Sentenza n. 2187/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritardata definizione della procedura di transito nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e mancata corresponsione delle differenze retributive richieste
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato, ma idoneo al transito nei ruoli civili. Aveva presentato domanda di transito il 20 febbraio 2019 ed era stato collocato in aspettativa speciale con il trattamento economico ridotto percepito al momento della dichiarazione di non idoneità. L’amministrazione aveva definito la procedura soltanto nel 2021, con decorrenza del transito e stipula del contratto individuale dal 1° giugno 2021. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alle differenze tra il trattamento economico percepito e quello spettante per il profilo di assistente amministrativo, area funzionale II-F5, oltre all’assegno ad personam, per il periodo dal 21 luglio 2019 al 31 maggio 2021, nonché la ricostruzione della carriera agli effetti giuridici e previdenziali. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, decorso il termine di 150 giorni, il transito si sarebbe perfezionato e le pretese retributive avrebbero riguardato un rapporto di lavoro civile devoluto al giudice ordinario. Nel merito ha contestato la debenza delle retribuzioni in assenza di prestazione lavorativa, ha sostenuto che il termine decorresse dalla ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione centrale e ha invocato la sospensione procedimentale di trenta giorni per esigenze istruttorie.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che le pretese riguardassero il periodo anteriore alla stipula del contratto individuale di lavoro civile, avvenuta il 1° giugno 2021, e che quindi la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel merito, ha ritenuto che il termine di 150 giorni per la formazione del silenzio-assenso decorresse dalla presentazione dell’istanza il 20 febbraio 2019, senza che rilevassero i tempi interni di trasmissione all’ufficio centrale. Ha tuttavia riconosciuto la legittimità della sospensione di trenta giorni prevista dall’art. 2, comma 7, l. 241/1990, necessaria per acquisire la certificazione sanitaria richiesta. Il transito nei ruoli civili si è quindi perfezionato per silentium il 20 agosto 2019. Il ricorrente ha diritto alla ricostruzione della carriera e al riconoscimento, ai soli effetti giuridici, del profilo di assistente amministrativo, area funzionale II-F5, con decorrenza dal 20 agosto 2019. È stata invece respinta la domanda di pagamento delle retribuzioni corrispondenti al nuovo profilo per il periodo dal 20 agosto 2019 al 1° giugno 2021, poiché il ricorrente non aveva sottoscritto il contratto né svolto attività lavorativa. Il TAR ha inoltre escluso la possibilità di riconoscere tali somme a titolo risarcitorio, non essendo stata offerta la prestazione lavorativa né costituita in mora l’amministrazione mediante diffida alla stipula del contratto e alla presa di servizio. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti della ricostruzione giuridica della carriera; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 339/1982
L’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza [...] si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta. Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.
La disposizione introduce un meccanismo di silenzio-assenso: decorso il termine di 150 giorni, il transito nei ruoli civili si perfeziona automaticamente. Il termine decorre dalla presentazione dell’istanza, senza che rilevino i tempi interni di trasmissione tra uffici dell’amministrazione.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
I termini per la conclusione del procedimento amministrativo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
La sospensione di trenta giorni è legittima quando sia effettivamente necessaria per acquisire da un’altra amministrazione una certificazione sanitaria rilevante ai fini della definizione della procedura di transito.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Prima della stipula del contratto individuale di lavoro civile, le controversie relative al rapporto del personale in transito restano devolute alla giurisdizione amministrativa; la sottoscrizione del contratto segna il definitivo ingresso nei ruoli civili e il passaggio alla diversa disciplina giurisdizionale.
art. 2, comma 8, D.M. 18 aprile 2002
Qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello precedentemente goduto, può spettare l’assegno personale riassorbibile secondo la disciplina ministeriale.
artt. 1206 e 1217 c.c.
Il risarcimento delle retribuzioni perdute per mancata utilizzazione della prestazione lavorativa presuppone, in caso di mancata ricezione della prestazione da parte del datore, la costituzione in mora accipiendi mediante offerta della prestazione lavorativa.
Massime di principio
- Nella procedura di transito del personale non idoneo ai servizi di polizia nei ruoli civili, il termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 d.P.R. 339/1982 decorre dalla presentazione dell’istanza all’amministrazione, e non dalla successiva trasmissione della domanda agli uffici centrali; i ritardi interni dell’amministrazione non spostano il dies a quo.
- Il termine di 150 giorni per la formazione del silenzio-assenso sul transito può essere sospeso una sola volta e per non più di trenta giorni ai sensi dell’art. 2, comma 7, l. 241/1990, quando la sospensione sia concretamente giustificata dall’acquisizione di informazioni o certificazioni non già disponibili presso l’amministrazione.
- Decorso il termine previsto dall’art. 8 d.P.R. 339/1982, il transito nei ruoli civili si perfeziona per silentium e il dipendente acquista, agli effetti giuridici, lo status corrispondente al nuovo profilo professionale, anche se la stipula del contratto e la presa di servizio intervengono successivamente.
- La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro civile costituisce il momento che determina il definitivo ingresso del dipendente nei ruoli civili; le controversie relative al periodo anteriore restano soggette alla giurisdizione amministrativa.
- Il perfezionamento del transito per silentium non comporta, per il periodo anteriore alla stipula del contratto e alla concreta presa di servizio, il diritto alle retribuzioni correlate al nuovo profilo professionale, poiché il trattamento economico è subordinato all’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.
- Il dipendente che intenda ottenere a titolo risarcitorio le retribuzioni perdute per il ritardo dell’amministrazione deve offrire la propria prestazione lavorativa e costituire in mora il datore di lavoro; in mancanza, non può pretendere il pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancata prestazione.
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