Regolamento (UE) 2025/1166
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1166 della Commissione, del 13 giugno 2025, che fissa il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per l’anno civile 2025 allo 0 %, nell’ambito della disciplina finanziaria prevista dal regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione giustifica la scelta con l’incertezza sulle previsioni di bilancio, in particolare in relazione alla riserva agricola dell’Unione e alle esigenze future del settore agricolo. Il tasso si applica ai pagamenti superiori a 2 000 EUR riferiti a domande presentate nel 2025. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissazione, per l’anno civile 2025, del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti della PAC pari allo 0 % ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori nell’ambito degli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 e delle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento, limitatamente ai pagamenti superiori a 2 000 EUR e alle domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2025. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina in generale altri tipi di aiuti o pagamenti PAC non ricompresi nelle disposizioni richiamate.
Fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per il 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1166 della Commissione attua l’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, relativo alla disciplina finanziaria applicabile ai pagamenti diretti della PAC e alle misure specifiche connesse. La finalità è fissare, per l’anno civile 2025, il tasso di adeguamento da applicare ai pagamenti interessati, tenendo conto del possibile equilibrio tra massimali di spesa e fabbisogni della riserva agricola dell’Unione.
Contesto normativo e motivazione
Il regolamento richiama l’istituzione, all’inizio di ciascun esercizio, di una riserva agricola nell’ambito del FEAGA ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Se gli stanziamenti disponibili non fossero sufficienti a finanziare tale riserva, può essere attivata, in ultima istanza, la disciplina finanziaria dell’articolo 17. La Commissione osserva che le previsioni del progetto di bilancio 2026 non rendono al momento necessaria una disciplina finanziaria, ma restano significative incertezze per il fabbisogno futuro, anche per gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina, degli eventi climatici avversi e dell’instabilità del settore agricolo.
Tasso di adeguamento fissato allo 0 %
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, il tasso deve essere fissato entro il 30 giugno dell’anno civile di applicazione. La Commissione sceglie di fissarlo allo 0 % per il 2025, così da mantenere la possibilità di un eventuale successivo adeguamento entro il 1° dicembre 2025 sulla base di nuovi dati, qualora ciò si rendesse necessario per rispettare i massimali annui o per finanziare la riserva agricola.
Ambito di applicazione materiale e soglia di 2 000 EUR
Il tasso si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e per le misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2116. L’articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, dispone che la riduzione riguardi solo i pagamenti superiori a 2 000 EUR.
Rilevanza dell’anno di presentazione della domanda
La Commissione precisa che, poiché i pagamenti diretti vengono normalmente erogati in un esercizio finanziario successivo a quello della domanda e possono esservi anche pagamenti tardivi, il tasso di adeguamento deve essere collegato all’anno civile di presentazione della domanda di aiuto. In questo modo si assicura parità di trattamento tra agricoltori, indipendentemente dal momento effettivo del pagamento.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una disciplina uniforme e immediatamente vincolante per la gestione dei pagamenti interessati nel 2025.
Disposizioni principali
Fissazione del tasso di adeguamento 2025
Per i pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per le misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2021/2116, superiori a 2 000 EUR, relativi alle domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2025, la riduzione è fissata a un tasso di adeguamento dello 0 %.
Presupposti e finalità della disciplina finanziaria
Il regolamento si inserisce nel meccanismo dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, che consente di determinare un tasso di adeguamento quando le previsioni di finanziamento indicano un possibile superamento dei massimali annui. La Commissione evidenzia che, pur non risultando al momento necessaria una disciplina finanziaria in base alle previsioni del progetto di bilancio 2026, permangono incertezze legate alla riserva agricola dell’Unione e alle esigenze del settore agricolo.
Tempistica di fissazione e possibilità di aggiornamento
Il tasso deve essere fissato entro il 30 giugno dell’anno civile di applicazione; il regolamento lo adotta in tempo utile per l’anno 2025. È richiamata la possibilità di adattare il tasso fino al 1° dicembre dello stesso anno sulla base di nuovi dati, possibilità che presuppone comunque la previa fissazione del tasso entro il 30 giugno.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il tasso di adeguamento si applica ai pagamenti a favore degli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per le misure specifiche richiamate dal regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione precisa che, per garantire parità di trattamento, rileva l’anno civile in cui è presentata la domanda di aiuto, indipendentemente dal momento in cui il pagamento venga materialmente erogato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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