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Sentenza

Sentenza n. 6311/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di concludere il procedimento avviato ad istanza di parte con un provvedimento espresso, nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa dedotta, trattandosi di attività priva di contenuti discrezionali.

Giustizia amministrativa202516009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza volta a ottenere un provvedimento di accertamento in autotutela della legittimità urbanistico-edilizia di due immobili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha presentato a Roma Capitale un’istanza per ottenere la verifica e l’attestazione della legittimità urbanistico-edilizia di due unità immobiliari, contestando le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio resa in un parallelo giudizio civile, secondo cui il cambio di destinazione d’uso da cantina ad abitazione sarebbe stato realizzato in difformità dalla licenza edilizia originaria. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990 e dei principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione, sostenendo di avere un interesse qualificato a ottenere un provvedimento espresso. Ha inoltre affermato che la pretesa sarebbe priva di margini discrezionali, richiamando la licenza di abitabilità del 1930, le concessioni in sanatoria relative al frazionamento, il regolamento condominiale e gli atti catastali storici, dai quali emergerebbe la destinazione residenziale degli immobili. Persistendo l’inerzia comunale dopo solleciti e diffida, ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo anche l’accertamento della fondatezza della pretesa.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto l’estromissione dagli atti della memoria del Condominio depositata oltre il termine processuale. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ricordato che l’azione avverso il silenzio presuppone sia uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere sia la natura provvedimentale dell’attività richiesta, consistente nell’esercizio di una funzione pubblica normativamente attribuita e diretta all’adozione di un atto tipizzato. Nella fattispecie l’istanza non era riconducibile a un procedimento urbanistico-edilizio tipizzato: non riguardava il rilascio di un titolo edilizio, un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, né la sollecitazione del potere repressivo di abusi edilizi. Essa mirava invece a ottenere un’attestazione comunale dello stato legittimo degli immobili, atto non previsto dall’ordinamento. La regolarità edilizia deve essere ricavata obiettivamente dai titoli abilitativi e dagli altri strumenti documentali previsti dalla legge; l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 individua i presupposti per la verifica dello stato legittimo, ma non impone al Comune di rilasciare una certificazione su richiesta del privato. In applicazione del principio di vicinanza della prova, grava sul privato l’onere di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile mediante la documentazione prevista dall’art. 9-bis. Mancando dunque uno specifico obbligo comunale di provvedere, è venuto meno il presupposto dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore di Roma Capitale e del Condominio, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso su un’attività provvedimentale tipizzata.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’obbligo di conclusione del procedimento rileva, ai fini del rito sul silenzio, solo quando l’amministrazione sia tenuta a esercitare una pubblica funzione mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il richiamo ai principi di correttezza e buona fede non è sufficiente a fondare un obbligo di provvedere quando l’attività richiesta non è prevista da un procedimento amministrativo tipizzato.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’istanza esaminata non era un’istanza di accertamento di conformità edilizia riconducibile alla disposizione.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    La disposizione individua gli strumenti e i presupposti documentali per ricostruire lo stato legittimo dell’immobile, senza imporre al Comune il rilascio di un’attestazione generale di regolarità edilizia.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    La previsione della certificazione di destinazione urbanistica per i terreni non può essere estesa fino a ricavare l’esistenza di un’analoga certificazione comunale per gli immobili edificati.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile solo quando sussista uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso nell’esercizio di una funzione pubblica normativamente attribuita; non è sufficiente la mera possibilità dell’amministrazione di intervenire o l’esistenza di un interesse del privato a ottenere una risposta.
  • Non sussiste un obbligo del Comune di avviare e concludere un procedimento non tipizzato diretto al rilascio di una generale attestazione dello stato legittimo o della regolarità urbanistico-edilizia di un immobile edificato, quando tale attestazione non sia prevista dall’ordinamento.
  • Lo stato legittimo di un immobile deve essere ricostruito dal privato sulla base dei titoli abilitativi e degli altri elementi documentali previsti dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001; il principio di vicinanza della prova pone sul proprietario l’onere di dimostrare la legittimità urbanistico-edilizia del bene.
  • La disciplina sulla certificazione di destinazione urbanistica dei terreni non fonda l’esistenza di un analogo obbligo comunale di certificare la regolarità edilizia degli immobili edificati.
  • Il richiamo ai principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione non può creare, in assenza di una base normativa, un obbligo di provvedere su una richiesta diretta a ottenere un atto amministrativo atipico.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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