Regolamento (UE) 2025/1165
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1165 della Commissione, del 13 giugno 2025, che stabilisce norme specifiche per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia e nella dichiarazione per i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1165 della Commissione specifica il contenuto minimo del documento di viaggio per animali da compagnia e della dichiarazione che devono accompagnare cani, gatti e furetti che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. La misura dà attuazione all’articolo 12 del regolamento (UE) 2023/1231, sulla base delle garanzie scritte fornite dal Regno Unito. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica retroattivamente dal 4 giugno 2025.
Norme specifiche sulle informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia e nella dichiarazione per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, definiti dal regolamento (UE) 2023/1231, che entrano in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito. Riguarda in particolare cani, gatti e furetti da compagnia e opera per completare le condizioni previste dall’articolo 12, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2023/1231. Non disciplina altri movimenti di animali o altri flussi commerciali; le disposizioni sono direttamente applicabili negli Stati membri e si applicano, in base al regolamento, dal 4 giugno 2025.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1165 della Commissione
Il regolamento specifica le informazioni che devono figurare nel documento di viaggio per animali da compagnia e nella dichiarazione per i movimenti non commerciali di animali da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Esso completa l’attuazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2023/1231, alla luce delle garanzie scritte fornite dal Regno Unito e richiamate nei considerando.
Contesto e finalità
La Commissione prende atto delle garanzie scritte del Regno Unito circa l’assenza di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità pubblica e l’integrità del mercato interno, nonché circa l’adozione di misure per ridurre al minimo il rischio che gli animali siano successivamente spostati dall’Irlanda del Nord verso uno Stato membro. Le garanzie riguardano anche controlli documentali e di identità efficaci, l’applicazione delle prescrizioni sanitarie ai movimenti verso il Regno Unito e sistemi di individuazione precoce e notifica di Echinococcus multilocularis e della rabbia.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia che entrano in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito. Non disciplina i movimenti commerciali né altri animali diversi da quelli ricompresi nella definizione del regolamento (UE) 2023/1231. Il perimetro operativo è dunque limitato alla documentazione che deve accompagnare tali animali al fine di dimostrare il rispetto delle condizioni poste dal regime speciale per l’Irlanda del Nord.
Informazioni richieste nel documento di viaggio
Ai fini dell’attestazione delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2023/1231, il documento di viaggio deve contenere dati idonei all’identificazione dell’animale e del proprietario. In particolare, devono essere indicati:
- l’ubicazione del trasponditore, la data di impianto o di lettura e il relativo codice alfanumerico unico;
- il nome, la specie, la razza, il sesso, il colore, la data di nascita dichiarata e i tratti visibili o distintivi dell’animale;
- il nome, i recapiti e la firma del proprietario;
- il nome, i recapiti e la firma di un rappresentante delle autorità competenti del Regno Unito che rilasciano il documento;
- il numero del documento di viaggio, composto dal codice ISO del Regno Unito seguito da un codice alfanumerico unico.
Contenuto della dichiarazione del proprietario o della persona autorizzata
La dichiarazione, che deve accompagnare l’animale, serve a formalizzare l’impegno a non trasferirlo successivamente dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro. Essa deve riportare:
- il nome e la firma del proprietario, oppure della persona autorizzata per iscritto a effettuare il movimento per suo conto;
- il luogo e la data di rilascio;
- il codice alfanumerico unico del trasponditore che identifica l’animale;
- il numero del documento di viaggio;
- l’impegno espresso a non spostare successivamente l’animale dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 4 giugno 2025, data a partire dalla quale il Regno Unito ha dichiarato che tutte le condizioni richieste erano soddisfatte. Il testo è adottato come regolamento di esecuzione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Stabilisce le norme sulle informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia e sul contenuto della dichiarazione firmata dal proprietario o da una persona autorizzata, ai fini dei movimenti non commerciali di animali da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1231.
Contenuto del documento di viaggio
Il documento di viaggio per animali da compagnia deve riportare: ubicazione del trasponditore, data di impianto o di lettura del trasponditore e codice alfanumerico unico; nome, specie, razza, sesso, colore, data di nascita dichiarata e segni distintivi dell’animale; nome, recapiti e firma del proprietario; nome, recapiti e firma di un rappresentante dell’autorità competente del Regno Unito che rilascia il documento; numero del documento composto dal codice ISO del Regno Unito seguito da un codice alfanumerico unico.
Contenuto della dichiarazione
La dichiarazione deve contenere il nome e la firma del proprietario o della persona autorizzata per iscritto; il luogo e la data di rilascio; il codice alfanumerico unico del trasponditore che identifica ciascun animale; il numero del documento di viaggio che accompagna ciascun animale; l’impegno a non spostare successivamente l’animale dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 4 giugno 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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