Regolamento (UE) 2025/1164
Regolamento (UE) 2025/1164 della Commissione, del 13 giugno 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cyflumetofen, deltametrina, mefentrifluconazolo, mepiquat e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per sei sostanze attive, in recepimento di nuovi limiti massimi di residui del Codex e sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA. La Commissione precisa di aver tenuto conto delle riserve dell’Unione in relazione ad alcuni CXL e di aver modificato solo i limiti ritenuti sicuri per i consumatori nell’Unione. Le modifiche interessano gli allegati II e III del regolamento quadro e si applicano direttamente dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di cyantraniliprole, cyflumetofen, deltametrina, mefentrifluconazolo, mepiquat e oxathiapiprolin nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale rientranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide su operatori della filiera agroalimentare, importatori, produttori e controlli ufficiali negli Stati membri, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; restano esclusi i prodotti non elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e, per talune sostanze, i casi in cui il valore proposto sia inferiore agli LMR già vigenti perché fissato su base di usi autorizzati.
Modifica dei livelli massimi di residui per specifici antiparassitari
Il regolamento interviene sul sistema unionale dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per alcune sostanze attive ampiamente utilizzate in ambito agricolo. La finalità è allineare la normativa UE a taluni nuovi limiti massimi di residui del Codex, purché compatibili con l’elevato livello di tutela dei consumatori garantito dall’Unione.
Contesto normativo e criteri seguiti dalla Commissione
La Commissione fonda il proprio intervento sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 e richiama i principi del regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare l’obbligo di considerare le norme internazionali e di promuovere la coerenza con gli standard tecnici internazionali senza ridurre il livello di protezione dell’Unione. Le decisioni del Codex Alimentarius del 2 dicembre 2023 e del 30 novembre 2024 costituiscono il principale elemento esterno considerato, insieme alle valutazioni scientifiche dell’EFSA.
Valutazione del rischio e riserve dell’Unione
La Commissione afferma che i CXL risultano accettabili solo quando l’EFSA non ha individuato rischi per i consumatori nell’Unione e quando l’Unione non ha presentato riserve in sede Codex. Restano tuttavia evidenziate due aree problematiche: il cyflumetofen nei chicchi di caffè, per insufficienza di dati sul metabolismo, e il cyantraniliprole nella soia del gruppo "fagioli secchi (sottogruppo)" e nelle uve, per incongruenze nelle prove sui residui. Questi rilievi spiegano perché l’aggiornamento non sia automatico, ma selettivo.
Modifiche agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’allegato II viene modificato per le sostanze cyantraniliprole, cyflumetofen, deltametrina, mefentrifluconazolo e oxathiapiprolin; l’allegato III, parte A, è modificato per il mepiquat, inteso come somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa come mepiquat cloruro. Il testo allegato contiene una tabella estesa di LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e animali, con valori differenziati per matrici e sostanze, nonché richiami all’allegato I per l’individuazione completa dei prodotti interessati.
Profili operativi rilevanti per gli operatori
Per i professionisti della filiera agroalimentare, l’atto richiede un aggiornamento dei controlli di conformità, della documentazione tecnica e, ove necessario, delle specifiche di approvvigionamento e commercializzazione. Particolare attenzione va posta ai prodotti per i quali sono fissati limiti molto bassi o corrispondenti al limite inferiore di determinazione analitica, nonché alle note specifiche: ad esempio, per i funghi coltivati il mepiquat è ammesso fino a 3 mg/kg e per alcune combinazioni con cyflumetofen la Commissione si riserva un riesame subordinato alla disponibilità di ulteriori dati entro il 27 gennaio 2025 o, per il mepiquat nei funghi, entro il 31 dicembre 2030.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR per sei sostanze attive
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati per cyantraniliprole, cyflumetofen, deltametrina, mefentrifluconazolo, mepiquat e oxathiapiprolin. La modifica recepisce nuovi CXL adottati dal Codex Alimentarius il 2 dicembre 2023 e il 30 novembre 2024, previa verifica di sicurezza per i consumatori nell’Unione.
Valutazione scientifica e criteri di accettabilità
La Commissione richiama le relazioni scientifiche dell’EFSA e l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, concludendo che le modifiche degli LMR sono accettabili. Sono considerati sicuri i CXL per i quali l’EFSA non ha individuato rischi per i consumatori e sui quali l’Unione non ha formulato riserve in sede Codex.
Riserve dell’Unione su specifici CXL
L’Unione ha presentato riserve sul CXL per il cyflumetofen nei chicchi di caffè, per mancanza di studi sul metabolismo in un prodotto rappresentativo, e sui CXL per il cyantraniliprole nella soia del gruppo "fagioli secchi (sottogruppo)" e nelle uve, per incongruenze negli intervalli di ripetizione del trattamento nelle sperimentazioni sui residui.
Modifiche puntuali agli allegati II e III
L’allegato II è sostituito per le colonne relative a cyantraniliprole, cyflumetofen, deltametrina, mefentrifluconazolo e oxathiapiprolin; l’allegato III è sostituito per la colonna relativa a mepiquat. Nel testo allegato sono riportati i nuovi valori per le diverse categorie di prodotti, compresi alcuni LMR specifici e note a piè di pagina.
Note tecniche e casi particolari
Per il cyflumetofen, l’EFSA ha rilevato lacune nei metodi di analisi e la Commissione terrà conto delle informazioni se presentate entro il 27 gennaio 2025. Per il mepiquat, ai funghi coltivati si applica un LMR di 3 mg/kg e la Commissione prenderà in considerazione eventuali informazioni presentate entro il 31 dicembre 2030, anche alla luce della possibile contaminazione incrociata da paglia trattata.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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