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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3452/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e aveva riqualificato in bancarotta semplice la precedente contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo B). I ricorrenti deducevano: (1) vizio di motivazione riguardo alla bancarotta patrimoniale, lamentando omissione di accertamenti sulla concreta pericolosità dell'operazione e errata valutazione delle dichiarazioni dei testi (Montanarella e Di Gioia); (2) omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità o cause analoghe), in considerazione della brevità della condotta, della sussistenza della documentazione contabile, dell'assenza di precedenti e della limitata lesione del bene giuridico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (bancarotta patrimoniale) ha ritenuto le censure in parte manifestamente infondate e in parte inammissibili: ha richiamato il divieto di riesame dei fatti in sede di legittimità e ha ritenuto congrua la motivazione di merito che aveva posto rilievo sull'ammissione di Stefano Asquini di aver aiutato l'ex moglie a sottrarre beni alle procedure esecutive, sul periodo temporale (poche mesi prima del fallimento) e sui rapporti tra le imprese coinvolte, elementi idonei a fondare la finalità distrattiva e il dolo. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non era stata formulata in appello e non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede una causa di esclusione della punibilità (principio della particolare tenuità del fatto o similare); nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la sua applicazione non poteva essere valutata in Cassazione poiché non richiesta in grado d'appello.

  • art. 606, comma 3, codice di procedura penale

    Prevede il divieto di proporre per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state dedotte in precedenti gradi; usato per escludere la deduzione tardiva circa l'applicazione dell'art. 131-bis.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del materiale probatorio e che il controllo di legittimità è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione.

  • Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella)

    Richiama gli elementi e gli "indici di fraudolenza" rilevanti per qualificare un atto come distrattivo (condizione patrimoniale, congiuntura economica, rapporti tra imprese, distanza da canoni di ragionevolezza imprenditoriale).

  • Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 (dep. 2019)

    Giurisprudenza utilizzata per affermare che taluni elementi, pur non espressamente sviscerati in termini tecnici, possono emergere dal complessivo tenore motivazionale e superare la censura di manifesta illogicità.

  • Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 (dep. 2022)

    Richiama il principio che il giudice di merito non è tenuto, in mancanza di specifica istanza, a pronunciarsi sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito: i motivi consistenti in una diversa valutazione delle stesse prove sono inammissibili salvo che non dimostrino manifesto vizio logico o contraddittorietà.
  • Ammissioni o dichiarazioni dell'imputato o di persone coinvolte, il timing dell'operazione (es. pochi mesi prima del fallimento) e i rapporti tra le parti costituiscono elementi rilevanti per fondare la finalità distrattiva e il dolo nella bancarotta fraudolenta.
  • Gli indici di fraudolenza devono essere valutati nel contesto concreto: condizione patrimoniale dell'impresa, congiuntura economica, trasferimenti a imprese collegate e incoerenze rispetto a normali scelte imprenditoriali possono far ritenere la pericolosità dell'atto.
  • Le cause di esclusione della punibilità (es. art. 131-bis) devono essere richieste e dedotte nei gradi di merito pertinenti; non sono ammesse nuove questioni di questo tipo per la prima volta in Cassazione per effetto dell'art. 606 c.p.p.
  • Quando si impugna per vizio di motivazione è necessario indicare profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.

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