Provvedimento del 15/01/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva i modelli 730/2014, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e relativi allegati, definendone uso, trasmissione, caratteristiche tecniche, termini e modalità di assistenza fiscale. Le istruzioni allegate disciplinano in modo dettagliato la compilazione del modello 730/2014, i casi di esonero e di utilizzo del modello Unico, le detrazioni e deduzioni, i crediti d’imposta, la liquidazione, gli adempimenti di sostituti d’imposta, CAF e professionisti, nonché le principali novità per il 2014.
Approvazione modelli 730/2014 e relative istruzioni per la dichiarazione dei redditi 2013
Approvazione dei modelli 730/2014 e finalità del provvedimento
Il documento approva, per l’anno 2014 e con riferimento ai redditi prodotti nel 2013, il modello 730/2014 e la relativa modulistica accessoria, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1. Il provvedimento disciplina sia gli aspetti formali dei modelli sia le modalità di presentazione, trasmissione telematica, stampa e reperibilità, rinviando a successivi provvedimenti per le specifiche tecniche non ancora definite.
Modelli approvati e contenuto
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni:
- modello 730/2014 per la dichiarazione semplificata IRPEF relativa ai redditi 2013;
- modello 730-1 per la scelta dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF;
- modelli 730-2 per sostituto d’imposta e per CAF/professionista abilitato, quali ricevute di consegna;
- modello 730-3 quale prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale;
- modelli 730-4 e 730-4 integrativo per la comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta;
- bolla di consegna dei modelli 730 e/o 730-1.
È precisato che il modello 730-4 e il 730-4 integrativo vanno prodotti in duplice copia e possono anche essere costituiti da tabulati a stampa, purché completi di tutte le informazioni richieste. Se composti da più pagine, la sezione terza va compilata solo nell’ultima pagina. Per i supporti informatici e per la trasmissione telematica dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo sono previste specifiche tecniche da emanare con successivo provvedimento.
Modalità di consegna e trasmissione
Il provvedimento distingue gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e di CAF/professionisti abilitati.
Per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nel 2014:
- i dati dei modelli 730/2014 devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite soggetto incaricato;
- in caso di consegna a intermediario, va utilizzata la bolla di consegna dell’Allegato 1 con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti assistiti.
Per CAF dipendenti e professionisti abilitati:
- devono trasmettere telematicamente i dati contenuti nei modelli 730/2014, 730-4 e nelle schede 8 e 5 per mille;
- i dati del modello 730-4 destinati all’INPS e ai sostituti gestiti dal MEF vanno trasmessi tramite i canali telematici dedicati indicati nel sito noipa.mef.gov.it;
- devono essere in grado di esibire, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate, fino ai termini di decadenza dell’attività di accertamento.
Scelta dell’otto e del cinque per mille
Il modello 730-1 consente la destinazione:
- dell’otto per mille dell’IRPEF allo Stato o a una delle confessioni/istituzioni indicate;
- del cinque per mille dell’IRPEF alle finalità previste dalla legge.
Le due scelte non sono alternative e possono essere entrambe espresse. La mancata firma in uno dei riquadri comporta una scelta non espressa. Sono elencate le istituzioni beneficiarie dell’otto per mille e le finalità del cinque per mille, tra cui volontariato, ricerca scientifica e sanitaria, beni culturali e paesaggistici, attività sociali del comune e associazioni sportive dilettantistiche.
Caratteristiche tecniche di stampa e reperibilità
Sono dettate le regole tecniche per la stampa dei modelli:
- uso del colore nero e dei fondini arancio pantone 158U;
- possibilità di stampa meccanografica su pagina singola o doppia ripiegabile;
- obbligo di riportare sul frontespizio i dati del soggetto che cura la stampa e gli estremi del provvedimento;
- carta da 80 gr./mq. con opacità tra 86% e 88%;
- possibilità di riprodurre i modelli con stampanti laser o equivalenti che garantiscano chiarezza e leggibilità.
