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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE COATTIVA Iscrizione a ruolo in violazione del "beneficum excussionis" - Illegittimità - Vizio proprio della cartella - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella per più vizi: carenza di motivazione ed indicazioni sull'atto presupposto (avviso di accertamento), mancata prova della notifica dell'accertamento alla società e al socio, contestazione della propria responsabilità limitata (socio accomandante, responsabile nei limiti della quota conferita ex art. 2313 c.c.) e soprattutto violazione del beneficium excussionis (art. 2304 c.c.), per mancata dimostrazione da parte dell'agente della riscossione dell'infruttuosa escussione del patrimonio sociale prima dell'iscrizione a ruolo. L'appellante deduceva che senza tale prova l'iscrizione a ruolo e la cartella erano illegittime.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto fondato il motivo relativo al beneficium excussionis: l'Agenzia non ha dimostrato di avere previamente tentato ed esaurito l'escussione del patrimonio della società; pertanto l'iscrizione a ruolo e la cartella, essendo fondate su tale iscrizione, risultano illegittime per vizio proprio. La cartella di pagamento è stata annullata e le spese del doppio grado sono compensate (in ragione del consolidarsi successivo dell'indirizzo giurisprudenziale favorevole al ricorrente). I primi motivi (mancata prova della notifica dell'accertamento al socio, carenza di motivazione ecc.) sono stati invece ritenuti infondati o non ostativi, perché l'avviso di accertamento era stato notificato al socio e la cartella indicava chiaramente la quota corrispondente alla partecipazione.

Norme richiamate

  • art. 2304 cod. civ.

    Principio del beneficium excussionis: i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale; qui interpretato in senso da produrre effetti anche sulla validità dell'iscrizione a ruolo/cartella nella riscossione tributaria quando non sia dimostrata l'infruttuosa escussione.

  • d.P.R. n. 602/1973

    art. 10; art. 21; art. 24; art. 25; art. 26; art. 57

    Disciplina del ruolo e della riscossione coattiva: il ruolo è atto dell'ente impositore e precede l'attività del concessionario; la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo; l'art. 57 limita le opposizioni all'esecuzione per gli atti successivi alla cartella. L'interpretazione giurisprudenziale ricondusse la validità dell'iscrizione a ruolo al rispetto del beneficium excussionis quando ciò riguarda la condizione per agire esecutivamente.

  • d.lgs. n. 546/1992

    Attribuisce al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie relative al ruolo e alla cartella (art. 19) e delimita la giurisdizione rispetto agli atti esecutivi successivi (art. 2); la normativa e la giurisprudenza collegano la legittimità della riscossione coattiva alla possibilità di impugnare ruolo/cartella davanti al giudice tributario.

  • art. 2313 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità dei soci nelle società in accomandita semplice: il socio accomandante risponde limitatamente alla quota conferita; il ricorrente invocava tale limitazione nella difesa dall'azione esecutiva.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    Disciplina la legittimazione passiva dell'ente creditore in materia tributaria: l'ente impositore può costituirsi in giudizio per contestare la pretesa anche quando interviene il concessionario alla riscossione.

  • legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Principi sul diritto di difesa e motivazione degli atti tributari; richiamati in relazione alla contestata carenza di motivazione della cartella e degli atti presupposti.

Massime di principio

  • Il beneficium excussionis (art. 2304 c.c.) può essere fatto valere nel ricorso tributario avverso ruolo e cartella di pagamento: se l'agente/ente non prova l'infruttuosa escussione del patrimonio sociale, l'iscrizione a ruolo e la cartella sono annullabili per vizio proprio.
  • Nella riscossione tributaria il ruolo è atto fondamentale e presupposto dell'attività del concessionario; violazioni formali o sostanziali del presupposto (es. mancata escussione del debitore principale) incidono sulla validità della cartella.
  • Se il destinatario dell'avviso di accertamento lo ha ricevuto e non lo ha impugnato, in generale perde la possibilità di contestare in modo pieno l'an e il quantum con il ricorso avverso la cartella; tuttavia ciò non esclude controlli circa il rispetto delle condizioni di procedibilità (p.es. escussione del patrimonio sociale).
  • Le questioni relative al titolo della riscossione coattiva (ruolo e cartella) rientrano nella giurisdizione del giudice tributario (d.lgs. 546/1992) e non devono essere rimandate automaticamente all'opposizione all'esecuzione ordinaria.
  • La completezza degli elementi indicati nella cartella (o riferimenti univoci all'atto presupposto) non è sempre richiesta in termini tassativi, purché le circostanze permettano l'individuazione dell'atto impositivo; tuttavia la mancanza di prova di attività propedeutiche obbligatorie (come l'escussione del patrimonio della società) è decisiva.
  • In caso di evoluzione giurisprudenziale successiva alle decisioni di primo grado, il giudice d'appello può compensare le spese processuali.

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