Ordinanza n. 12249/2026 - Roma, Sezione 5B
per l''accertamento dell''illegittimità del silenzio del silenzio serbato dal ministero dell''istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. 35792) e per la condanna della p.a. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno
Esito
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto un ricorso avverso l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato già accolto con sentenza della Sezione. Successivamente alla pubblicazione della sentenza, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione è subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il giudizio era già stato definito con una sentenza favorevole alla ricorrente. La rinuncia successiva alla pronuncia non è stata qualificata come rinuncia al ricorso idonea a richiedere una nuova statuizione sul giudizio, bensì come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non subordinata ad alcuna intermediazione giudiziale. Non essendo necessaria un'ulteriore pronuncia giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa rinuncia, dopo la pubblicazione della sentenza favorevole, agli effetti vantaggiosi della pronuncia, tale rinuncia costituisce esercizio di una facoltà liberamente rimessa alla parte e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale.
- Se il giudizio è già stato definito con una sentenza, una successiva dichiarazione della parte relativa alla rinuncia al ricorso e alla domanda sostanziale non impone al giudice una nuova decisione sul merito; ove la dichiarazione comporti soltanto la rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, deve essere dichiarato il non luogo a provvedere.
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