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Sentenza

Sentenza del 15/03/2023 n. 7445 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avverso accertamenti fiscali per gli anni 2003-2004 (IRPEG/IRES, IRAP e IVA) derivanti dall'affermazione di esterovestizione della società e dalla qualificazione imponibile ai fini IVA del corrispettivo della cessione del marchio a Charme Bag Srl. L'Amministrazione aveva basato gli accertamenti sul processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e aveva notificato gli atti al Dott. C.C., indicato come rappresentante/custode giudiziario della società. La società censurava: (i) la mancata applicazione della normativa lussemburghese per l'individuazione del rappresentante legale cui notificare gli atti; (ii) la nullità/irregolarità della nomina del rappresentante e la conseguente inefficacia della notifica; (iii) l'erronea qualificazione della residenza fiscale (art. 73 TUIR) e l'errata assoggettabilità ad IVA (art. 7 DPR 633/72); (iv) profili di determinazione dell'imponibile (mancata deduzione di interessi passivi).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale della società. La Corte ha ritenuto legittima l'attività istruttoria svolta sulla base del processo verbale della Guardia di Finanza e corretta la qualificazione della società come fiscalmente residente in Italia (sede effettiva in Italia, fittizia la sede estera), con conseguente applicazione degli accertamenti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le censure relative alla rappresentanza, alla mancata applicazione della legge lussemburghese, alla critica della qualificazione di residenza e alle questioni relative alla determinazione dei componenti di reddito (parte di esse ritenute nuove). La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e alla eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002, art. 13.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 32

    Richiamato nella censura iniziale con riferimento a profili di notificazione e individuazione del rappresentante; la Corte ha ritenuto comunque valida la notificazione perché il rappresentante risultava identificabile dalle risultanze dell'anagrafe tributaria e dall'atto di nomina.

  • D.P.R. 633/1972, art. 51

    Citando la normativa IVA in generale; le censure connesse a profili IVA sono state valutate alla luce della qualificazione della 'sede effettiva' in Italia e della disciplina sulla territorialità delle prestazioni.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 12

    Le doglianze che sostenevano l'illegittima conoscenza degli atti e la violazione dei termini dilatori sono state ritenute nuove o infondate: la Corte ha ritenuto che la società, tramite il rappresentante formalmente individuato, abbia avuto effettiva conoscenza degli atti e quindi la normativa sul diritto di difesa non sia stata violata.

  • Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 25

    Norma di diritto internazionale privato che stabilisce la legge applicabile alle persone giuridiche: la legge italiana si applica se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale è in Italia. La Corte ha utilizzato questo criterio per ritenere applicabile l'ordinamento italiano alla società.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 73, comma 3

    "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato"

    Interpretato come criterio paritetico e alternativo: il riscontro di anche uno solo dei tre elementi (sede legale, amministrazione, oggetto principale) per la maggior parte del periodo d'imposta determina la residenza fiscale in Italia. Tale interpretazione è stata applicata per ritenere la società fiscalmente residente in Italia per gli anni contestati.

  • Sentenze Corte di Giustizia UE (Cadbury Schweppes C-196/04; Planzer C-73/06)

    Richiamate come quadro interpretativo del fenomeno dell'esterovestizione (fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero per vantaggio fiscale), confermando la possibilità per lo Stato di contrastare strutture fittizie.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7

    Regole sulla territorialità delle operazioni ai fini IVA: la Corte ha applicato il principio per cui la prestazione è imponibile in Italia se il soggetto ha il domicilio/sede degli affari e interessi in Italia; la 'sede effettiva' prevale sulla mera sede formale estera.

  • Codice Civile, art. 2700

    Ricordato per il valore probatorio privilegiato del processo verbale di constatazione riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale; la Corte ha dato rilevanza probatoria al p.v.c. in assenza di querela di falso o contestazioni analitiche.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13

    Riferimento procedurale sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'eventuale applicabilità dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 63, 75 e 86

    Norme richiamate dalla società in relazione alla determinazione dell'imponibile e alla deducibilità di componenti (ammortamenti, interessi): le relative censure sono state respinte come nuove o non adeguatamente dedotte nei gradi di merito.

Massime di principio

  • La residenza fiscale delle società va valutata sulla base dei criteri paritetici e alternativi (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale): l'accertamento che la gestione effettiva sia in Italia fa sorgere la residenza fiscale e l'obbligo dichiarativo, indipendentemente dalla sede formale estera.
  • Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza ha significato probatorio rilevante: esso fa fede fino a querela di falso o a specifica contestazione analitica delle fonti di conoscenza; l'assenza di tali contestazioni rafforza la credibilità degli accertamenti basati sul p.v.c.
  • La notifica degli atti a persona risultante nei registri ufficiali (registro imprese, anagrafe tributaria) come avente i poteri rappresentativi è generalmente considerata valida; le contestazioni sulla legittimazione del rappresentante societario che si fondano su questioni societarie interne sono in molti casi inammissibili nel giudizio tributario e devono essere eventualmente proposte con i rimedi societari dedicati.
  • In tema di IVA, conta il luogo in cui si esercita abitualmente la gestione degli affari e interessi (sede effettiva) per determinare la territorialità delle prestazioni; la mera sede formale estera non è decisiva.
  • In Cassazione non è consentito riesaminare il merito e rivalutare librettamente le risultanze probatorie: le doglianze che richiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili se non indicano specifici fatti decisivi e contrari.
  • Le eccezioni procedurali (irregolarità di notifiche, rappresentanza, conoscenza degli atti) devono essere tempestivamente ed adeguatamente dedotte nei gradi di merito; le censure sollevate per la prima volta in cassazione o senza adeguata motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Per contrastare efficacemente un p.v.c. è opportuno proporre la querela di falso o indicare specifiche fonti di prova contrarie già nei gradi di merito; la genericità non è sufficiente per scalfire il valore probatorio del verbale.

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