Regolamento (UE) 2025/1163
Regolamento (UE) 2025/1163 della Commissione, del 13 giugno 2025, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorprofam, fuberidazolo, ipconazole, metossifenozide, S-metolaclor e triflusulfuron in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per alcune sostanze attive, sia riducendoli o sopprimendoli in conseguenza della mancata approvazione delle sostanze, sia adeguandoli sulla base di nuovi dati di monitoraggio e delle valutazioni EFSA. Le modifiche incidono sugli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 e introducono, tra l’altro, un abbassamento del LMR del clorprofam nelle patate e l’abbassamento a limite di determinazione per fuberidazolo, ipconazole, S-metolaclor e triflusulfuron. Sono previste regole transitorie per i prodotti già immessi sul mercato e l’entrata in applicazione differita al 6 gennaio 2026.
Modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sui limiti massimi di residui di antiparassitari per clorprofam, fuberidazolo, ipconazole, metossifenozide, S-metolaclor e triflusulfuron in o su determinati prodotti.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di specifiche sostanze attive antiparassitarie nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda operatori del settore alimentare, produttori e organizzazioni commerciali, Stati membri e, indirettamente, i paesi terzi esportatori verso l’Unione. Le nuove soglie e le nuove definizioni di residuo si applicano dal 6 gennaio 2026; i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima di tale data restano soggetti alla versione precedente del regolamento. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei limiti massimi di residui di clorprofam, fuberidazolo, ipconazole, metossifenozide, S-metolaclor e triflusulfuron
Il regolamento aggiorna il sistema dei limiti massimi di residui (LMR) del regolamento (CE) n. 396/2005, intervenendo sugli allegati II, III e V. L’intervento è motivato, per alcune sostanze, dalla cessazione o mancato rinnovo dell’approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, per altre, da nuovi dati di monitoraggio e dalla valutazione dell’EFSA circa la sicurezza per i consumatori.
Contesto e finalità
La Commissione richiama, nei considerando, che fuberidazolo, ipconazole, metossifenozide, S-metolaclor e triflusulfuron avevano già LMR fissati nell’allegato II, mentre per il clorprofam gli LMR erano disciplinati nell’allegato III, parte A. In più casi, la non approvazione o revoca dell’attivo ha condotto alla scelta di abbassare i limiti al livello di determinazione analitica; nel caso del clorprofam, invece, la misura tiene conto della persistenza della contaminazione da stoccaggio e della necessità di monitoraggio e pulizia delle strutture.
Clorprofam: riduzione dell’LMR provvisorio per le patate
Per il clorprofam il regolamento conferma la natura provvisoria del limite relativo alle patate, ma lo abbassa da 0,35 mg/kg a 0,2 mg/kg. La Commissione prende atto dei recenti dati di monitoraggio, che mostrano la possibilità di raggiungere un livello più basso, e mantiene un regime di controllo periodico: gli operatori del settore alimentare devono presentare dati di monitoraggio e una relazione sullo stato di sviluppo e attuazione delle procedure di pulizia nelle strutture dove il clorprofam era stato utilizzato in precedenza.
La nota a piè di pagina per le patate viene riscritta in modo da prevedere:
- riesame del LMR entro il 16 giugno 2027;
- successivi riesami ogni due anni;
- presentazione, entro il 16 giugno 2027, della relazione sulle procedure di pulizia e dei dati di monitoraggio, con aggiornamenti biennali.
Fuberidazolo, ipconazole, S-metolaclor e triflusulfuron: soppressione degli LMR in allegato II e passaggio ai limiti di determinazione in allegato V
Per fuberidazolo, ipconazole, S-metolaclor e triflusulfuron la Commissione sopprime i corrispondenti LMR dall’allegato II e li sostituisce, nell’allegato V, con i limiti inferiori di determinazione analitica specifici per prodotto. La ratio è coerente con la perdita di approvazione delle sostanze, la revoca delle autorizzazioni fitosanitarie e l’assenza di CXL o tolleranze all’importazione.
Per ipconazole viene anche aggiornata la definizione del residuo ai fini del monitoraggio: "Ipconazole (somma degli isomeri costituenti) (F)". Per triflusulfuron la Commissione elimina inoltre la nota relativa alla non disponibilità di una norma di riferimento sul mercato, poiché i laboratori di riferimento dell’Unione hanno confermato la disponibilità di norme analitiche. Per S-metolaclor vengono soppresse le note sui dati di conferma, ritenuti non più necessari.
