Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12249/2026 - Roma, Sezione 5B

per l''accertamento dell''illegittimità del silenzio del silenzio serbato dal ministero dell''istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. 35792) e per la condanna della p.a. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202502493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La parte ricorrente aveva proposto un ricorso avverso l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato già accolto con sentenza della Sezione. Successivamente alla pubblicazione della sentenza, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione è subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il giudizio era già stato definito con una sentenza favorevole alla ricorrente. La rinuncia successiva alla pronuncia non è stata qualificata come rinuncia al ricorso idonea a richiedere una nuova statuizione sul giudizio, bensì come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non subordinata ad alcuna intermediazione giudiziale. Non essendo necessaria un'ulteriore pronuncia giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.

Massime di principio

  • Quando la parte vittoriosa rinuncia, dopo la pubblicazione della sentenza favorevole, agli effetti vantaggiosi della pronuncia, tale rinuncia costituisce esercizio di una facoltà liberamente rimessa alla parte e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale.
  • Se il giudizio è già stato definito con una sentenza, una successiva dichiarazione della parte relativa alla rinuncia al ricorso e alla domanda sostanziale non impone al giudice una nuova decisione sul merito; ove la dichiarazione comporti soltanto la rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, deve essere dichiarato il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.