I modelli sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate presso i Comuni e sono reperibili in formato elettronico sui siti istituzionali indicati, nonché su altri siti a condizione di rispettare le caratteristiche tecniche e indicare la provenienza.
Quadro normativo e motivazioni
Il provvedimento richiama come base giuridica principale l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che impone l’approvazione dei modelli di dichiarazione entro il 15 gennaio dell’anno di utilizzo. Viene inoltre richiamata la normativa di riferimento in materia di redditi, assistenza fiscale, protezione dei dati personali, addizionali IRPEF e disciplina dei CAF e dei professionisti abilitati.
Istruzioni per la compilazione del modello 730/2014
Le istruzioni allegate sono strutturate in più parti e disciplinano:
- chi può o non può presentare il modello 730;
- i casi di esonero;
- i soggetti obbligati a presentare il modello Unico Persone fisiche;
- la dichiarazione congiunta;
- i termini e le modalità di presentazione;
- la liquidazione della dichiarazione, i rimborsi e le trattenute;
- la rettifica e l’integrazione del modello;
- i redditi che devono essere dichiarati con il Modello Unico in aggiunta al 730;
- la compilazione dei quadri A, B, C, D, E, F, G, I e della firma.
Soggetti che possono utilizzare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2014 sono lavoratori dipendenti o pensionati, nonché altri soggetti assimilati previsti dalle istruzioni, tra cui:
- percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, agricole e pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- titolari di cariche pubbliche elettive;
- lavoratori socialmente utili;
- lavoratori a tempo determinato con specifiche condizioni temporali;
- personale della scuola con contratto a tempo determinato;
- lavoratori con soli redditi di collaborazione coordinata e continuativa in determinate finestre temporali;
- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti dichiarativi di sostituto, IRAP e IVA.
È inoltre prevista la possibilità di presentare il 730 anche senza sostituto d’imposta tenuto al conguaglio, purché il contribuente abbia nel 2013 redditi di lavoro dipendente, pensione o alcuni redditi assimilati e nel 2014 sia privo di sostituto idoneo. In tal caso va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Casi di esonero e limiti di reddito
Le istruzioni elencano diversi casi di esonero, tra cui:
- redditi corrisposti da un unico sostituto o da più sostituti con ultimo conguaglio certificato;
- redditi esenti, soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- soglie di reddito per terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione, assegno periodico al coniuge, redditi assimilati e compensi sportivi dilettantistici.
È inoltre indicata una condizione generale di esonero per i contribuenti non tenuti a scritture contabili quando l’imposta netta dovuta, calcolata secondo lo schema riportato, non supera 10,33 euro.
Obbligo di presentare il Modello Unico Persone fisiche
Devono presentare il Modello Unico e non possono utilizzare il 730 i contribuenti che nel 2013 hanno posseduto, tra gli altri:
- redditi d’impresa;
- redditi di lavoro autonomo con partita IVA;
- redditi diversi non compresi nel quadro D;
- plusvalenze particolari su partecipazioni qualificate o in Paesi a fiscalità privilegiata;
- redditi da trust come beneficiario;
- soggetti non residenti in Italia nel 2013 e/o 2014;
- contribuenti tenuti a presentare IVA, IRAP o Mod. 770;
- dichiarazioni da presentare per conto di deceduti.
Dichiarazione congiunta
La dichiarazione congiunta è ammessa se entrambi i coniugi possiedono solo redditi compatibili con il 730 e almeno uno dei due può usarlo. Se entrambi hanno i requisiti, possono presentarla congiuntamente al sostituto di uno dei due oppure a CAF/professionista. Non è ammessa in caso di dichiarazione per incapaci/minori o di decesso di uno dei coniugi prima della presentazione.
Termini di presentazione e assistenza fiscale
I termini sono:
- 30 aprile 2014 se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
- 31 maggio 2014 se presentato a CAF o professionista abilitato.
I sostituti devono rilasciare la ricevuta di presentazione della dichiarazione e della busta 730-1. I CAF/professionisti devono consegnare il prospetto di liquidazione entro il 15 giugno 2014, mentre il sostituto entro il 31 maggio 2014.
