Regolamento (UE) 2022/421
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/421 della Commissione del 14 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per adeguare alcuni elenchi di paesi terzi considerati equivalenti sotto il profilo della sicurezza aerea e per correggere/precisare talune disposizioni tecniche di attuazione. In particolare, reintroduce e coordina i riferimenti alla Repubblica di Serbia e allo Stato d’Israele, disciplina l’uso dei validatori della sicurezza aerea UE, accelera la transizione verso apparecchiature a raggi X a visione multipla e consente una limitata proroga dell’uso dello standard EDS 2 per merci e posta. Le modifiche rispondono anche a esigenze di chiarezza normativa e di allineamento all’esperienza applicativa, tenendo conto della flessibilità introdotta per effetto della pandemia di COVID-19.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea, con aggiornamento degli elenchi di paesi terzi equivalenti e di alcune regole tecniche su validatori, apparecchiature a raggi X ed EDS.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea, ed è direttamente obbligatorio in tutti gli Stati membri, quale modifica del regime di attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti coinvolti nello screening di passeggeri, bagaglio a mano, bagaglio da stiva, merci, posta e materiale del vettore, nonché sui soggetti che utilizzano o convalidano apparecchiature e procedure di sicurezza aeroportuale. Rileva inoltre per i paesi terzi elencati come equivalenti ai fini del riconoscimento UE e per gli aeroporti specificamente indicati (Nikola Tesla di Belgrado e Ben Gurion).
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/421 della Commissione interviene sul quadro di attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. La finalità dichiarata è duplice: da un lato, aggiornare gli elenchi dei paesi terzi riconosciuti come equivalenti; dall’altro, correggere e precisare alcune regole tecniche di applicazione emerse dall’esperienza pratica, anche per garantire maggiore chiarezza e uniformità interpretativa.
Quadro generale e base normativa
L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 300/2008, in particolare sull’articolo 4, paragrafo 3, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, che contiene le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. Il regolamento è adottato dalla Commissione ed è dichiarato rilevante ai fini del SEE.
Aggiornamento dei paesi terzi considerati equivalenti
Una parte centrale dell’intervento riguarda il ripristino degli elenchi corretti dei paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni, alla luce delle precedenti modifiche intervenute e poi non pienamente riflesse negli elenchi consolidati.
In particolare:
- nelle appendici 3-B e 4-B vengono inseriti la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, e lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion;
- nell’appendice 5-A viene inserita la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado;
- nell’appendice 6-F viene inserita la Repubblica di Serbia.
Il considerando chiarisce che la Commissione ha verificato la conformità della Repubblica di Serbia e dello Stato d’Israele ai criteri della parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009, rispettivamente con riferimento allo screening di passeggeri, bagaglio a mano, bagaglio da stiva, merci e posta, e alla sicurezza degli aeromobili.
Validatori della sicurezza aerea UE
Il punto 11.6.4.1, lettera c), viene riscritto per chiarire una regola di incompatibilità relativa ai validatori della sicurezza aerea UE. Il validatore non può effettuare convalide ai fini della sicurezza aerea UE se è già titolare dello status di validatore nell’ambito di un sistema equivalente vigente in un paese terzo o in un’organizzazione internazionale, salvo che vi sia reciprocità per i validatori UE nel sistema estero o internazionale.
La modifica mira a evitare conflitti di status e a garantire un trattamento reciproco tra sistemi equivalenti.
Apparecchiature a raggi X a visione multipla e uscita graduale dalla visione singola
Il nuovo punto 12.3.1 stabilisce un principio di progressiva sostituzione delle apparecchiature a raggi X a visione singola con quelle a visione multipla. Tutte le apparecchiature installate a partire dal 1° gennaio 2023 e destinate nell’Unione allo screening di merci e posta, nonché della posta e del materiale del vettore soggetti a controlli di sicurezza ai sensi del capitolo 6, devono essere a visione multipla.
È tuttavia prevista una flessibilità per le apparecchiature a visione singola installate prima del 1° gennaio 2023, qualora vi siano ragioni oggettive:
- se installate prima del 1° gennaio 2016, l’uso può proseguire al più tardi fino al 31 dicembre 2025;
- se installate dal 1° gennaio 2016, l’uso può proseguire per un massimo di 10 anni dalla data di installazione, o comunque al più tardi fino al 31 dicembre 2027, se la data è anteriore.
L’autorità competente deve informare la Commissione dell’applicazione di tali disposizioni derogatorie.
Uso dello standard EDS 2 per merci e posta
Il punto 12.4.2.4 viene integrato per consentire un’ulteriore, limitata proroga dell’impiego dello standard EDS 2 per lo screening di merci e posta, nonché della posta e del materiale del vettore soggetti a controlli di sicurezza in conformità al capitolo 6. L’autorità competente può autorizzarne l’uso al più tardi fino al 1° settembre 2022.
La modifica si inserisce nel contesto della tabella di marcia introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/255, che aveva già previsto una progressiva transizione verso sistemi EDS di standard 3 per il bagaglio da stiva, tenendo conto delle difficoltà operative connesse alla pandemia di COVID-19.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e natura dell’intervento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 300/2008, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 3, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. L’atto è espressamente qualificato come testo rilevante ai fini del SEE.
Aggiornamento degli elenchi dei paesi terzi equivalenti
Nelle appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1998 vengono reinseriti gli elenchi corretti dei paesi terzi considerati applicare norme di sicurezza equivalenti. In particolare, sono inserite la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, e lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion; nella appendice 6-F è inserita la sola Repubblica di Serbia. Le modifiche coordinano anche gli effetti dei precedenti regolamenti di esecuzione (UE) 2019/413 e 2020/111.
Limitazioni ai validatori della sicurezza aerea UE
Il punto 11.6.4.1, lettera c), è sostituito per chiarire che un validatore della sicurezza aerea UE non può effettuare convalide ai fini della sicurezza aerea UE se possiede lo status di validatore nel quadro di un sistema equivalente in vigore in un paese terzo o in un’organizzazione internazionale, salvo che il paese terzo o l’organizzazione internazionale garantisca opportunità reciproche ai validatori UE nel proprio sistema.
Eliminazione graduale delle apparecchiature a raggi X a visione singola
Il nuovo punto 12.3.1 stabilisce che tutte le apparecchiature installate dal 1° gennaio 2023, da utilizzare nell’Unione per lo screening di merci e posta, nonché della posta e del materiale del vettore soggetti a controlli di sicurezza ai sensi del capitolo 6, devono essere a visione multipla. Per ragioni oggettive, l’autorità competente può consentire l’uso di apparecchiature a raggi X a visione singola installate prima del 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, se installate prima del 1° gennaio 2016, oppure per un massimo di 10 anni dalla data di installazione o comunque non oltre il 31 dicembre 2027, se questa data è anteriore. L’autorità competente deve informare la Commissione dell’applicazione di tali proroghe.
Proroga limitata dell’uso dello standard EDS 2
Al punto 12.4.2.4 è aggiunta una frase che consente all’autorità competente di autorizzare l’uso dello standard EDS 2 per lo screening di merci e posta, nonché della posta e del materiale del vettore soggetti a controlli di sicurezza in conformità al capitolo 6, fino al 1° settembre 2022.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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