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Sentenza

Sentenza n. 3157/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento adottato dal Comune di Vidigulfo in data 30 luglio 2025 avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dei lavori di installazione della Stazione Radio Base (SRB) da realizzare in Via Libertà snc, al foglio 1, mappale 19, codice impianto PV27018_002 VIDIGULFO LIBERTÁ; del provvedimento di riscontro alle osservazioni di Iliad adottato dal Comune di Vidigulfo in data 25 giugno 2025 avente ad oggetto il non accoglimento delle osservazioni presentate e la sospensione dei lavori di installazione della SRB sino alla conclusione del procedimento; del provvedimento di preavviso di diniego adottato dal Comune di Vidigulfo in data 11 giugno 2025; di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti, nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art.44 del D. Lgs. n.259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 18 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202503881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dei lavori per l'installazione di una stazione radio base, unitamente al precedente riscontro negativo alle osservazioni e al preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'operatore ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha impedito la prosecuzione dei lavori di installazione di una stazione radio base, chiedendo anche l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 10-bis e 21-nonies della l. n. 241/1990, dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere e sviamento. L'operatore sosteneva che l'autorizzazione si fosse formata per silenzio-assenso e che la documentazione richiesta dal Comune fosse già stata depositata, inclusi l'autorizzazione del proprietario e l'esame di impatto paesistico. Il Comune contestava la formazione del silenzio-assenso e sosteneva il difetto dell'esame di impatto paesistico e dell'autorizzazione relativa al passo carraio. L'operatore precisava inoltre che non era prevista l'apertura di un passo carraio permanente, essendo l'accesso assicurato da un viottolo interno alla proprietà privata e la piazzola su strada destinata soltanto alle esigenze temporanee di cantiere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi. Il Collegio ha ricordato che le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità; ne consegue, in via generale, la compatibilità delle stazioni radio base con ogni destinazione urbanistica e l'impossibilità per i Comuni di introdurre divieti generalizzati o di subordinare l'installazione alla dimostrazione dell'assenza di siti alternativi, salvo l'esistenza di aree preferenziali individuate da un regolamento comunale e di un divieto specifico, motivato e proporzionato. Nel caso concreto, il Comune aveva fondato il diniego sull'asserita mancanza dell'esame di impatto paesistico e dell'autorizzazione al passo carraio, ma il Tribunale ha rilevato che tali documenti risultavano già prodotti o comunque ritrasmessi e che la disciplina richiamata non introduceva un divieto assoluto di installazione. Quanto ai profili paesaggistici, l'amministrazione avrebbe dovuto indicare concretamente l'incompatibilità dell'opera con gli interessi tutelati e, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie; un diniego è legittimo senza tale indicazione soltanto quando emerga una concreta e ineliminabile incompatibilità del progetto. La sentenza ha inoltre accertato il diritto dell'operatore a realizzare la stazione radio base. Le spese di lite sono state compensate, con attribuzione al Comune del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e il silenzio-assenso invocato dall'operatore.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    assimila tali infrastrutture “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”

    L'assimilazione comporta, in via generale, la compatibilità delle infrastrutture di comunicazione elettronica con ogni destinazione urbanistica.

  • art. 51 d.lgs. n. 259/2003

    ne dichiara il carattere di “pubblica utilità”

    Riconosce alle infrastrutture di comunicazione elettronica carattere di pubblica utilità.

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente ai Comuni di adottare regolamenti per la localizzazione degli impianti, ma non autorizza divieti generalizzati di installazione.

  • art. 16, comma 7, d.P.R. n. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale disposizione sulle opere di urbanizzazione primaria, cui le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate.

  • DGR Lombardia n. 10974/2009

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stata ritenuta inidonea a introdurre un divieto assoluto o un parametro ostativo alla realizzazione dell'infrastruttura.

  • artt. 1, 3, 10-bis e 21-nonies l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disposizioni invocate dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa, alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e all'autotutela.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per porre a carico del Comune soccombente il contributo unificato, pur in presenza di compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Le infrastrutture per le reti di comunicazione elettronica, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e qualificate di pubblica utilità, sono in via generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e possono essere installate, nel rispetto dei limiti sulle emissioni e degli interessi differenziati, sull'intero territorio comunale.
  • Il potere comunale di disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base non consente l'introduzione di divieti generalizzati riferiti a intere categorie di zone o a estese porzioni del territorio; sono ammissibili soltanto limitazioni specifiche, giustificate da concrete esigenze di armonioso governo del territorio e proporzionate rispetto all'interesse alla capillare copertura del servizio.
  • In assenza di aree preferenziali individuate da uno specifico regolamento comunale, l'operatore non è tenuto a dimostrare l'insufficienza della copertura esistente né l'impossibilità di utilizzare siti alternativi; l'amministrazione che intenda negare l'autorizzazione per ragioni urbanistiche deve dimostrare l'esistenza di un divieto specifico, motivato e proporzionato.
  • Un diniego fondato su ragioni paesaggistiche è legittimo soltanto se individua concretamente il contrasto tra il progetto e gli interessi tutelati, tenendo conto delle caratteristiche dell'opera e del contesto; ove siano possibili modifiche progettuali, l'amministrazione deve indicare le prescrizioni o gli adeguamenti necessari, potendo ometterli solo quando sussista un'incompatibilità concreta e ineliminabile.
  • La qualificazione delle stazioni radio base come opere di urbanizzazione primaria non esclude la tutela degli interessi paesaggistici, ambientali e naturalistici, ma impone che le relative limitazioni siano specifiche, adeguatamente motivate e riferite alle caratteristiche concrete dell'impianto e dell'area interessata.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàSilenzio della pubblica amministrazione

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