolamento: il primo contiene l'elenco dei prodotti siderurgici soggetti a divieto, il secondo l'elenco dei beni di lusso, il terzo l'elenco delle imprese statali russe interessate dal divieto di operazioni.
Tra le imprese statali dell'allegato XIX figurano, tra le altre, OPK OBORONPROM, UNITED AIRCRAFT CORPORATION, URALVAGONZAVOD, ROSNEFT, TRANSNEFT, GAZPROM NEFT, ALMAZ-ANTEY, KAMAZ, ROSTEC, PO SEVMASH JSC, SOVCOMFLOT e UNITED SHIPBUILDING CORPORATION.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Nuove definizioni nel regolamento n. 833/2014
All'articolo 1 sono inserite le definizioni di "rating del credito", "attività di rating del credito" e "settore dell'energia". Quest'ultimo è definito in modo ampio, includendo, salvo le attività connesse al nucleare civile, prospezione, produzione, distribuzione, estrazione, raffinazione, liquefazione/rigassificazione di petrolio, gas e combustibili fossili solidi, nonché costruzione di impianti e servizi/tecnologie per la generazione di energia elettrica.
Restrizioni sui beni e tecnologie connessi al settore dell'energia
Vengono aggiunte all'articolo 2 e all'articolo 2 bis nuove previsioni che vietano la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di taluni beni e tecnologie quando destinati al settore dell'energia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3, paragrafi 3-6. All'articolo 2 ter è precisato che, per i soggetti dell'allegato IV, le autorizzazioni restano possibili solo dopo specifiche verifiche e nel rispetto del regolamento (UE) 2021/821.
Nuovo articolo 3 sui beni e tecnologie elencati nell'allegato II
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni/tecnologie dell'allegato II a soggetti in Russia o per uso in Russia, comprese zona economica esclusiva e piattaforma continentale. Sono vietati anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria correlati. Sono previste deroghe per il trasporto di combustibili fossili verso l'Unione e per la prevenzione/mitigazione urgente di eventi gravi, nonché un'esecuzione transitoria fino al 17 settembre 2022 per contratti conclusi prima del 16 marzo 2022, previa informazione all'autorità competente con almeno cinque giorni lavorativi. Ulteriori deroghe/autorizzazioni sono previste per l'approvvigionamento energetico critico nell'Unione e per entità UE controllate.
Nuovo articolo 3 bis sulle attività di investimento nel settore dell'energia in Russia
È vietato acquisire o aumentare partecipazioni, concedere nuovi prestiti o crediti, creare nuove imprese in partecipazione e prestare servizi di investimento con riferimento a persone/entità che operano nel settore dell'energia in Russia. Le autorità competenti possono autorizzare le operazioni se necessarie per l'approvvigionamento energetico critico dell'Unione o per attività riferite esclusivamente a entità energetiche in Russia possedute da soggetti registrati in uno Stato membro. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Ammendamento sulle restrizioni aeronautiche
All'articolo 3 sexies si precisa che il gestore della rete del cielo unico europeo deve assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione e nel rispetto dell'articolo 3 quinquies, respingendo i piani di volo che indichino attività vietate nel territorio dell'Unione.
Nuovo divieto sui prodotti siderurgici
L'articolo 3 octies vieta l'importazione nell'Unione, l'acquisto, il trasporto verso paesi terzi e la prestazione di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento, assicurazione o riassicurazione relativi ai prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII se originari della Russia o esportati dalla Russia. È prevista una deroga transitoria fino al 17 giugno 2022 per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022.
Nuovo divieto sui beni di lusso
L'articolo 3 nonies vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, direttamente o indirettamente, dei beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a persone o entità in Russia o per uso in Russia. Il divieto si applica, salvo diversa indicazione, ai beni di valore superiore a 300 EUR per articolo. Sono escluse le forniture necessarie per missioni diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali immuni e il personale di tali soggetti.
Divieto di operazioni con alcune imprese statali e soggetti controllati
Il nuovo articolo 5 bis bis vieta operazioni, dirette o indirette, con le imprese statali o a controllo pubblico elencate nell'allegato XIX, con entità esterne all'Unione controllate oltre il 50% da tali entità, e con soggetti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. Il divieto non si applica fino al 15 maggio 2022 per contratti conclusi prima del 16 marzo 2022. Sono previste eccezioni per operazioni strettamente necessarie al commercio energetico e di alcune materie prime dalla Russia verso l'Unione, nonché per progetti energetici fuori dalla Russia con partecipazione minoritaria dell'entità elencata.
Divieto di servizi di rating del credito
Il nuovo articolo 5 undecies vieta, dal 15 aprile 2022, la prestazione di servizi di rating del credito a cittadini russi, residenti in Russia e persone giuridiche/entità/organismi stabiliti in Russia, nonché l'accesso a servizi in abbonamento relativi a tali attività. Le restrizioni non si applicano ai cittadini di uno Stato membro né a persone fisiche titolari di permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
Divieto di elusione
L'articolo 12 è sostituito per vietare la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti del regolamento.
Aggiornamento degli allegati
L'allegato IV viene modificato con l'inserimento di numerose persone fisiche ed entità collegate alla base industriale e di difesa russa. Sono aggiunti gli allegati XVII (prodotti siderurgici), XVIII (beni di lusso) e XIX (imprese statali russe).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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