Cassazione Penale, Sentenza n. 40399/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per diffamazione relativa a due missive/inoltri alle autorità giudiziarie e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui accusava l'Avv. Platì di aver indotto la propria cliente (Tripodi) a denunciare Grisolia e di aver violato norme deontologiche e partecipato a fatti penalmente rilevanti (richiamo all'art.110 c.p.). In cassazione Grisolia deduce vizio di motivazione e travisamento di prova, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente la reazione provocata dalle note precedenti del Platì (richiamando la causa di non punibilità per provocazione di cui all'art.599 c.p.) e l'esercizio del diritto di critica; sostiene inoltre che alcune prove/documenti giustificativi (note del 12 e 21 agosto 2020, e il provvedimento di archiviazione) dimostrerebbero la legittimità della sua reazione. La difesa contesta infine la qualificazione come diffamatoria delle frasi, definendole ipotesi e critiche legittime.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Ha richiamato limiti procedurali in sede di legittimità (impossibilità di acquisire nuovi documenti o riesaminare il merito) e osservato che i documenti richiamati dal ricorrente non risultano prodotti nei precedenti gradi in modo tale da poter essere valutati in cassazione. Sul merito la Corte ha confermato che le affermazioni del Grisolia eccedevano la continenza richiesta per il diritto di critica e sono risultate lesive della reputazione dell'Avv. Platì; inoltre l'esame dei fatti di merito aveva evidenziato alterazioni documentali (quietanza) che indebolivano la premessa fattuale invocata per giustificare le accuse. Pertanto la scriminante invocata (provocazione e diritto di critica) non è stata ritenuta applicabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Riferimento alla fattispecie di diffamazione: la Corte ha ritenuto integrate le espressioni lesive della reputazione dell'Avv. Platì da parte del Grisolia.
art. 51 c.p.
Richiamato nel motivo difensivo insieme all'art.595; la Corte ha comunque valutato il tema dell'esercizio del diritto di critica e della continenza necessaria, ritenendo non scriminanti le affermazioni dell'imputato.
art. 599 c.p.
Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per provocazione. La Corte ne ha escluso l'applicabilità per mancata prova documentale nei precedenti gradi e per l'insussistenza della premessa fattuale che giustificherebbe la reazione.
art. 110 c.p.
Citato nelle comunicazioni offensive (accusa di 'compartecipazione' o concorso). La Corte sottolinea la gravità di tale imputazione, specie se proveniente da un professionista del diritto.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione e all'estensione dei motivi che possono essere dedotti in legittimità.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
art. 533 c.p.p. (abrogato, richiamato in motivazione storica)
La Corte richiama la perdita della previsione che consentiva acquisizione documentale in cassazione nella normativa abrogata e sottolinea l'attuale divieto di riesame documentale di merito in sede di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile introdurre o far valere documenti di merito non prodotti nei gradi precedenti salvo eccezioni molto limitate; i giudizi di legittimità si limitano a valutare la motivazione e la logicità delle decisioni, non a riesaminare i fatti.
- Perché il diritto di critica sia scriminante occorre il requisito della continenza: le affermazioni non devono eccedere l'espressione critica e non devono configurare un attacco personale alla dignità dell'interessato.
- La scriminante basata su una 'reazione provocata' (provocazione) richiede prova certa della previa provocazione ingiusta e della stretta consequenzialità tra provocazione e reazione; documentazione tardiva o non prodotta nei gradi anteriori è inidonea in cassazione.
- Quando l'autore delle affermazioni è un professionista del diritto, le formule accusatorie assumono maggior peso e sono valutate con maggiore rigore rispetto a semplici ipotesi non supportate da elementi fattuali affidabili.
- Se il giudice di merito rileva elementi fattuali (es. alterazione di documenti) che screditano la premessa difensiva, tale valutazione ostacola l'applicabilità delle scriminanti invocate in appello o in cassazione.
- Le decisioni conformi del primo e del secondo grado formano un complesso argomentativo unitario: in cassazione le motivazioni delle due sentenze si integrano e vanno considerate congiuntamente.
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