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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1189

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1189 della Commissione, del 13 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di viti senza capocchia originarie della Cina, a seguito di un’inchiesta avviata il 17 ottobre 2024. La Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi fossero oggetto di dumping, causassero un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’interesse dell’Unione non ostasse all’adozione di misure. Le aliquote provvisorie vanno dal 62,3 % all’80,7 %, con regole specifiche per gli esportatori collaboranti, la presentazione di fattura commerciale e la costituzione di garanzia all’importazione.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di viti e bulloni, anche con relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), indipendentemente dalla resistenza alla trazione, con esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate. I prodotti interessati sono quelli attualmente classificati ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 e originari della Repubblica popolare cinese. Si applica ai prodotti immessi in libera pratica nell’UE a decorrere dall’entrata in vigore; per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. Sono previste disposizioni specifiche per gli esportatori collaboranti elencati nell’allegato e per tutte le altre importazioni originarie della Cina.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1189 – dazio antidumping provvisorio sulle viti senza capocchia originarie della Cina

Il regolamento interviene nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione e istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti senza capocchia dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda la misura sul regolamento di base n. 2016/1036, avendo accertato, in via provvisoria, dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e sussistenza dell’interesse dell’Unione all’adozione della misura.

Procedura e inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 17 ottobre 2024 a seguito di denuncia presentata il 2 settembre 2024 dallo European Industrial Fasteners Institute per conto dell’industria unionale. La Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/141 e ha coinvolto produttori dell’Unione, importatori, produttori esportatori cinesi e autorità cinesi, con possibilità di osservazioni e audizioni. È stato utilizzato il campionamento per produttori dell’Unione, importatori indipendenti e produttori esportatori cinesi; la Commissione ha inoltre effettuato visite di verifica presso imprese dell’Unione e cinesi.

Prodotto interessato e definizione del prodotto

Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide con viti e bulloni, anche con dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio non inossidabile, con esclusione di specifiche categorie (tra cui tirafondi, viti per legno, ganci a vite, viti ad occhio, viti autofilettanti e elementi ferroviari). Il prodotto in esame è lo stesso prodotto originario della Cina, classificato ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48. La Commissione ha confermato che il prodotto esportato, quello venduto nel mercato interno cinese e quello fabbricato dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamento del dumping e scelta del paese प्रतिनिधativo

Poiché la Commissione ha ritenuto che in Cina sussistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale non è stato costruito sui prezzi e costi interni cinesi. È stata scelta la Thailandia come paese rappresentativo, sulla base del livello di sviluppo economico, della disponibilità di dati pubblici pertinenti e dell’idoneità dei dati di importazione e finanziari; la Commissione ha invece respinto le proposte alternative di Malaysia e Turchia. Il valore normale è stato costruito utilizzando prezzi esenti da distorsioni per materie prime, lavoro, energia, spese generali di produzione, SGAV e profitti, con riferimento a fonti come GTA, Banca di Thailandia, Thailand Board of Investment, Office of Energy Policy and Planning e Orbis.

Margini di dumping

I margini di dumping provvisori, espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono stati fissati al 62,3 % per Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd., al 63,9 % per Brother Group e al 80,7 % per Chinafar Group. Per le altre società collaboranti il margine provvisorio è stato del 67,4 %, mentre per tutte le altre importazioni dalla Cina è stato fissato al 80,7 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha individuato 42 produttori dell’Unione come industria dell’Unione. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è sceso del 13 %, mentre le importazioni cinesi sono aumentate in volume del 5 % e la loro quota di mercato è passata dal 51 % al 61 %. I prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 7 %, con undercutting medio ponderato compreso tra il 59 % e il 64 % per gran parte delle importazioni. Parallelamente l’industria dell’Unione ha visto calare produzione, vendite, utilizzo degli impianti, occupazione, produttività, investimenti, flusso di cassa e redditività, che è scesa fino a -10 % nel periodo dell’inchiesta.

Nesso di causalità e interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, avendo escluso un effetto causale significativo di altri fattori, come le importazioni da paesi terzi, il calo del consumo e l’aumento dei costi di produzione. Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso che le misure avrebbero migliorato le condizioni concorrenziali dell’industria unionale, mentre l’impatto su importatori e utilizzatori sarebbe limitato, anche per la presenza di fonti alternative di approvvigionamento.

Disposizioni applicative e controllo doganale

Le autorità doganali devono applicare i dazi provvisori e cessare la registrazione avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/141. Per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale conforme alle prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3. L’importazione è inoltre subordinata a garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Il regolamento prevede che, in caso di aumento significativo delle esportazioni di società con aliquote individuali inferiori, possa aprirsi un procedimento antielusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, classificato ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48. Il dazio si applica al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Aliquote individuali e codice addizionale TARIC

Sono previste aliquote individuali per Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd. (62,3 %, codice TARIC 89ML), Brother Group/Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd. (63,9 %, codice TARIC 89MM), Chinafar Group/Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd. e Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd. (80,7 %, codice TARIC 89MN). Per le altre società collaboranti elencate nell’allegato si applica il 67,4 %; per tutte le altre importazioni originarie della Cina si applica l’80,7 % (codice TARIC 8999).

Condizione della fattura commerciale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’emittente, con attestazione dell’origine e della fabbricazione del prodotto da parte della società indicata. In mancanza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.

Garanzia all’immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio antidumping provvisorio.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore; il consigliere-auditore può valutare anche domande tardive.

Cessazione della registrazione

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/141. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore sono conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Entrata in vigore e natura provvisoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le risultanze e le misure sono espressamente provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialemercato interno

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