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Sentenza

Sentenza n. 563/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 493/2025, pubblicata il 15.05.2025.

Giustizia amministrativa202501751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 493/2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 493/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus "carta del docente" relativo agli anni oggetto della domanda. La ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso abbia integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. In applicazione dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il giudizio è stato definito senza ulteriori statuizioni sull'esecuzione della sentenza presupposta. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del comportamento satisfattivo intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 600 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'adempimento sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento dell'amministrazione, il giudice può disporre la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese in favore dei difensori, secondo quanto accertato nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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