Regolamento (UE) 2025/1181
Regolamento delegato (UE) 2025/1181 della Commissione, del 13 giugno 2025, sull’attuazione degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda lo spinarolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione, nel diritto dell'Unione, agli impegni internazionali assunti nelle consultazioni annuali UE-Regno Unito in materia di pesca per lo spinarolo. Introduce una misura di gestione specifica: è vietato detenere o commercializzare esemplari di spinarolo superiori a 100 cm e, se catturati incidentalmente, questi devono essere rilasciati immediatamente in mare senza danni. La misura è temporanea e mira a proteggere una componente particolarmente vulnerabile dello stock, garantendo al contempo certezza del diritto e coerenza con gli accordi con il Regno Unito.
Deroga temporanea all'obbligo di sbarco per lo spinarolo (Squalus acanthias) mediante divieto di cattura/commercializzazione degli esemplari superiori a 100 cm, in attuazione degli obblighi UE derivanti dall'accordo di commercio e cooperazione con il Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione che operano al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi. Riguarda esclusivamente gli stock condivisi oggetto delle consultazioni annuali UE-Regno Unito nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, con riferimento specifico allo spinarolo. La disciplina è temporanea: entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino al 31 dicembre 2025. Il regolamento opera in deroga all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Regolamento delegato (UE) 2025/1181: deroga all'obbligo di sbarco per lo spinarolo
Il regolamento attua nel diritto dell'Unione gli obblighi internazionali derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito, con riferimento agli stock condivisi oggetto delle consultazioni annuali in materia di pesca. La Commissione richiama, tra le altre basi normative, l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sottolinea che la misura è adottata per proteggere una componente vulnerabile dello stock di spinarolo e per garantire certezza del diritto.
Contesto e finalità
Nel preambolo si evidenzia che, nell'ambito delle consultazioni annuali previste dall'articolo 498 dell'accordo con il Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito hanno concordato per il 2025 i TAC per diversi stock. Per lo spinarolo è stata concordata una misura di gestione specifica, collegata al TAC, consistente in una taglia massima di cattura di 100 cm, volta a scoraggiare la pesca diretta di aggregazioni di femmine mature, considerate particolarmente vulnerabili alla mortalità da pesca.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle attività di pesca svolte nelle acque dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione che operano al di fuori delle acque dell'Unione in aree non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi. La misura riguarda esclusivamente lo spinarolo (Squalus acanthias) nell'ambito degli stock condivisi oggetto delle consultazioni UE-Regno Unito. La disciplina è temporanea: entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile fino al 31 dicembre 2025.
Misura sostanziale: divieto per gli esemplari superiori a 100 cm
L'articolo 2 introduce una deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilendo che, per lo spinarolo, è vietato:
- pescare;
- tenere a bordo o trasbordare;
- sbarcare;
- trasportare;
- immagazzinare;
- esporre o mettere in vendita;
- vendere o commercializzare esemplari di lunghezza superiore a 100 cm.
Gestione delle catture accidentali
Se esemplari di spinarolo oltre la soglia di 100 cm vengono catturati accidentalmente, il regolamento impone che non siano danneggiati e che siano immediatamente rilasciati in mare. La misura è presentata come funzionalmente collegata al TAC e come necessaria, insieme al TAC stesso, per garantire una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione.
Rapporto con il diritto UE e con gli impegni internazionali
Il regolamento si inserisce nel quadro della politica comune della pesca e dell'accordo UE-Regno Unito. Nel preambolo si richiamano gli obiettivi e i principi del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali per gli stock delle acque occidentali e del Mare del Nord e la decisione (UE) 2021/1875 sulla posizione dell'Unione nelle consultazioni annuali con il Regno Unito. È inoltre richiamato il fatto che la misura adottata dal Consiglio nel regolamento (UE) 2025/202 era temporanea e destinata a cessare con l'applicazione di un atto delegato che introducesse misure corrispondenti.
Decorrenza, durata ed efficacia
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2025. Come regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e deroga all'obbligo di sbarco
Il regolamento istituisce una deroga all'obbligo di sbarco previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per attuare gli obblighi internazionali dell'Unione relativi agli stock condivisi oggetto delle consultazioni UE-Regno Unito nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
Ambito territoriale e soggettivo
La disciplina si applica alle attività di pesca nelle acque dell'Unione e alle attività svolte da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, ma solo in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
Misura specifica per lo spinarolo
Per lo spinarolo (Squalus acanthias) è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di lunghezza superiore a 100 cm.
Gestione delle catture accidentali
Se esemplari di spinarolo superiori a 100 cm sono catturati accidentalmente, non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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