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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 546 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla variazione del diritto a detrazioni IVA relativa a un bene di investimento utilizzato sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni inesistenti. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Rettifica delle detrazioni - Variazione del diritto a detrazione - Bene d'investimento utilizzato sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti - Cessazione dell'attività che dà diritto a detrazione - Utilizzo residuo ed esclusivo per operazioni esenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studio legale X*** aveva chiesto la cancellazione, con effetto retroattivo (dal 2002), dal registro dei soggetti passivi IVA e il rimborso dell'IVA percepita per il periodo 1/1/2010-31/12/2014 sostenendo di essere stato iscritto per errore. L'amministrazione non rispose e il tribunale respinse il ricorso. In appello lo studio invocò l'autorità di cosa giudicata richiamando una sentenza definitiva precedente che aveva ritenuto che gli avvocati non esercitino un'attività economica. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia se l'art.9(1) della direttiva 2006/112/CE includa gli avvocati nella nozione di "soggetto passivo" e se il principio dell'autorità di cosa giudicata possa impedire a un giudice nazionale di applicare il diritto dell'Unione in materia di IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito: (1) l'art.9(1) della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che chi esercita la professione di avvocato esercita un'attività economica e va considerato "soggetto passivo" ai fini dell'IVA; (2) il diritto dell'Unione osta a che, in una controversia relativa all'IVA, un giudice nazionale applichi il principio dell'autorità di cosa giudicata quando la controversia concerne un periodo d'imposta diverso e/o un oggetto diverso rispetto alla decisione definitiva anteriore e l'applicazione di tale principio impedirebbe al giudice di prendere in considerazione la normativa dell'Unione in materia di IVA. La Corte ha quindi ribadito l'importanza del principio di effettività e del principio di equivalenza nell'ambito delle regole processuali nazionali, precisando che le norme procedurali interne che permettono, a certe condizioni, di ritornare su decisioni con forza di giudicato devono essere applicate per garantire la conformità al diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE - articolo 9, paragrafo 1

    Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica... Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che la professione di avvocato rientra nelle "libere professioni" menzionate e pertanto chiunque eserciti la professione di avvocato deve essere considerato soggetto passivo IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE - articolo 2, paragrafo 1, lettera c

    Sono soggette all'IVA ... le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    Conferma l'ambito applicativo dell'IVA verso le prestazioni di servizi svolte da soggetti passivi; la Corte richiama questa norma per sottolineare che le prestazioni degli avvocati rientrano nell'ambito dell'IVA se svolte da un soggetto passivo.

  • Codul de procedura civila (Romania) - articolo 431 (Effetti della cosa giudicata)

    1. Nessuno può essere convenuto in giudizio due volte nella stessa qualità, per lo stesso titolo e con lo stesso oggetto. 2. Ciascuna parte può far valere l'autorità di cosa giudicata in un'altra causa, qualora esista un nesso con la definizione di quest'ultima.

    Norma nazionale che disciplina gli effetti della cosa giudicata; la Corte valuta i limiti dell'applicazione di tale principio alla luce del diritto dell'Unione.

  • Codul de procedura civila (Romania) - articolo 432 (Eccezione dell'autorità di cosa giudicata)

    L'eccezione dell'autorità di cosa giudicata può essere fatta valere dal giudice o dalle parti in qualsiasi fase del procedimento...

    Previsione procedurale nazionale che il giudice deve applicare conformemente ai principi di equivalenza ed effettività del diritto dell'Unione; la Corte richiama che tali norme interne possono consentire il riesame di decisioni definitive se ciò è necessario per dare effetto al diritto dell'Unione.

  • Principi del diritto dell'Unione: effettività ed equivalenza

    La Corte richiama i principi secondo cui le regole processuali nazionali non devono rendere eccessivamente difficile o impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (effettività) e non devono essere meno favorevoli rispetto a situazioni analoghe interne (equivalenza). Tali principi limitano l'applicazione dell'autorità di cosa giudicata quando ostacolerebbe l'applicazione del diritto UE.

Massime di principio

  • Chi esercita una libera professione come l'avvocato deve in generale essere considerato soggetto passivo IVA se svolge un'attività economica in modo indipendente; non si può escludere a priori la soggettività passiva sulla base della sola qualifica professionale.
  • Una decisione nazionale definitiva contenente un'interpretazione errata del diritto dell'Unione non deve automaticamente impedire ai giudici nazionali di applicare il diritto UE in controversie che riguardano periodi d'imposta o oggetti diversi; il principio di effettività prevale quando l'applicazione della cosa giudicata impedirebbe l'applicazione del diritto dell'Unione.
  • Le regole processuali interne che consentono di riesaminare, a certe condizioni, decisioni con forza di giudicato devono essere utilizzate conformemente ai principi di equivalenza ed effettività per evitare che errori nell'interpretazione del diritto UE si perpetuino su esercizi fiscali successivi.
  • Se la controversia riguarda esattamente lo stesso periodo d'imposta e lo stesso oggetto con identità di parti e ragioni giuridiche, l'autorità di cosa giudicata resta operativa; invece, se vi sono differenze rilevanti (periodo diverso, oggetto diverso), il giudice nazionale deve poter esaminare nuovamente la questione alla luce del diritto dell'Unione.
  • Per chi chiede la cancellazione retroattiva dal registro IVA o il rimborso, la strategia processuale non può limitarsi a invocare sentenze definitive precedenti se queste riguardano periodi o oggetti diversi: il giudice nazionale è tenuto a verificare la conformità al diritto UE.

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