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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/824

Regolamento delegato (UE) 2022/824 della Commissione del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Normativa europea32022R0824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel regolamento delegato (UE) 2015/98 una nuova disposizione specifica sullo squalo mako dell’Atlantico settentrionale, per adeguare il diritto dell’Unione alla raccomandazione ICCAT 21-09. La misura vieta a bordo, il trasbordo e lo sbarco di parti o esemplari interi della specie catturati nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023. L’atto è adottato con urgenza, si applica dal giorno successivo alla pubblicazione e resta vigente fino al 31 dicembre 2023.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 per vietare, in relazione alla pesca ICCAT 2022-2023, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale catturato nella zona della convenzione ICCAT.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle navi dell’Unione che operano nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT e riguarda gli esemplari interi o le parti di squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell’Atlantico settentrionale catturati nel 2022 e nel 2023. Opera in deroga all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, limitatamente a tale specie e a tali catture accessorie. Si applica in tutti gli Stati membri, direttamente e obbligatoriamente, fino al 31 dicembre 2023.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 in materia di squalo mako dell’Atlantico settentrionale

Il regolamento delegato (UE) 2022/824 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 per recepire nel diritto dell’Unione gli obblighi internazionali derivanti dalla raccomandazione ICCAT 21-09. L’intervento è motivato dall’esigenza di coordinare la disciplina unionale sulla politica comune della pesca con le misure di conservazione adottate in sede ICCAT, in particolare per la protezione dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale.

Finalità e contesto internazionale

Dai considerando emerge che la raccomandazione 21-09 vieta, per il 2022 e il 2023, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale catturato nell’ambito delle attività di pesca regolamentate dall’ICCAT. La Commissione ritiene necessario allineare il diritto UE a tale disciplina, anche per assicurare coerenza con l’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Contenuto normativo principale

L’articolo 1 inserisce nel regolamento delegato (UE) 2015/98 il nuovo articolo 5 ter. La nuova regola stabilisce che, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell’Atlantico settentrionale catturati nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

La misura riguarda le navi dell’Unione che pescano nella zona della convenzione ICCAT e si riferisce specificamente allo squalo mako dell’Atlantico settentrionale, sia in forma intera sia in parti. Il divieto opera con riferimento alle catture effettuate nel 2022 e nel 2023 e, secondo il considerando, si applica anche alle catture accessorie, rispetto alle quali non opera l’obbligo di sbarco ordinario.

Decorrenza, durata ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2023. È un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con applicazione urgente anticipata rispetto all’entrata in vigore internazionale della raccomandazione ICCAT, prevista per il 17 giugno 2022.

Disposizioni principali

Inserimento dell’articolo 5 ter nel regolamento delegato (UE) 2015/98

Viene aggiunta una disposizione che, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, vieta di detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell’Atlantico settentrionale catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023.

Raccordo con la raccomandazione ICCAT 21-09

La modifica è finalizzata a garantire coerenza tra il diritto dell’Unione e la raccomandazione 21-09 dell’ICCAT, che vieta la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale catturato nelle attività di pesca regolamentate nel 2022 e nel 2023.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere da tale data; resta applicabile fino al 31 dicembre 2023. Il considerando segnala che, per l’urgenza e per l’importanza conservazionistica della misura, l’applicazione anticipata è coerente con l’invito dell’ICCAT ad attuare la raccomandazione prima della sua entrata in vigore, prevista per il 17 giugno 2022.

Natura dell’atto

L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marineattuazione di obblighi internazionali dell'ue

Testo integrale

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