Liquidazione, rimborsi, trattenute e controlli preventivi
Dal mese di luglio 2014, oppure da agosto/settembre per i pensionati, il sostituto effettua i rimborsi o le trattenute relative a saldo, primo acconto e addizionali. Le somme di importo pari o inferiore a 12 euro non vengono versate o rimborsate singolarmente.
È evidenziato che, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro e in presenza di particolari situazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi entro dicembre o entro sei mesi dalla trasmissione del modello, se successiva al 30 giugno.
A novembre viene effettuata la trattenuta della seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca. Entro il 30 settembre il contribuente può chiedere per iscritto al sostituto di ridurre o non effettuare il secondo acconto.
Presentazione senza sostituto e rimborso/versamento
Per i contribuenti senza sostituto d’imposta:
- se emerge un debito, il CAF/professionista trasmette la delega F24 telematicamente oppure la consegna al contribuente che provvede al pagamento;
- se emerge un credito, il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con accredito su IBAN se comunicato, oppure con altri strumenti in base all’importo.
Rettifica e dichiarazione integrativa
Le istruzioni distinguono tra:
- rettifica del modello 730 da richiedere al soggetto che ha prestato assistenza fiscale;
- integrazione del modello 730 quando l’errore produce maggiore credito, minore debito o imposta invariata, con possibilità di presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre con codici 1, 2 o 3;
- utilizzo del Modello Unico quando l’errore produce minore credito o maggior debito, con termini di correzione e ravvedimento operoso;
- indicazione che la dichiarazione integrativa non sospende le procedure già avviate con il 730 originario.
Quadri da presentare in aggiunta al 730
Devono essere presentati anche:
- il quadro RM del Modello Unico per specifici redditi di capitale estero, interessi, TFR da non sostituti, proventi da depositi di garanzia e noleggio occasionale di imbarcazioni;
- il quadro RT per plusvalenze finanziarie e relative rivalutazioni;
- il modulo RW per investimenti e attività estere, immobili esteri e relative imposte IVIE/IVAFE.
Quadro A – Redditi dei terreni
Il quadro A distingue tra reddito dominicale e agrario. Le istruzioni precisano:
- chi deve compilare il quadro: proprietari, titolari di diritti reali, affittuari, conduzione associata, soci di società semplici e partecipanti a imprese familiari agricole;
- quali terreni non vanno dichiarati o vanno indicati nel quadro D;
- come trattare i terreni non affittati, quelli esenti IMU e quelli per i quali l’IMU non è dovuta;
- le regole di rivalutazione dell’80% sul dominicale e del 70% sull’agrario, con ulteriore rivalutazione del 15% o del 5% per coltivatori diretti e IAP;
- i codici da indicare in colonna 2 per il titolo, colonna 7 per casi particolari e colonna 9 per l’IMU non dovuta;
- l’obbligo di barrare la casella in colonna 10 per i coltivatori diretti o IAP.
Sono richiamate anche le agevolazioni per l’imprenditoria giovanile in agricoltura e le attività agricole rilevanti ai fini del reddito agrario.
Quadro B – Redditi dei fabbricati
Il quadro B disciplina la dichiarazione dei fabbricati situati in Italia, compresa l’abitazione principale. Le istruzioni trattano:
- immobili abitativi, pertinenze, locazioni a canone libero e concordato, regime della cedolare secca;
- immobile tenuto a disposizione, comodato, immobili condominiali e fabbricati all’estero o non dichiarabili nel quadro B;
- casi in cui l’IMU sostituisce l’IRPEF e casi in cui il reddito è imponibile al 50% perché l’immobile si trova nello stesso comune dell’abitazione principale;
- aliquote e modalità della cedolare secca, con aliquota ordinaria del 21% e agevolata del 15% per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
- codici di utilizzo da indicare in colonna 2, canone in colonna 5 e colonna 6, casi particolari in colonna 7 e casi particolari IMU in colonna 12;
- obbligo di compilazione della sezione II per i contratti di locazione in specifiche ipotesi.
Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il quadro C comprende:
- redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati;
- altri redditi assimilati con detrazioni non rapportate al periodo;
- ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale;
- contributo di solidarietà.
Le istruzioni precisano:
- quali codici utilizzare in colonna 1 dei righi C1-C3;
- la disciplina dei compensi per lavori socialmente utili, compresi i casi agevolati e ordinari;
- l’agevolazione per il rientro in Italia dei lavoratori e dei docenti/ricercatori, con codice 1 o 2;
- il rigo C4 per le somme per incremento della produttività, con gestione dell’imposta sostitutiva o della tassazione ordinaria;
- il rigo C5 per il periodo di lavoro e pensione;
- il rigo C14 per il contributo di solidarietà trattenuto.
Quadro D – Altri redditi
Il quadro D è diviso in due sezioni:
- sezione I: redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi;
- sezione II: redditi soggetti a tassazione separata.
Sono indicate le regole per:
- utili e proventi equiparati, con codici di reddito e criteri di imponibilità;
- altri redditi di capitale, compresi interessi, rendite, proventi da gestione patrimoniale, mutui e proventi sostitutivi;
- redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo;
- redditi diversi, incluse plusvalenze, locazioni estere, attività occasionali e redditi da noleggio occasionale di imbarcazioni;
- redditi percepiti da eredi e legatari (rigo D6);
- imposte e oneri rimborsati nel 2013 e altri redditi soggetti a tassazione separata (rigo D7).
Quadro E – Oneri e spese: struttura generale
Il quadro E raccoglie spese e oneri deducibili o detraibili, suddivisi in:
- sezione I: spese con detrazione del 19% o 24%;
- sezione II: oneri deducibili dal reddito complessivo;
- sezione III-A, III-B e III-C: recupero del patrimonio edilizio, dati catastali e arredo immobili ristrutturati;
- sezione IV: risparmio energetico;
- sezione V: canoni di locazione;
- sezione VI: altre detrazioni.
Le istruzioni spiegano il principio generale di detrazione e deduzione, l’incapienza, le spese sostenute per familiari a carico o non a carico, per gli eredi e per i soci di società semplici.
Sezione I del quadro E – Spese detraibili al 19% o 24%
Sono dettagliate le spese ammesse, tra cui:
- spese sanitarie, spese per patologie esenti, per familiari non a carico e per persone con disabilità;
- interessi passivi sui mutui per abitazione principale e altri mutui;
- premi assicurativi vita/infortuni/non autosufficienza;
- spese di istruzione, funebri, assistenza personale, attività sportive per ragazzi, intermediazione immobiliare, asili nido, canoni di locazione studenti universitari;
- erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità, società sportive dilettantistiche, mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, attività culturali e artistiche, enti dello spettacolo, fondazioni musicali, beni soggetti a vincolo, scuole e università, fondo ammortamento titoli di Stato, ONLUS e partiti/movimenti politici.
Per molte voci sono riportati limiti di spesa e condizioni, ad esempio:
- spese sanitarie: franchigia di 129,11 euro e possibilità di rateizzazione oltre 15.493,71 euro;
- spese sanitarie per familiari non a carico: limite massimo di 6.197,48 euro;
- spese per veicoli per disabili: limite di 18.075,99 euro;
- cani guida: detrazione forfetaria e possibilità di rateazione;
- spese sportive ragazzi: limite per ragazzo di 210 euro;
- spese di intermediazione immobiliare: limite di 1.000 euro;
- canoni studenti universitari fuori sede: limite di 2.633 euro;
- erogazioni liberali ONLUS/partiti: aliquota al 24% con limiti specifici.
