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Sentenza

Sentenza n. 14867/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2286/2024

Giustizia amministrativa202506241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2286/2024, recante condanna al pagamento di differenze stipendiali, rivalutazione monetaria e interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2286/2024, con la quale l'amministrazione era stata condannata a corrispondere somme a titolo di differenze stipendiali, rivalutazione monetaria e interessi legali. Dopo la costituzione dell'amministrazione, quest'ultima ha depositato i provvedimenti adottati in esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il giudicato era stato integralmente eseguito e che la pretesa economica del ricorrente era stata soddisfatta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia, della novità delle questioni e della definizione del giudizio a breve distanza dal deposito del ricorso. È stata posta a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione perché l'amministrazione ha integralmente dato esecuzione al giudicato e la pretesa azionata è stata soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento delle informazioni sensibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato e il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente fanno venir meno l'interesse alla decisione e impongono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta questioni nuove e viene definita in tempi ravvicinati rispetto alla proposizione del ricorso; resta distinta la regolazione del contributo unificato, che può essere posto a carico dell'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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