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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/434

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32022R0434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 modifica il funzionamento della salvaguardia UE sull’acciaio per tener conto dei divieti di importazione introdotti nei confronti di Bielorussia e Russia. La Commissione ridistribuisce i volumi dei contingenti tariffari specifici per paese originariamente assegnati a tali due origini, al fine di evitare carenze di approvvigionamento nel mercato dell’Unione. L’intervento riguarda solo l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Adeguamento delle quote tariffarie della misura di salvaguardia UE sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio, a seguito del divieto di importazione da Bielorussia e Russia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio già soggetti al regolamento (UE) 2019/159 sulle misure di salvaguardia definitive. Incide sui contingenti tariffari specifici per paese e sul contingente residuo per le categorie di prodotti elencate nell’allegato IV, ridistribuendo i volumi originariamente attribuiti a Bielorussia e Russia tra gli altri paesi esportatori soggetti alla misura. Restano rilevanti le esclusioni già previste dalla disciplina di salvaguardia, inclusi i paesi in via di sviluppo attualmente esclusi; per i volumi di Bielorussia e Russia, l’allegato indica "Non pertinente" in quanto tali origini sono colpite dai divieti di importazione richiamati nei considerando.

Adeguamento della salvaguardia UE sull’acciaio a seguito dei divieti contro Bielorussia e Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione interviene sul regime di salvaguardia definitiva per determinate importazioni di prodotti di acciaio istituito dal regolamento (UE) 2019/159. La misura è adottata nel contesto dei divieti di importazione introdotti dall’Unione nei confronti della Bielorussia e della Russia, che rendono non più utilizzabili, per tali origini, i contingenti tariffari specifici per paese previsti dalla salvaguardia.

Contesto e finalità

La Commissione afferma di dover adeguare il funzionamento della salvaguardia per evitare che i divieti di importazione producano carenze di approvvigionamento nel mercato dell’Unione nelle categorie interessate. L’obiettivo è consentire agli utilizzatori di acciaio dell’Unione di continuare a rifornirsi di volumi equivalenti da altre fonti, preservando al contempo un trattamento equo delle diverse origini e la logica complessiva della misura.

Ambito di applicazione materiale

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159, che disciplina i volumi dei contingenti tariffari per numerose categorie di prodotti siderurgici. Il nuovo allegato contiene:

  • i volumi dei contingenti tariffari specifici per paese per ciascuna categoria di prodotto;
  • i volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre;
  • il volume massimo del contingente residuo accessibile, negli ultimi trimestri, ai paesi titolari di un contingente specifico per paese;
  • i codici NC/TARIC e, ove applicabile, le assegnazioni per paese.

Logica della ridistribuzione dei volumi

La Commissione ridistribuisce proporzionalmente i volumi che erano attribuiti a Bielorussia e Russia tra gli altri paesi esportatori soggetti alla misura, utilizzando come criterio la loro quota di importazioni complessive nel 2021. Nel calcolo, la Commissione esclude sia i volumi di Bielorussia e Russia, sia quelli dei paesi attualmente esclusi dalla misura, ritenendo tale scelta necessaria per mantenere efficace l’esercizio di ripartizione.

Il testo evidenzia inoltre che:

  • nel 2021 Bielorussia e Russia avevano in larga parte esaurito i rispettivi contingenti specifici per paese;
  • la ridistribuzione è pensata per evitare qualsiasi rischio di carenza di approvvigionamento;
  • l’adeguamento conserva i flussi commerciali tradizionali, adattandoli alle circostanze eccezionali determinate dai divieti di importazione.

Contingenti, origini interessate e importi

L’allegato è molto dettagliato e disciplina numerose categorie di prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo: fogli e nastri laminati a caldo o a freddo, lamiere magnetiche, fogli rivestiti di metallo o a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, profilati, barre di rinforzo, profilati e barre in acciaio inossidabile, vergelle, fili, palancole, materiale ferroviario, tubi gas, profilati cavi e tubi saldati o senza saldatura.

Per molte categorie sono indicati contingenti specifici per paese ripartiti tra paesi come Turchia, India, Corea, Regno Unito, Serbia, Ucraina, Cina, Taiwan, Svizzera, Stati Uniti, Malaysia, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Emirati arabi uniti, Macedonia del Nord, Giappone, Iran e altri. Per le origini Bielorussia e Russia, i valori compaiono come "Non pertinente" in ragione dei divieti richiamati nei considerando.

In diversi casi l’allegato specifica anche che, in caso di esaurimento dei contingenti specifici, alcuni paesi possono attingere al contingente residuo tramite codici TARIC dedicati. Sono inoltre previste, per specifiche categorie, formule come "Regime speciale" o l’assenza di accesso al contingente residuo in determinati trimestri.

Dazio supplementare

Per tutte le categorie di prodotto elencate nell’allegato IV l’aliquota del dazio supplementare resta pari al 25%. Il regolamento non modifica quindi il livello del dazio supplementare, ma soltanto la distribuzione dei volumi contingenti.

Rapporti con altri atti e riesame in corso

Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo già influenzato dai regolamenti del Consiglio (UE) 2022/355 e (UE) 2022/428, che hanno vietato rispettivamente le importazioni di prodotti di acciaio originari della Bielorussia e della Russia. La Commissione precisa che l’adeguamento adottato non preclude ulteriori modifiche future del funzionamento della salvaguardia, anche alla luce del riesame del funzionamento avviato il 17 dicembre 2021 e ancora in corso.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ridistribuzione dei contingenti tariffari

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 con l’allegato del presente regolamento, rimodulando i volumi dei contingenti tariffari per le diverse categorie di prodotti di acciaio. La ridistribuzione è effettuata in modo proporzionale tra gli altri paesi esportatori soggetti alla misura, sulla base della loro quota di importazioni complessive nel 2021, escludendo dal calcolo i volumi di Bielorussia e Russia e quelli dei paesi attualmente esclusi dalla misura.

Contingenti specifici per paese e contingente residuo

Per ciascuna categoria interessata sono fissati volumi per paese e, quando previsto, un contingente residuo. L’allegato IV contiene anche il "volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese". In diversi casi il testo prevede "Non pertinente" o "Regime speciale" per alcune categorie/origini, e indica che in caso di esaurimento dei contingenti specifici possono accedere al contingente residuo determinati paesi tramite codici TARIC dedicati.

Aliquota del dazio supplementare

Per tutte le categorie di prodotto elencate nell’allegato IV è confermata un’aliquota del dazio supplementare pari al 25%.

Motivazione dell’intervento

I considerando chiariscono che i divieti di importazione adottati con il regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio per i prodotti di acciaio originari della Bielorussia e con il regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio per determinati prodotti di acciaio originari della Russia impediscono a tali volumi di entrare nel mercato dell’Unione. L’adeguamento mira quindi a preservare i flussi commerciali e a garantire continuità di approvvigionamento agli utilizzatori di acciaio dell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialemisure di salvaguardiaimportazionisiderurgiadazi doganali

Testo integrale

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