Sentenza n. 5606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Primera, n. 00427/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso diretto a ottenere l'ottemperanza della precedente sentenza in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia penitenziaria)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato aveva chiesto il riconoscimento dell'interdipendenza di una patologia successiva rispetto a una precedente patologia, ricollegandola a un evento di servizio consistito nell'esposizione acuta, in ambiente chiuso, a contenuti o polveri di estintore. L'amministrazione aveva respinto la richiesta sulla base del parere del Comitato di verifica, ritenendo insussistente l'interdipendenza. Il ricorso di primo grado, proposto per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza del TAR in materia di riconoscimento della causa di servizio, era stato respinto. In appello sono stati dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, perplessità, difetto di presupposto e irragionevolezza. È stata inoltre richiesta una consulenza medico-legale. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione medico-legale, volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e, in particolare, il ruolo dell'evento di esposizione del 14 marzo 2007.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado nei sensi indicati in motivazione. Il Collegio ha condiviso le conclusioni della verificazione, ritenendole esaustive sia nella ricostruzione dei fatti sia nell'argomentazione tecnica. La relazione ha accertato che l'evento del 14 marzo 2007, consistente in un'esposizione acuta e intensa in ambiente chiuso a contenuti o polveri di estintore, era idoneo a configurarsi almeno come concausa efficiente e determinante della patologia. La valutazione è stata ritenuta coerente con la sequenza temporale degli eventi, con la documentazione sanitaria, con il quadro radiologico e istologico e con la plausibilità fisiopatologica dell'esposizione; inoltre, non risultavano adeguatamente invocabili cause alternative maggiormente idonee a spiegare il quadro patologico. L'amministrazione è stata quindi chiamata ad adottare gli atti conseguenti al riconoscimento dell'evento di servizio quale concausa efficiente e determinante. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in 7.000 euro oltre accessori, nonché alle spese della verificazione da quantificare secondo l'istanza del verificatore.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il giudice può disporre una verificazione medico-legale e fondare la decisione sulle sue conclusioni quando esse risultino esaustive nella ricostruzione dei fatti, coerenti con la documentazione sanitaria e adeguatamente motivate secondo la scienza medica e medico-legale.
- Un singolo evento acuto di esposizione, verificatosi in ambiente chiuso e con elevata intensità, può assumere rilievo causale o concausale rispetto a una patologia successivamente insorta, anche quando la letteratura scientifica consideri normalmente più frequente un'esposizione cronica, purché la plausibilità fisiopatologica sia adeguatamente accertata.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non richiede necessariamente che l'evento lavorativo sia l'unica causa della patologia: è sufficiente che esso costituisca una concausa efficiente e determinante, secondo una valutazione complessiva della sequenza temporale, dei dati clinici e dell'assenza di cause alternative maggiormente idonee.
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