Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una lite sui compensi dovuti a un avvocato per attività svolta in favore di un ente pubblico e/o dei soggetti succeduti nella sua gestione liquidatoria, in relazione a una convenzione di patrocinio e successive integrazioni, nonché a varie parcelle emesse per prestazioni rese in più giudizi. Dopo che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili le domande di revocazione proposte contro una precedente sentenza d'appello, il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi. Nei primi motivi ha censurato l'affermazione secondo cui la convenzione sarebbe stata stipulata con la liquidazione dell'ente anziché con la Ragioneria generale dello Stato/Ministero, lamentando inoltre l'omesso esame di ulteriori sentenze di merito che, a suo dire, avrebbero escluso la vigenza della convenzione e avrebbero assunto portata "panprocessuale". Con altri motivi ha dedotto la violazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'incompatibilità della sentenza impugnata con numerose decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Roma, nonché con un'ordinanza della Cassazione, tutte ritenute rilevanti ai fini del giudicato. Con l'ultimo motivo ha richiamato una successiva ordinanza della Corte d'appello che, a suo dire, avrebbe confermato l'erroneità della decisione revocanda. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e che le controparti avevano ritualmente aderito alla rinuncia. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza ex art. 391, comma 1, c.p.c., disponendo che non vi fosse pronuncia sulle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre errore di fatto revocatorio; la Corte d'appello aveva escluso che la doglianza integrasse errore revocatorio, ritenendo che la questione attincesse semmai a un errore di giudizio sul processo unico.
art. 395 n. 5 c.p.c.
Richiamato per censurare l'omesso esame e l'omessa pronuncia su asseriti giudicati incompatibili; la Corte d'appello aveva escluso la configurabilità dell'errore revocatorio perché le questioni erano state esaminate e decise, ovvero non si trattava di errore di fatto.
art. 395 n. 1 c.p.c.
Richiamato per il preteso dolo della controparte; la Corte d'appello aveva escluso la sussistenza di attività fraudolenta idonea a sviare la difesa avversaria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per lamentare omessa pronuncia; nel provvedimento impugnato la Corte d'appello aveva ritenuto che su molte questioni vi fosse stata effettiva decisione.
art. 1224, comma 2, c.c.
Menionato in relazione al preteso giudicato sui danni addizionali; la Corte d'appello ha rilevato che sul punto la sentenza revocanda si era pronunciata.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rispettosa dei requisiti di forma previsti dalla norma.
art. 391 c.p.c.
Sulla base della rinuncia accettata dalle controparti, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha escluso la regolazione delle spese.
art. 380-bis c.p.c.
Era stata depositata proposta di definizione anticipata del giudizio nel senso dell'inammissibilità, ma la causa è stata poi trattata in udienza pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30-5-2002 n. 115
La Corte ha escluso che la rinuncia comportasse l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con atto rituale e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità e preclude la pronuncia sulle spese, salvo diverso assetto normativo specifico.
- In presenza di rinuncia al ricorso, non sorge l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità.
- L'errore revocatorio non può essere invocato quando la doglianza investe in realtà una valutazione giuridica della decisione o una questione che il giudice ha già esaminato e deciso; non basta prospettare una diversa lettura degli atti o dei precedenti giudicati.
- La deduzione di un giudicato incompatibile presuppone che il punto decisivo non sia stato già valutato nella sentenza revocanda; se il giudice si è pronunciato sulla questione, manca il presupposto dell'errore di fatto o dell'omissione denunciabile in revocazione.
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