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Provvedimento

Provvedimento del 15/01/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2014 per redditi di lavoro dipendente, assimilati e contributi INPS/ex INPDAP, disciplina la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria e contiene le istruzioni dettagliate per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali, delle scelte 8 per mille e 5 per mille e delle annotazioni.

Approvazione CUD 2014 e istruzioni di compilazione

CUD 2014: approvazione dello schema di certificazione unica e istruzioni di compilazione

Il documento approva lo schema di certificazione unica CUD 2014, le relative istruzioni per il contribuente e per il sostituto d’imposta, nonché le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Definisce inoltre regole di compilazione, termini di rilascio, uso della certificazione per gli adempimenti dichiarativi e previdenziali, e una dettagliata codifica delle annotazioni.

Oggetto e ambito del provvedimento

Il provvedimento riguarda la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati corrisposti nell’anno 2013, con attestazione:

  • dei redditi soggetti a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni effettuate;
  • dei dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’INPS, comprensivi delle Gestioni Dipendenti Pubblici ex INPDAP.

La certificazione è utilizzata anche per i redditi non imponibili fiscalmente e contributivamente e per la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria quando non sia esercitata l’opzione prevista dal D.Lgs. n. 461/1997.

Soggetti obbligati e termini di rilascio

Il datore di lavoro, l’ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni dei capitoli 2 e 3 e rilasciarla in duplice copia al contribuente entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.

È richiamato anche che:

  • la certificazione può essere firmata con sistemi di elaborazione automatica;
  • può essere trasmessa in formato elettronico, purché il destinatario possa acquisirla e stamparla;
  • la modalità elettronica non è utilizzabile, ad esempio, verso eredi o in caso di cessazione del rapporto di lavoro se il dipendente non è nelle condizioni di riceverla.

Struttura e regole generali di compilazione del CUD

Lo schema CUD 2014 deve rispettare sequenza, denominazione e numerazione dei campi previsti. I campi non compilati possono essere omessi se ciò è più agevole per il datore di lavoro. In caso di situazioni distinte per lo stesso sostituito è possibile usare ulteriori righi numerati progressivamente.

Il modello può essere utilizzato anche per periodi successivi al 2013 fino all’approvazione di un nuovo schema.

Gli importi vanno esposti in euro con arrotondamento ai centesimi. Le annotazioni obbligatorie sono identificate da codici alfabetici e richiamano la Tabella C in appendice.

Certificazione dei contributi INPS e gestione ex INPDAP

La certificazione CUD 2014 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alla presentazione del modello 01/M o del modello DAP/12.

Il lavoratore può presentare la certificazione all’INPS per gli adempimenti istituzionali. La stessa funzione è prevista per la Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP, confluita nell’INPS dal 1° gennaio 2012.

Certificazione integrativa

Se il sostituto ha già rilasciato la certificazione prima dell’approvazione dello schema CUD 2014, e mancano alcuni dati previsti dal nuovo schema, deve rilasciare una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, entro il termine dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.

Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria

Quando non sia esercitata l’opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono nelle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria devono rilasciare una certificazione entro il termine previsto per il CUD.

La certificazione deve contenere:

  • generalità e codice fiscale del contribuente;
  • natura, oggetto e data dell’operazione;
  • quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
  • eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Informazioni per il contribuente: uso della certificazione e obbligo dichiarativo

Il contribuente che nel periodo d’imposta ha percepito solo i redditi certificati nel CUD è, in linea generale, esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, se le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate.

Restano però possibili o dovuti ulteriori adempimenti, ad esempio:

  • presentazione della dichiarazione se vi sono oneri non già attestati da dedurre o detrarre;
  • presentazione se nella certificazione risultano detrazioni non più spettanti e da restituire;
  • obbligo di presentazione di specifici quadri del Mod. UNICO 2014 per redditi di capitale, plus/minusvalenze, investimenti esteri o amministrazione di condominio.

