Sentenza del 22/01/2020 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Indagini bancarie - Movimentazioni - Attribuzione all'accertato - Onere della prova - Amministrazione finanziaria - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha stabilito che, ai sensi degli artt. 39 c.2 d.P.R. 600/73 e 54 c.2 d.P.R. 633/72, è onere probatorio dell'Amministrazione dimostrare che i movimenti bancari sono effettivamente riferibili ad operazioni societarie. Le presunzioni semplici non consentono rettifiche prive di elementi gravi, precisi e concordanti; in mancanza di tale prova l'accertamento è stato annullato/respinto per carenza probatoria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha effettuato un accertamento fiscale ricollegando movimenti riportati su conti correnti bancari della società o dei soci a operazioni societarie imponibili, utilizzando presunzioni semplici per rettificare il reddito/IVA del contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2
art. 39, comma 2 d.P.R. 600/73
Attribuisce all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che le movimentazioni bancarie siano riferibili a redditi o a operazioni imponibili; non è sufficiente una presunzione semplice per rettificare il reddito.
d.P.R. 633/1972, art. 54, comma 2
art. 54, comma 2 d.P.R. 633/72
Analogamente, per l'IVA l'Amministrazione deve dimostrare il nesso tra movimentazioni e operazioni imponibili; le rettifiche richiedono elementi probatori gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- In caso di rettifiche basate su movimentazioni bancarie l'onere di provare il nesso con operazioni imponibili grava sull'Amministrazione finanziaria, non sul contribuente.
- I semplici movimenti di conto corrente, senza documentazione che li colleghi a fatture, contratti o altre prove dirette, non sono di per sé sufficiente base probatoria per aumentare il reddito o l'IVA.
- Per reggere in giudizio, l'accertamento deve essere supportato da elementi gravi, precisi e concordanti (es. fatture mancanti chiaramente correlate, corrispondenza commerciale, riscontri contabili), non da mere presunzioni semplici.
- Quando sono coinvolti conti personali dei soci e conti della società, la qualificazione dei movimenti (versamento soci, finanziamento, distribuzione di utili, operazione terzi) deve essere dimostrata dall'Amministrazione; il contribuente può fornire spiegazioni e documenti per confutare l'attribuzione societaria.
- Pratica consigliata per l'Amministrazione: acquisire prove dirette del rapporto giuridico e della causa economica delle operazioni (contratti, ordine di pagamento con causale dettagliata, documentazione bancaria integrata da documenti contabili) prima di formulare rettifiche.
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