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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Riscossionbe delle Imposte - Intimazione di pagamento - In genere - Intimazione di pagamento - Mancanza della sottoscrizione - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento (cartella di pagamento e riepilogo di più cartelle) per nullità/irregolarità formali: in particolare si deduceva la mancanza di sottoscrizione dell'intimazione e vizi nella notificazione; richiesta di annullamento dell'atto e rimborso delle somme versate.

La decisione

L'appello è stato respinto. La CTR ha ritenuto valida la notificazione (effettuata a mezzo messo e ricevuta dalla destinataria) e ha escluso la nullità dell'intimazione per assenza di sottoscrizione, osservando che l'intimazione deve essere redatta secondo il modello approvato con provvedimento del 17/02/2015 che non richiede la firma del funzionario ma solo l'indicazione dell'ufficio provinciale competente. Le singole cartelle richiamate nell'intimazione erano state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, quindi la contribuente non poteva sollevare eccezioni sui vizi delle cartelle. Sono stati inoltre confermati gli interessi come quantificati e liquidati ed è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio: euro 3.800,00 a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione e euro 2.950,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973

    art. 25; art. 26, comma 5; art. 30; art. 50, comma 3

    La cartella/intimazione va predisposta secondo il modello approvato: la mancanza di sottoscrizione non è causa di nullità quando il modello non la prevede (art.25 e art.50, comma 3). L'art.26, comma 5 rinvia alla disciplina delle notificazioni cui si applica l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.). L'art.30 disciplina gli interessi dovuti dalla notifica dell'intimazione.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Art.60 rimanda alle norme sulle notificazioni nel processo civile per gli effetti della notifica; art.42 richiamato in giurisprudenza per la necessità della sottoscrizione nell'avviso di accertamento (distinto dalla cartella/intimazione).

  • art. 156 c.p.c.

    Applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo: l'irregolarità formale della notificazione non comporta nullità se la consegna ha comunque raggiunto l'effetto della conoscenza dell'atto.

  • d.lgs. n. 546/1992

    Regola la condanna alle spese in caso di soccombenza; giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

    provvedimento del 17 febbraio 2015

    Ha approvato il modello di intimazione/cartella: il modello non prevede la sottoscrizione del funzionario, pertanto l'assenza della firma non invalida l'atto se la sua riferibilità all'autorità emittente non è in dubbio.

  • Provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle Entrate (interessi)

    Determinano, di volta in volta, il tasso o le modalità di calcolo degli interessi dovuti dalla data di notifica dell'intimazione fino al pagamento, ai sensi dell'art.30 DPR 602/1973.

Massime di principio

  • L'assenza della sottoscrizione su una intimazione di pagamento/cartella non comporta automaticamente la nullità se il modello legale adottato non richiede la firma e l'atto è inequivocabilmente riferibile all'ente impositore.
  • Le irregolarità formali nella notificazione non sono subito causa di nullità se la notifica ha raggiunto lo scopo della conoscenza: si applica l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c. e giurisprudenza consolidata).
  • Se le singole cartelle richiamate nell'intimazione sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, il contribuente non può contestarne il contenuto attraverso un'impugnazione tardiva dell'intimazione stessa.
  • La prova della mancata notificazione o della inesistenza della consegna grava sul contribuente; l'Amministrazione è tenuta a dimostrare l'esatto esercizio del potere quando la provenienza dell'atto sia controversa.
  • Gli interessi e le maggiorazioni devono essere calcolati secondo le disposizioni di legge e i provvedimenti direttoriali; eventuali questioni su calcoli e competenze vanno dedotte concretamente e tempestivamente in giudizio.
  • In caso di soccombenza valgono le regole ordinarie sulle spese di giudizio e la parte perdente può essere condannata al pagamento delle spese a favore dell'Amministrazione resistente.

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