Scelta dell’8 per mille e del 5 per mille

La scheda allegata al CUD 2014 consente ai contribuenti esonerati di esprimere la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF. Le due scelte non sono alternative e possono essere espresse entrambe.

Otto per mille

La quota può essere destinata allo Stato o a una delle istituzioni religiose indicate, tra cui Chiesa cattolica, Chiese avventiste, Assemblee di Dio, Chiesa valdese, Chiesa luterana, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Sacra Arcidiocesi ortodossa, Chiesa apostolica, Unione cristiana evangelica battista, Unione buddhista e Unione induista.

La scelta si esprime con la firma in un solo riquadro. La mancata firma comporta scelta non espressa e la ripartizione avviene in proporzione alle scelte espresse.

Cinque per mille

La quota può essere destinata a:

  • volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni riconosciute nei settori previsti;
  • ricerca scientifica e università;
  • ricerca sanitaria;
  • tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici;
  • attività sociali svolte dal comune di residenza;
  • associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con rilevante attività di interesse sociale.

Può essere indicato anche il codice fiscale del beneficiario.

Modalità di invio della scheda

La scheda deve essere presentata, in busta chiusa, entro il termine della dichiarazione UNICO 2014 PF:

  • a un ufficio postale;
  • a un intermediario abilitato;
  • oppure direttamente con il servizio telematico.

La busta deve riportare la dicitura “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente.

Parte fiscale: redditi, ritenute, detrazioni e addizionali

La Parte B del CUD certifica i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi soggetti a tassazione separata, le ritenute, le addizionali, le detrazioni e gli altri dati utili per la dichiarazione.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nel punto 1 vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati ai fini della detrazione ex art. 13 TUIR, al netto degli oneri deducibili, del contributo di solidarietà e dei contributi non imponibili. Sono richiamati, tra gli altri:

  • stipendi e pensioni;
  • mensilità aggiuntive;
  • indennità di trasferta;
  • compensi da terzi;
  • borse di studio;
  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • trattamenti periodici dei fondi pensione;
  • compensi a soci di cooperative.

Nel punto 2 vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali compete la detrazione di cui all’art. 13, commi 5 e 5-bis, TUIR.

Sono disciplinate varie casistiche particolari:

  • redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero con indicazione della retribuzione convenzionale;
  • redditi di frontiera con quota esente di euro 6.700,00;
  • agevolazioni per docenti e ricercatori rientrati in Italia, con imponibile ridotto al 10%;
  • agevolazione per lavoratori rientrati in Italia ai sensi della L. n. 238/2010, con abbattimento dell’80% per le lavoratrici e del 70% per i lavoratori;
  • bonus e stock option con obbligo di annotazione del totale, della parte eccedente la retribuzione fissa e dell’imposta;
  • redditi esenti o parzialmente esenti per convenzioni contro le doppie imposizioni e altre fattispecie speciali.

Giorni di lavoro e pensione

I punti 3 e 4 indicano i giorni utili per le detrazioni per lavoro dipendente e pensione. Le istruzioni precisano che, in caso di più rapporti o di conguaglio tra lavoro e pensione, i periodi vanno distintamente indicati e la somma dei giorni non può eccedere 365.

Ritenute, addizionali e conguagli

Il punto 5 riporta le ritenute d’acconto da esporre in dichiarazione. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, il totale delle ritenute va comunque indicato e si compilano anche i punti 201 e 203.

Sono disciplinati anche:

  • addizionale regionale (punto 6);
  • addizionale comunale in acconto, saldo e acconto per l’anno successivo (punti 10, 11 e 13);
  • ritenute, addizionali e acconti sospesi per eventi eccezionali (punti 14, 15, 17 e 18);
  • acconti versati in assistenza fiscale (punti 21, 22, 24, 26 e 27);
  • crediti non rimborsati o rimborsati dal sostituto (punti 36, 37, 38, 39 e annotazione AM).