Metossifenozide: aggiornamento dei limiti per numerosi prodotti
Il metossifenozide è oggetto di una revisione più articolata. Il regolamento tiene conto della valutazione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e delle successive integrazioni documentali presentate dal richiedente e tramite domanda di uno Stato membro. L’EFSA ha ritenuto sufficienti le sperimentazioni sui residui per fissare LMR inferiori per le melanzane, senza rischi individuati per i consumatori.
Tra gli aggiornamenti più rilevanti, l’allegato II viene modificato con nuovi valori per varie categorie di prodotti, incluse frutta, ortaggi e alcuni prodotti di origine animale. In particolare:
- per le melanzane è fissato un LMR di 0,3 mg/kg;
- per le patate compare 0,01 mg/kg con richiamo al limite inferiore di determinazione analitica;
- per gli agrumi il valore è 2 mg/kg;
- per la frutta a guscio il valore è 0,1 mg/kg;
- per numerose altre categorie restano valori pari a 0,01 mg/kg o a soglie specifiche, secondo la tabella allegata.
Viene inoltre soppressa la nota a piè di pagina che segnalava la mancanza di dati di sperimentazione sui residui per le melanzane.
Regole transitorie
Per evitare effetti retroattivi, il regolamento stabilisce che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 gennaio 2026. La nuova disciplina si applica quindi soltanto ai prodotti immessi sul mercato dal 6 gennaio 2026 in avanti, pur entrando in vigore prima, cioè il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i consulenti che li assistono, il regolamento comporta:
- adeguamento dei controlli qualità e dei piani di monitoraggio;
- revisione delle procedure di stoccaggio e pulizia per il clorprofam nelle patate;
- verifica della conformità doganale e documentale per importazioni e commercializzazione nell’UE;
- aggiornamento delle specifiche tecniche e delle dichiarazioni di conformità in vista dell’applicazione dal 6 gennaio 2026.
In sintesi, l’atto riduce o azzera i limiti per sostanze non più approvate e consolida l’aggiornamento dei residui per metossifenozide sulla base di dati scientifici recenti, con un approccio prudenziale ma differenziato per prodotto e sostanza.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i LMR di clorprofam, fuberidazolo, ipconazole, metossifenozide, S-metolaclor e triflusulfuron.
Clorprofam nelle patate
Il LMR provvisorio per le patate viene ridotto da 0,35 mg/kg a 0,2 mg/kg. È confermata la logica di monitoraggio periodico, ma i dati devono essere presentati ogni due anni anziché ogni anno, insieme a una relazione sullo stato di sviluppo e attuazione delle procedure di pulizia nelle strutture di stoccaggio precedentemente trattate con clorprofam. La nota a piè di pagina relativa alle patate è adeguata di conseguenza e il riesame è previsto entro il 16 giugno 2027 e, successivamente, ogni due anni.
Fuberidazolo, ipconazole, S-metolaclor e triflusulfuron
Per queste sostanze gli LMR sono soppressi dall’allegato II e fissati all’allegato V ai rispettivi limiti inferiori di determinazione analitica per tutti i prodotti. Per ipconazole la definizione del residuo è modificata in "Ipconazole (somma degli isomeri costituenti) (F)". Per triflusulfuron è soppressa anche la nota a piè di pagina sulla non disponibilità sul mercato della norma di riferimento; per S-metolaclor sono soppresse le note sui dati di conferma non più necessari.
Metossifenozide
Per il metossifenozide gli LMR dell’allegato II sono aggiornati sulla base della valutazione EFSA, con fissazione di nuovi valori per numerosi prodotti vegetali e di origine animale. In particolare, per le melanzane il LMR è fissato a 0,3 mg/kg e viene soppressa la nota a piè di pagina che segnalava la mancanza di informazioni sulle sperimentazioni sui residui. Restano o vengono confermati diversi LMR specifici per prodotto, tra cui 2 mg/kg per agrumi, 0,1 mg/kg per la frutta a guscio e 0,01 mg/kg o valori specifici per altre categorie; per le patate il valore indicato è 0,01 mg/kg con nota di limite inferiore di determinazione analitica.
Regole transitorie e applicazione differita
L’articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continui ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 gennaio 2026. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 6 gennaio 2026.
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