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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-649/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017. — Peter Valach e a. contro Waldviertler Sparkasse Bank AG e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei membri di un comitato dei creditori che hanno rifiutato un piano di risanamento in una procedura di insolvenza. — Causa C-649/16

Giurisprudenza europea62016CJ0649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il confine tra regolamento Bruxelles I bis e regolamento sulle procedure di insolvenza. Ha stabilito che la domanda risarcitoria contro i membri del comitato dei creditori, fondata sul voto espresso sul piano di risanamento, è strettamente connessa alla procedura di insolvenza e quindi esclusa dal regolamento n. 1215/2012. La competenza va dunque determinata secondo la disciplina speciale dell’insolvenza.

Azione di responsabilità extracontrattuale contro i membri di un comitato dei creditori per il voto su un piano di risanamento: se rientri nell’eccezione "insolvenza" del regolamento Bruxelles I bis.

La questione giuridica

Se un’azione risarcitoria extracontrattuale proposta contro membri di un comitato dei creditori, per il loro voto illegittimo su un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, debba essere qualificata come controversia "in materia di fallimenti, procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche in stato di insolvenza, concordati e procedure affini" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, con conseguente esclusione dal suo ambito di applicazione.

Principio di diritto

Un’azione di responsabilità extracontrattuale proposta contro i membri di un comitato dei creditori per il loro voto sul piano di risanamento rientra nell’eccezione relativa ai "fallimenti, procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche in stato di insolvenza, concordati e procedure affini" di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, quando il suo fondamento giuridico deriva da norme specifiche della procedura di insolvenza ed essa presenta un nesso diretto e stretto con lo svolgimento di tale procedura; di conseguenza, essa è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento Bruxelles I bis e ricade nel regolamento n. 1346/2000.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Considerando 10 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Considerando 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Considerando 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Considerando 6 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Considerando 7 del regolamento (CE) n. 1346/2000

Azione risarcitoria contro i membri di un comitato dei creditori e ambito del regolamento Bruxelles I bis

La Corte di giustizia, Prima Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) relativo alla delimitazione tra il regolamento (UE) n. 1215/2012 e il regolamento (CE) n. 1346/2000 in materia di insolvenza. La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da soggetti che lamentano un danno derivante dal rigetto, da parte del comitato dei creditori, di un piano di risanamento presentato nell’ambito di una procedura di amministrazione controllata della società VAV invest s.r.o.

Fatti e procedimento principale

La VAV invest, società di diritto slovacco, era assoggettata a una procedura di amministrazione controllata in Slovacchia. La Waldviertler Sparkasse Bank AG, la Československá obchodná banka a.s. e la Stadt Banská Bystrica erano membri del comitato dei creditori. In occasione della riunione dell’11 dicembre 2015, il comitato ha respinto il piano di risanamento; secondo i ricorrenti, il rigetto sarebbe avvenuto senza ragionevole motivazione e avrebbe causato l’insuccesso della procedura di risanamento, con conseguente apertura della procedura fallimentare e liquidazione degli attivi.

I ricorrenti hanno agito in Austria per responsabilità extracontrattuale, deducendo la violazione dell’obbligo generale di prevenzione del danno e degli obblighi specifici dei membri del comitato dei creditori, che avrebbero dovuto operare nell’interesse comune di tutti i creditori.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, che esclude dal suo ambito di applicazione i fallimenti, le procedure di liquidazione di società o altre persone giuridiche in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini. Sono richiamati anche i considerando 10 e 34 del medesimo regolamento, relativi rispettivamente all’ampio ambito di applicazione della nozione di materia civile e commerciale e alla continuità interpretativa con la convenzione di Bruxelles e con il regolamento n. 44/2001.

Quanto al regolamento (CE) n. 1346/2000, vengono in particolare citati i considerando 4, 6 e 7, oltre all’articolo 3, paragrafo 1, che attribuisce competenza per aprire la procedura di insolvenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’azione di responsabilità extracontrattuale contro i membri del comitato dei creditori, basata sul voto espresso in merito al piano di risanamento nell’ambito della procedura di insolvenza, rientri nell’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e sia quindi esclusa dal suo ambito ratione materiae.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che i regolamenti n. 1215/2012 e n. 1346/2000 devono essere interpretati in modo coerente, evitando sia sovrapposizioni sia lacune. Le azioni escluse dal regolamento Bruxelles I bis perché rientranti nelle procedure di insolvenza ricadono nel regolamento n. 1346/2000; viceversa, le azioni che non rientrano nell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo restano nel campo del regolamento n. 1215/2012.

La Corte ribadisce inoltre che l’esclusione dall’ambito del regolamento n. 1215/2012 riguarda solo le azioni che derivano direttamente da una procedura di insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse. Per verificare tale condizione occorre guardare non al contesto in cui la lite si inserisce, ma al fondamento giuridico dell’azione: è decisivo stabilire se il diritto fatto valere trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale oppure nelle norme specifiche della procedura di insolvenza.

Nel caso concreto, la responsabilità è fatta discendere dall’asserita violazione, da parte dei membri del comitato dei creditori, dell’obbligo di agire nell’interesse comune di tutti i creditori, obbligo previsto dalla normativa slovacca sull’insolvenza. Il comitato dei creditori è un organo obbligatorio creato nell’ambito della procedura, cui spetta anche la valutazione e l’approvazione del piano di risanamento. Di conseguenza, l’azione risarcitoria trae origine in modo diretto e indissociabile dall’esercizio di una funzione attribuita specificamente dal diritto nazionale della procedura di insolvenza.

La Corte evidenzia inoltre che l’esame della fondatezza dell’azione richiederebbe di valutare la portata degli obblighi del comitato e la compatibilità del rigetto del piano con tali obblighi: ciò conferma il nesso diretto e stretto con la procedura di insolvenza.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’azione risarcitoria extracontrattuale proposta contro i membri del comitato dei creditori, per il comportamento tenuto nel voto sul piano di risanamento, deriva direttamente da una procedura di insolvenza e vi si inserisce strettamente. Pertanto, essa è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia conferma che non ogni controversia connessa a una procedura di insolvenza resta nel perimetro della materia civile e commerciale del regolamento Bruxelles I bis. Quando la domanda risarcitoria si fonda su obblighi propri e specifici della procedura concorsuale, la competenza internazionale va ricercata nella disciplina speciale dell’insolvenza, con prevalenza del regolamento n. 1346/2000.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialeprocedure di insolvenzaresponsabilità extracontrattualecoordinamento tra regolamenti ue

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