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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4607/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancanza di motivazione in ordine al pericolo di fuga e alla pericolosità sociale del Mezini; dedotta omissione di valutazione circa la possibilità di adottare misure meno afflittive richieste dal Ministro; censura relativa al mancato esame della persistenza delle esigenze della giustizia italiana, atteso che la cessazione della pena poteva risultare non definitiva in ragione dell'esame ex art. 47, comma 12, O.P. da parte del Tribunale di sorveglianza, con conseguente possibile permanenza dell'esecuzione della pena.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha ritenuto che la misura custodiale fosse stata applicata in vista dell'esecuzione del decreto di estradizione e che la consegna fosse stata rinviata ai sensi dell'art. 19, par. 1, della Convenzione europea di estradizione fino alla cessazione delle esigenze della giustizia italiana. Tuttavia, il ricorrente è stato poi effettivamente scarcerato il 27/11/2024 per essere consegnato alla polizia penitenziaria ai fini dell'estradizione in Albania, rendendo inutile la decisione sul motivo del ricorso e determinando l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.

Norme richiamate

  • Convenzione europea di estradizione

    Consente il rinvio della consegna quando sussistano esigenze della giustizia nazionale; la Corte ha ritenuto che, cessate tali esigenze, fosse legittima l'adozione della misura custodiale in vista dell'esecuzione dell'estradizione

  • Ordinamento penitenziario

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la cessazione della pena richiede l'esame del Tribunale di sorveglianza; la Corte ha osservato la questione ma ha ritenuto il ricorso privo di interesse dopo l'effettiva consegna per estradizione

Massime di principio

  • Un ricorso contro una misura cautelare adottata in vista di estradizione può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se, prima della decisione, il ricorrente viene effettivamente consegnato o liberato per procedere all'estradizione.
  • Per contestare efficacemente la custodia cautelare in vista di estradizione è necessario documentare tempestivamente e puntualmente sia l'assenza del pericolo di fuga sia l'inidoneità della misura pericolosa, incluse alternative meno afflittive richieste dall'autorità richiedente.
  • La persistenza dell'esecuzione della pena in patria (o la sua cessazione) va dimostrata con riferimento alle procedure previste (es. esame del Tribunale di sorveglianza): senza prova contraria il giudice può ritenere cessate le esigenze della giustizia nazionale e disporre la custodia per estradizione.
  • La ratio della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse è evitare decisioni sulla meritevolezza del ricorso quando l'esecuzione concreta del provvedimento impugnato ha già reso impossibile ottenere il rimedio chiesto.

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