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Sentenza

Sentenza n. 3271/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.142/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 142/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto per l'anno scolastico 2023/2024 il diritto all'assegnazione di euro 500,00 tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, della somma complessiva di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024. A fronte dell'inadempimento ministeriale, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la preventiva nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza soddisfare la pretesa né contrastarla adeguatamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce o ridetermina il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo giudiziale e della normativa applicabile; pertanto i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione coattiva di obblighi pecuniari. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura da parte della creditrice, dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attraverso la quale doveva essere attribuita la somma riconosciuta dal giudicato.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Imponendo di verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge, delimitano l'efficacia vincolante dei conteggi prodotti dalla parte creditrice nel giudizio di ottemperanza.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Individuano i parametri civilistici per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni processualcivilistiche applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine, quando il titolo è idoneamente documentato e l'inadempimento non è adeguatamente contestato.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito né può modificarne il titolo; esso serve a consentire il soddisfacimento del diritto già riconosciuto, la cui esatta consistenza deriva dal giudicato, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza: l'importo deve essere verificato quanto a misura e decorrenza sulla base del titolo e dei parametri legali applicabili.
  • Prima dell'avvio dell'azione esecutiva o del recupero coattivo di un'obbligazione pecuniaria derivante da un titolo notificato, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli il compito di determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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