Sono richiamate anche le fasce di esenzione comunali e la necessità di annotazioni specifiche nei casi di sospensione dei versamenti.

Detrazioni e crediti d’imposta

Le istruzioni disciplinano i punti dedicati a:

  • detrazioni per carichi di famiglia (punto 102);
  • detrazioni per famiglie numerose e relativo credito (punti 103, 104, 105, 106);
  • detrazione per lavoro dipendente o pensione (punto 107);
  • detrazioni per oneri ex art. 15 TUIR (punto 108);
  • detrazioni per canoni di locazione (punti 109, 110, 111, 112);
  • credito d’imposta per imposte pagate all’estero (punto 114).

Sono previste annotazioni dedicate ai diversi casi, in particolare per la documentazione del credito non riconosciuto o del calcolo del credito estero.

Previdenza complementare e contributi sanitari

I punti da 120 a 127 riguardano la previdenza complementare:

  • contributi e premi esclusi o non esclusi dal reddito;
  • contributi di prima occupazione;
  • contributi per familiari a carico;
  • verifica dei limiti di deducibilità;
  • indicazioni specifiche in annotazione per la trasparenza dei versamenti.

I punti 129 e 130 riguardano gli oneri deducibili, compresi quelli riportabili negli anni successivi o rimborsabili. Il punto 131 riguarda gli oneri detraibili con aliquote del 19% e del 24%, da descrivere analiticamente nelle annotazioni. Il punto 132 riguarda i contributi per assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusiva finalità assistenziale, con limite di euro 3.615,20.

Assicurazioni sanitarie, maggiori aliquote e contributo di solidarietà

Il punto 134 segnala la presenza di assicurazioni sanitarie stipulate o pagate dal sostituto. Il punto 135 va barrato se il sostituto ha applicato una maggiore aliquota IRPEF su richiesta del sostituito.

Il punto 136 contiene codici per casistiche particolari, tra cui:

  • redditi di pensione e altri redditi entro determinate soglie;
  • detrazione minima per rapporti a tempo determinato;
  • mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla Circolare n. 46/E del 2012.

Il punto 137 indica il contributo di solidarietà trattenuto sulla parte eccedente euro 300.000. Il punto 138 indica il contributo non operato per effetto di eventi eccezionali.

Conguagli e redditi corrisposti da altri soggetti

I punti 201, 203, 204 e 205 gestiscono le ipotesi di incapienza delle retribuzioni e i redditi corrisposti da altri soggetti e conguagliati dal sostituto. Il punto 201 è collegato agli interessi dello 0,50% mensile. Il punto 203 riguarda il versamento autonomo dell’IRPEF da parte del dipendente.

Regime agevolato per l’incremento della produttività del lavoro

I punti da 251 a 255 certificano le somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, assoggettate al regime agevolato previsto dall’art. 2 del D.L. n. 93/2008 e prorogato per il 2013.

Per il 2013:

  • il limite agevolabile è di euro 2.500 lordi;
  • l’imposta sostitutiva è pari al 10%;
  • il beneficio è riservato ai dipendenti del settore privato con redditi 2012 non superiori a euro 40.000.

Le istruzioni prevedono anche la gestione di premi di produttività tassati ordinariamente, somme agevolate con componente non imponibile al 50% e relative annotazioni.

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta

I punti da 301 a 305 riguardano i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, tra cui:

  • compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;
  • compensi di non residenti per collaborazioni coordinate e continuative;
  • prestazioni di previdenza complementare in forma di rendita o capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007.

Sono previste annotazioni specifiche per distinguere il tipo di reddito, le ritenute, il periodo di partecipazione alla forma pensionistica e le eventuali anticipazioni.

Compensi relativi agli anni precedenti e tassazione separata

I punti da 351 a 354 riguardano emolumenti arretrati di lavoro dipendente, equiparati e assimilati relativi ad anni precedenti, soggetti a tassazione separata. Le istruzioni specificano che i punti devono essere utilizzati anche per eredi e per passaggi di dipendenti in operazioni straordinarie.

