Cassazione Penale, Sentenza n. 9960/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro con cui era stato vincolato il cellulare dell'indagato. Si censurava che il provvedimento di perquisizione e sequestro era carente di motivazione e illegittimamente integrato ex post: mancava la descrizione della condotta attribuita all'indagato, l'indicazione del contributo alla consumazione del reato e la rilevanza ai fini probatori; si sosteneva che il decreto era meramente esplorativo e non motivato sul nesso di pertinenzialità o immediatezza tra la "res" (i dispositivi) e l'illecito. Inoltre si denunciava che il sequestro non era limitato al singolo file/video ma a tutti i dispositivi, configurando violazioni di legge e di garanzie costituzionali ed europee.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (inclusi errores in iudicando/procedendo o vizi motivazionali radicali). Ha valutato che il Tribunale aveva dato motivazione sufficiente: aveva indicato che il sequestro era limitato al video girato dall'indagato e aveva evidenziato il nesso tra il fatto-reato e i telefoni; inoltre il decreto del P.M. descriveva compiutamente la finalità (ricerca della collana sottratta e del "telefono cellulare con il quale l'indagato avrebbe filmato la persona offesa e i suoi amici") e prevedeva misure tecniche per la conservazione dei dati originali. Perciò il ricorso non contestava una violazione di legge sufficiente a fondare la cassazione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come norma violata in relazione alla perquisizione/sequestro; la Corte non ha ritenuto che la motivazione del Tribunale violasse i presupposti di legalità posti da tale norma
art. 125 cod. proc. pen.
Censurato dalla difesa nell'ambito delle presunte nullità/insufficienze del provvedimento; la Corte non ha ravvisato violazione tale da giustificare la cassazione
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in rapporto alla possibile integrazione illegittima del provvedimento; la Corte ha ritenuto che il decreto del P.M. e l'ordinanza di riesame contenessero sufficiente motivazione e finalità
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
La difesa evocava violazioni in relazione a questa disposizione; la Corte ha verificato che il decreto prevedeva esplicitamente misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l'alterazione, soddisfacendo i requisiti richiamati
Cost., art. 42
Richiamata dalla difesa con riferimento alla tutela dei diritti; la Corte non ha ritenuto che dalla motivazione emergesse violazione costituzionale rilevante
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 2, 6, 8
La difesa prospettava violazioni di diritti fondamentali (vita, giusto processo, rispetto della vita privata e familiare); la Corte ha ritenuto che non fossero stati prospettati vizi di tale gravità nella motivazione dell'ordinanza da giustificare la cassazione
Protocollo aggiuntivo n.1 CEDU, art. 1
Invocato per questioni di tutela della proprietà; la Corte non ha ritenuto la questione decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo o probatorio è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
- Per reggere a controllo di legittimità è utile che il decreto del P.M. descriva chiaramente finalità, nesso di pertinenzialità/immediatezza tra i dispositivi sequestrati e il fatto-reato, e le misure tecniche adottate per la conservazione dei dati
- Il sequestro di dispositivi elettronici è legittimo se limitato, giustificato e collegato all'oggetto dell'indagine (es. file video che documentano il reato); l'ampiezza del vincolo può essere criticata se non motivata ma la mancanza di restrizione non sempre determina l'annullamento se il P.M. ha specificato finalità e modalità
- Nelle impugnazioni è importante focalizzare e provare vizi normativi concreti o l'assenza totale di motivazione, poiché doglianze generiche sulla presunta 'esploratività' del provvedimento difficilmente superano il filtro di ammissibilità della cassazione
- Chi propone ricorso che venga dichiarato inammissibile può incorrere in condanne alle spese e in sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto va valutata la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di ricorrere
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9917/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9919/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9920/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9921/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9922/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9924/2025 del 12/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →