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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32970/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena e sull'applicabilità concreta di una pena non superiore ai tre anni (rilevante ai fini cautelari); 2) illegittima trattazione cumulativa delle posizioni cautelari dei diversi indagati; 3) insufficiente e generica motivazione quanto al pericolo di reiterazione (argomentando che società estere indicate sono sequestrate o estranee, che il ricorrente non ricopre cariche formali e che il patrimonio è sottoposto a sequestro); 4) inesistenza di motivazione specifica sul pericolo di inquinamento probatorio.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato che la sussistenza del pericolo di reiterazione esime il giudice dall'analisi sulla sospensione condizionale della pena; la valutazione sulla possibile pena superiore a tre anni era irrilevante perché il Tribunale ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari; la trattazione unitariamente argomentata delle posizioni è stata considerata adeguata perché l'ordinanza originaria motivava per ciascun indagato le condizioni soggettive e l'intensità delle esigenze cautelari; il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concretamente provato dalla pluralità di bonifici per 2.225.000 euro con causali simulate, dalla ripetizione temporale, dalle modalità operative internazionali e dalla successiva contestazione anche del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000), mentre la motivazione sul pericolo di inquinamento delle prove è risultata carente ma tale carenza non è stata dirimente alla luce della fondatezza del pericolo di reiterazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la sua commissione in relazione ai trasferimenti di denaro volti a sottrarre imposte dovute.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Rilevato come fatto successivo contestato (omesso versamento IVA) funzionale al progetto delinquenziale complessivo, utile a rafforzare la valutazione del pericolo di reiterazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari: la Corte ha applicato i criteri relativi al pericolo di reiterazione e al pericolo di inquinamento delle prove, precisando che il pericolo di reiterazione può essere desunto da modalità concrete e dalla personalità dell'indagato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la necessità di valutare la prognosi sulla pena oltre i tre anni in caso di custodia in carcere; la Corte ha osservato che tale valutazione non era necessaria perché la misura custodiale in carcere era stata sostituita con arresti domiciliari.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'ammissibilità e alla motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto le motivazioni del Tribunale adeguate.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per il vizio di motivazione e la rilevanza delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le pretese di dedotte violazioni.

Massime di principio

  • La sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può esentare il giudice dall'analisi prognostica sulla concessione della sospensione condizionale della pena: se è valutato che il soggetto è attualmente pericoloso, non è necessario motivare sulla futura concessione di benefici premiali.
  • La verifica della probabilità che la pena definitiva superi i tre anni (ai fini cautelari) è richiesta in termini prognostici solo quando si applica la custodia in carcere; se la misura è diversa dalla detenzione in carcere, tale valutazione può essere irrilevante.
  • La motivazione cautelare può essere resa in termini unitari rispetto a più indagati, purché l'ordinanza espliciti le ragioni specifiche che giustificano l'applicazione delle esigenze cautelari per ciascun soggetto (esame delle condizioni soggettive, precedenti, ruoli e intensità della misura).
  • Il pericolo di inquinamento delle prove richiede elementi concreti e attuali (azioni o comportamenti idonei a turbare l'acquisizione o la genuinità delle prove), non generiche affermazioni sulla possibilità di una strategia difensiva o sulla rete di contatti dell'indagato.
  • Fattori che rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione includono la pluralità e la ripetizione temporale di condotte illecite, l'entità delle somme movimentate, l'uso di causali e strumenti simulati (ad es. causali fittizie e bonifici internazionali) e la continuità dell'attività illecita anche attraverso più soggetti o veicoli societari.
  • Un vizio di motivazione su uno dei presupposti cautelari (ad es. inquinamento probatorio) può non essere dirimente se un altro presupposto (ad es. pericolo di reiterazione) è correttamente motivato e sufficiente a giustificare la misura.

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