Trattamento di fine rapporto, indennità e prestazioni in capitale

I punti da 401 a 413 disciplinano il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e le prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.

Sono indicati, tra gli altri:

  • trattamento di fine rapporto, acconti e anticipazioni;
  • indennità per cessazione di collaborazioni coordinate e continuative;
  • prestazioni pensionistiche in forma di capitale;
  • riscatti e anticipazioni;
  • ritenute operate e detrazioni spettanti;
  • ripartizione tra maturato fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 e, per i fondi pensione, dal 1° gennaio 2007.

Le istruzioni precisano anche i casi di eredi, aventi diritto ex art. 2122 c.c. e somme all’ex coniuge, con obbligo di certificazione distinta per ciascun avente diritto.

Dati previdenziali e assistenziali INPS

La Parte C certifica i dati previdenziali e assistenziali INPS, comprensivi delle Gestioni ex INPDAP. La certificazione va rilasciata entro il 28 febbraio dell’anno successivo o entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto.

Sezione 1: lavoratori subordinati

La sezione contiene, per ogni matricola aziendale, i dati relativi a:

  • matricola azienda;
  • indicazione dell’ente pensionistico INPS o altro ente;
  • imponibile previdenziale;
  • imponibile IVS per ex IPOST;
  • contributi a carico del lavoratore trattenuti;
  • mesi coperti dalla denuncia UNIEMENS.

Sono richiamate regole particolari per operai agricoli, lavoratori edili, lavoranti a domicilio, soggetti iscritti a gestioni particolari e contribuzione figurativa o aggiuntiva.

Sezione 2: collaborazioni coordinate e continuative

La sezione certifica i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, con indicazione di:

  • compensi corrisposti;
  • contributi dovuti;
  • quota trattenuta al collaboratore;
  • contributi versati;
  • mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS.

Sezione 3: Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP

La sezione è dedicata alle gestioni confluite nell’INPS, tra cui:

  • Casse pensioni statali, dipendenti enti locali, insegnanti, sanitari, ufficiali giudiziari;
  • I.N.A.D.E.L.;
  • E.N.P.A.S.;
  • E.N.P.D.E.P.;
  • Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • E.N.A.M.

Vanno compilati distintamente i campi relativi a:

  • codice fiscale amministrazione;
  • progressivo azienda;
  • codice SPT MEF, se applicabile;
  • tipologia di gestione;
  • anno di riferimento;
  • imponibili e contributi delle diverse gestioni (pensionistica, previdenziale, TFS, TFR, credito, ENPDEP/ENAM).

Sono previste istruzioni per enti in liquidazione, successioni tra amministrazioni, compensi arretrati, cariche elettive comunali e provinciali e personale gestito dal MEF-SPT.

Appendice: tabelle degli oneri e codifica annotazioni

L’appendice contiene:

  • Tabella A, con gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%;
  • Tabella B, con gli oneri per i quali spetta la detrazione del 24%;
  • Tabella C, con i codici delle annotazioni obbligatorie.

Tra i principali codici di annotazione figurano quelli per:

  • tributi sospesi;
  • somme agli eredi;
  • detrazioni per carichi di famiglia, canoni di locazione, oneri deducibili, spese sanitarie, credito estero;
  • previdenza complementare;
  • bonus e stock option;
  • produttività;
  • addizionali sospese;
  • contributo di solidarietà;
  • eventi eccezionali;
  • altre casistiche speciali.

Riferimenti e pubblicazione

Il provvedimento richiama numerose fonti normative, tra cui TUIR, D.P.R. n. 600/1973, D.P.R. n. 322/1998, D.Lgs. n. 461/1997, D.Lgs. n. 252/2005, D.L. n. 201/2011, L. n. 147/2013 e altre disposizioni collegate.

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è datato Roma, 15 gennaio 2014, a firma del Direttore Attilio Befera.

Testo integrale

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