Cassazione Penale, Ordinanza n. 36485/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la sua manifesta genericità sia sulla responsabilità penale sia sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano formulati in modo generico: quanto all'affermazione di responsabilità, il ricorrente non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata né con gli elementi costitutivi dei reati contestati, in particolare con la sussistenza, per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., di molteplici espressioni offensive, e, per il reato di cui all'art. 337 c.p., della condotta violenta e minacciosa tenuta nei confronti degli operanti. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio era ritenuta generica, perché non si misurava con la commisurazione dell'aumento per la continuazione e con il dato che la pena era stata determinata in prossimità del minimo edittale.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Il ricorso non si confronta con la motivazione di appello relativa alla sussistenza di molteplici espressioni offensive, elemento costitutivo del reato contestato.
art. 337 c.p.
Il ricorso non si confronta con la motivazione di appello relativa alla condotta violenta e minacciosa nei confronti degli operanti, posta a base della responsabilità.
continuazione
La doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta generica perché non si confronta con la commisurazione dell'aumento per la continuazione.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure apodittiche o meramente assertive senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito individua con precisione gli elementi fattuali integranti il reato, il ricorso deve misurarsi con tali passaggi motivazionali; la mancata contestazione puntuale rende la doglianza generica.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve indicare in modo specifico perché la pena sarebbe illegittima o incongrua; non è sufficiente lamentare in astratto l'aumento per continuazione se la pena base risulta prossima al minimo edittale.
- La manifesta genericità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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