Cassazione Penale, Sentenza n. 8671/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la misura cautelare (per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa). Il ricorso denunciava: 1) carenza e genericità della gravità indiziaria (unica chiamata in reità Saverio Loconsolo; conversazione intercettata del 20/07/2020 ritenuta neutra e non significativa; incontri risalenti al 2016 privi di valore indiziario); 2) omessa argomentazione del Tribunale circa la concretezza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale ex art. 274, lett. c, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. L'ordinanza impugnata era depositata il 26/07/2022, con ultimo avviso di deposito notificato il 17/08/2022; il termine decadenziale di 10 giorni per proporre ricorso è quindi scaduto il 27/08/2022. Il ricorso è pervenuto nella cancelleria competente solo il 02/09/2022. La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza sul luogo e sui termini di deposito del ricorso per cassazione (anche in tema di presentazione iniziale presso altro ufficio), nonché la regola di non sospensione feriale per reati di criminalità organizzata. Consegue condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
"Il termine per proporre ricorso per cassazione è di dieci giorni"
Il termine è perentorio e decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito; qui il termine è stato rispettato solo fino al 27/08/2022 e il ricorso è stato ritenuto tardivo.
art. 311, comma 3, cod. proc. pen.
"Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione"
Stabilisce la sede di deposito competente; la Corte richiama la giurisprudenza sul fatto che la presentazione in altra cancelleria è ammessa solo se l'atto giunge tempestivamente alla cancelleria competente.
art. 128, cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli avvisi di deposito e la loro notificazione: la data dell'ultima comunicazione rileva per il calcolo del termine di impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Cita i motivi di cassazione indicati dalla difesa (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte non ha esaminato il merito però a causa dell'inammissibilità per tardività.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in ordine all'obbligo del giudice di motivare le esigenze cautelari di prevenzione speciale; la doglianza era che il Tribunale non avrebbe argomentato la concretezza di tali esigenze.
I. n. 742 del 1969, art. 2, comma secondo
"la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale 'non opera' qualora si proceda per reati di criminalità organizzata"
Per reati di criminalità organizzata non si applica la sospensione feriale dei termini: il termine decadenziale di 10 giorni non è stato sospeso e ha quindi decorso regolarmente in agosto.
art. 582 e art. 583, cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle modalità generali di presentazione degli atti; la Corte sottolinea che la disciplina speciale degli incidenti cautelari prevale e fissa modalità e termini specifici.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato come principio favorevole all'impugnante nell'interpretazione dell'accessibilità degli atti processuali, ma non sufficiente a rimediare la tardività qui accertata.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la corresponsione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata al ricorrente per euro 3.000.
Massime di principio
- La tempestività e il luogo di deposito del ricorso per cassazione sono determinanti: il termine di 10 giorni decorre dall'ultima comunicazione dell'avviso di deposito e il deposito rilevante è quello presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
- La presentazione iniziale dell'atto in una cancelleria diversa non annulla automaticamente il ricorso se l'atto perviene tempestivamente alla cancelleria competente; tuttavia il rischio della tardività resta a carico dell'impugnante.
- Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata non si applica la sospensione feriale dei termini: i termini correnti in agosto non si interrompono.
- Se il ricorso solleva questioni processuali (es. tempestività), la Corte di cassazione può esaminare d'ufficio la questione e verificare gli atti processuali rilevanti.
- Sul merito delle censure relative alla insufficienza degli indizi e alla mancata motivazione delle esigenze cautelari: benché possano costituire valide doglianze, esse resteranno inammissibili se il ricorso è dichiarato tardivo; dunque la correttezza formale della impugnazione è preliminare e cruciale.
- Per evitare problemi simili: usare canali certificati (PEC), verificare le date di notifica/avviso di deposito e depositare direttamente alla cancelleria competente quando il termine è perentorio; conservare ricevute e timbri che attestino la ricezione.
- Nel valutare misure cautelari per reati associativi, l'attenzione delle difese deve essere duplice: (a) contestare con precisione la gravità indiziaria e la specificità delle prove (intercettazioni, incontri, collegamenti), e (b) curare diligentemente gli aspetti processuali relativi a termini e modalità di impugnazione.
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