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Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO - No "obbligo di contraddittorio endoprocedimentale" - Accertamento cosiddetto "a tavolino".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva annullato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007 per asserita violazione del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Amministrazione ha sostenuto che tale disposizione si applica esclusivamente agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, e non ai controlli cosiddetti "a tavolino" basati su documentazione bancaria.

La decisione

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato parzialmente la decisione di primo grado. Ha escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che si trattava di controlli bancari documentali e che, comunque, l'Ufficio aveva esaminato le osservazioni del contribuente, riducendo la pretesa fiscale. Nel merito, sulla base della consulenza tecnica, ha rideterminato il maggior reddito accertato in euro 102.065,50 per il 2006 e in euro 49.285,13 per il 2007, con applicazione delle sanzioni di legge. Le spese di lite dei due gradi sono state compensate, mentre le spese della consulenza tecnica sono state poste a carico della società contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    La disposizione è stata interpretata come applicabile agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Non si applica, invece, agli accertamenti cosiddetti "a tavolino", fondati su controlli documentali o bancari svolti presso l'Ufficio, in assenza di una specifica norma che imponga il contraddittorio endoprocedimentale.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823

    Nell'ordinamento italiano non vi è un "obbligo di contraddittorio endoprocedimentale" in assenza di una specifica disposizione.

    Il contraddittorio preventivo non costituisce un principio generale applicabile a ogni procedimento tributario. È necessario soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, tra cui gli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti basati esclusivamente su dati documentali, bancari o informatici acquisiti dall'Amministrazione presso i propri uffici, il contribuente non può invocare automaticamente il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
  • Il contraddittorio preventivo è generalmente obbligatorio quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, mentre per i controlli "a tavolino" occorre una specifica previsione normativa.
  • Anche quando il contraddittorio non è formalmente obbligatorio, la partecipazione effettiva del contribuente e l'esame delle sue giustificazioni possono incidere sulla quantificazione finale della pretesa fiscale.
  • Le movimentazioni bancarie non giustificate, non provate o non inerenti all'attività d'impresa possono concorrere alla determinazione del reddito imponibile; il contribuente deve fornire spiegazioni analitiche e documentate per superare la presunzione fiscale.
  • In caso di parziale riduzione dell'accertamento, il contribuente può risultare comunque soccombente per la parte residua e può essere condannato alle spese di consulenza tecnica, anche se le spese processuali vengono compensate.

Testo integrale

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