Cassazione Penale, Sentenza n. 46/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio (studi professionali, perquisizione personale e perquisizione informatica con acquisizione di contenuti e copia forense). Si contestava che il decreto fosse "onnicomprensivo" e carente perché non indicava le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico, né la perimetrazione temporale dei dati di interesse; si denunciava violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità e si sosteneva che il sequestro avesse carattere esplorativo. Si deducevano violazioni di legge (art. 606 c.1 lett. c) ed e) c.p.p. rispetto all'art. 275 c.p.p.). Inoltre si lamentavano modalità esecutive e la presenza nella copia forense di dati attinenti alla vita privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto del Pubblico Ministero e l'ordinanza del Tribunale del riesame rispettassero i principi di proporzionalità e adeguatezza: il decreto indicava i reati ipotizzati, l'ambito temporale indicativo, gli elementi indiziari e gli specifici beni e documenti ricercati (inclusa documentazione digitale attinente all'attività extramoenia e i prospetti turnazioni 2022-2024). La Corte ha osservato che eventuali eccessi nell'esecuzione (apprensione di dati non pertinenti sul posto) riguardano il momento esecutivo e non la legittimità del provvedimento genetico; inoltre la difesa ha formulato doglianze generiche senza indicare dettagliatamente i dati da tutelare o chiedere la restituzione/estrazione/cancellazione, e non ha contestato i presupposti della fattispecie di reato. Perciò il ricorso è risultato generico e manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di somma equa alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione richiamata quale presunta violazione di legge processuale; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non provato.
art.275 cod. proc. pen.
Norma sulla perquisizione e sequestro probatorio; la censura richiamava l'omissione di specificazioni nel decreto ai sensi dei criteri giurisprudenziali relativi ai sequestri informatici.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024 (Corsico)
«In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti»
Il principio è applicato: il decreto impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato e con sufficiente delimitazione degli interessi probatori, per cui non si configura un sequestro meramente esplorativo.
art.325 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso in materia di misure cautelari e sequestri (ricorso ex art.325 richiamato come rimedio esperito).
art.616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato per colpa, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma; applicata per il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
art.640, comma 2, n.1 cod. pen. e art.55-quinquies d.lgs.165/2001
Norme sostanziali relative ai reati contestati all'indagato (truffa aggravata e disciplina del pubblico impiego) che hanno giustificato l'ambito delle indagini e il sequestro probatorio richiesto.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla valutazione dell'entità della sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio che riguardi dispositivi informatici deve o motivare perché sia necessario un sequestro "esteso e omnicomprensivo" oppure indicare con precisione le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione dei dati, la perimetrazione temporale e i tempi di selezione/restauro e restituzione; senza ciò può essere censurato.
- Le modalità di esecuzione (es. presa di copie forensi, apprensione di dati non pertinenti) devono essere contestate con specificità: il ricorrente deve indicare quali dati ritiene privati o estranei e chiedere espressamente restituzione, estrapolazione o cancellazione; doglianze generiche sono destinatarie di inammissibilità.
- La valutazione di proporzionalità e adeguatezza riguarda sia la fase genetica (provvedimento del PM) sia la fase esecutiva; tuttavia eventuali eccessi materiali nell'esecuzione rilevano nella sede idonea (impugnazioni o rimedi specifici) e non necessariamente invalidano il provvedimento genetico se questo è correttamente motivato.
- Se il decreto indica chiaramente i reati, il periodo temporale di riferimento e gli elementi indiziari nonché gli oggetti e finalità della ricerca, è meno vulnerabile la censura sulla cd. 'onnicomprensività'.
- Per la difesa è strategico non limitarsi a censure generiche: occorre dettagliare i dati sensibili o estranei, fornire elementi probatori o richieste precise (restituzione parziale, estrazione selettiva, cancellazione) e, se si contesta l'esecuzione, specificare in che modo l'operato degli esecutori ha ecceduto rispetto al decreto.
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