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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12065/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Tenuta del Gargano impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Bari (n. 377/2018) deducendo quattro motivi: (1) nullità della citazione in riassunzione per mancanza dell'avvertimento circa il termine di costituzione, con conseguente estinzione del processo; (2) la contumacia della società in sede di rinvio non avrebbe dovuto implicare la rinuncia alle eccezioni e ai motivi di appello precedentemente proposti (in particolare l'eccezione di inadempimento del professionista); (3) violazione degli artt. 2233 e 1716 c.c. per mancato esame delle contestazioni sull'an e sul quantum; (4) contestazione della mancata compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la citazione in riassunzione, rispettando il dettato dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e la disciplina speciale dell'art. 392 c.p.c., non richieda la medesima precisione formale dell'atto di primo grado né l'avvertimento specifico previsto dal n.7 dell'art.163 c.p.c. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio (art. 394 c.p.c.) le parti conservano la stessa posizione processuale e il giudice è tenuto a riesaminare le domande ed eccezioni originarie anche in caso di contumacia della parte, salvo inequivoca rinuncia risultante da comportamenti incompatibili. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, affinché decida anche sull'eccezione di inadempimento del professionista. Il quarto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    Disciplina la riassunzione con citazione nel giudizio di rinvio; la Corte interpreta la norma come flessibile rispetto ai requisiti formali della citazione di primo grado, ritenendo valida la riassunzione che rispetti l'art.125 disp. att. c.p.c.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    La Corte ritiene che le indicazioni previste da questa disposizione, integrate per relationem dagli atti precedenti, siano sufficienti per la validità della riassunzione.

  • art. 163 c.p.c. n.7

    La prescrizione dell'avvertimento circa le decadenze del primo grado non è estensibile per via interpretativa alla citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c.; la funzione dell'avvertimento giustifica la deroga normativa solo se espressamente prevista.

  • art. 394 c.p.c.

    La Corte sottolinea che le parti mantengono la medesima posizione processuale assunta nel procedimento annullato e non possono prendere conclusioni diverse; ciò impone al giudice del rinvio l'obbligo di riesaminare le domande ed eccezioni originarie anche in caso di contumacia.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamata nella vicenda di merito riguardo all'avveramento della condizione; la Corte d'appello aveva già valutato questioni relative all'applicabilità della fictio di avveramento della condizione in presenza del ritiro dell'istanza.

  • art. 166, 167, 343 c.p.c.

    Richiamati nel panorama della disciplina dei termini di costituzione e delle decadenze, ma la Corte precisa che le specifiche formalità del primo grado non si trasferiscono meccanicamente all'atto di riassunzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio (dopo cassazione) le parti conservano la stessa posizione processuale: il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare le domande ed eccezioni originarie anche se una parte risulti contumace, salvo che dalla condotta della parte emerga una inequivoca rinuncia.
  • L'atto di riassunzione (art. 392 c.p.c.) non richiede la stessa precisione formale dell'atto di citazione di primo grado: è sufficiente che, per relationem, emerga il contenuto dalle precedenti conclusioni e dagli atti richiamati.
  • La mancata specificazione del termine di costituzione nella citazione in riassunzione non comporta automaticamente la nullità se le prescrizioni dell'art.125 disp. att. c.p.c. sono rispettate e non sussiste una norma che estenda all'atto di riassunzione l'avvertimento previsto per l'atto di primo grado.
  • Per preservare questioni non decise in sede di rinvio è comunque prudente riproporle espressamente ove la parte intenda modificarne la portata o evitare dubbi sull'assetto difensivo; comportamenti processuali che modifichino le conclusioni possono essere interpretati come rinuncia.
  • In caso di cassazione con rinvio, la Corte di merito che decide in composizione diversa dovrà esaminare le eccezioni e i motivi riaperti dalla cassazione; la soluzione pratica è che la parte interessata si assicuri della riassunzione corretta e, se teme perdita di posizione, riproponga esplicitamente le proprie eccezioni.

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