Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 3.895,82 a titolo di differenze retributive. Il titolo era passato in giudicato, come attestato ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ed era stato notificato all'Amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e tuttora dovuti, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che gli importi indicati dalla creditrice, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'esatta quantificazione deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e le disposizioni applicabili, inclusi gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. In caso di mancato adempimento entro il termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice e da eseguire nei successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e 1283 e ss. c.c.

    Regolano la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi, la cui esatta quantificazione deve essere verificata dall'Amministrazione in conformità al titolo giudiziale e alla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è ammissibile quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice non costituisce né accerta ex novo il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Gli importi indicati dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'amministrazione deve verificare la misura e la decorrenza delle somme dovute secondo il titolo e la legge.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendone il termine di intervento e attribuendogli il compito di determinare l'importo definitivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'attività processuale richiesta è contenuta e standardizzata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.