Sezione II del quadro E – Oneri deducibili
Sono illustrati i principali oneri deducibili:
- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari;
- assegno periodico al coniuge;
- contributi per addetti ai servizi domestici e familiari;
- erogazioni liberali a istituzioni religiose entro 1.032,91 euro;
- spese mediche e di assistenza specifica per disabili;
- altri oneri deducibili (codici 1-6), tra cui contributi ai fondi sanitari integrativi, ONG, ONLUS, università e enti di ricerca, somme restituite e altri oneri specifici;
- contributi alla previdenza complementare (righi E27-E31), con limiti differenziati per lavoratori ordinari, di prima occupazione, fondi in squilibrio e dipendenti pubblici.
Sono precisati i limiti quantitativi principali, in particolare 5.164,57 euro per la previdenza complementare ordinaria, 3.615,20 euro per i fondi sanitari integrativi, e regole specifiche per i dipendenti pubblici e per le spese sostenute per familiari a carico.
Sezione III-A e III-B del quadro E – Recupero del patrimonio edilizio
Le istruzioni illustrano la detrazione per interventi di recupero edilizio, con disciplina applicabile a regime dal 2012 e aliquote storiche 36%, 41%, 50% e 65% in base al periodo e alla tipologia di intervento.
Sono ammesse, tra le altre:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- interventi su parti comuni;
- interventi antisismici nelle zone ad alta pericolosità;
- acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati;
- interventi sui boschi dal 2004 al 2006.
Sono indicati:
- i limiti massimi di spesa di 48.000 e 96.000 euro a seconda del periodo;
- la ripartizione in 10 rate, o in 5/3 rate per interventi precedenti;
- la possibilità di trasferimento della detrazione in caso di vendita, donazione o successione;
- gli adempimenti documentali: bonifico, dati catastali, estremi catastali, titolo di detenzione, comunicazione al Centro Operativo di Pescara per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, conservazione di fatture, ricevute e delibere condominiali.
La sezione III-B richiede i dati catastali identificativi dell’immobile e altri dati per fruire della detrazione.
Sezione III-C del quadro E – Arredo di immobili ristrutturati
È riconosciuta la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione. La spesa deve essere sostenuta dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, entro il limite di 10.000 euro, ripartito in 10 rate annuali.
Sono dettagliati i beni ammessi, le modalità di pagamento consentite, i documenti da conservare e la necessità che la data di inizio lavori sia antecedente alle spese di arredo.
Sezione IV del quadro E – Risparmio energetico
Le spese per interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti danno diritto a detrazione del 55% o del 65% in funzione della data di sostenimento, con aliquota maggiorata dal 6 giugno 2013.
Sono descritte quattro tipologie di intervento:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi sull’involucro;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Sono riportati i limiti massimi di spesa e le condizioni documentali, tra cui:
- bonifico parlante;
- asseverazione tecnica;
- attestato di certificazione o qualificazione energetica;
- scheda informativa da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- conservazione di fatture, bonifici, delibere condominiali e dichiarazioni del possessore quando il detentore sostiene le spese.
Sezione V del quadro E – Detrazioni per canoni di locazione
Sono previste detrazioni per:
- inquilini di abitazioni principali;
- contratti convenzionali;
- giovani tra 20 e 30 anni per l’abitazione principale;
- lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Le istruzioni specificano per ciascun caso:
- codici da indicare in colonna 1;
- giorni di spettanza;
- percentuale di detrazione;
- condizioni soggettive e oggettive;
- durata massima della detrazione per i giovani e per i lavoratori trasferiti.
Sezione VI del quadro E – Altre detrazioni
Sono disciplinate altre detrazioni, tra cui:
- mantenimento dei cani guida, con detrazione forfetaria di 516,46 euro;
- spese per mobili, elettrodomestici, TV e computer del 2009, con ultima rata di detrazione;
- ulteriori detrazioni collegate a specifiche erogazioni o fattispecie.
Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati
Il quadro F raccoglie:
- acconti IRPEF, addizionali e cedolare secca per il 2013;
- altre ritenute subite;
- eccedenze risultanti da precedenti dichiarazioni;
- ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali;
- misura degli acconti per il 2014 e rateazione del saldo 2013;
- soglie di esenzione dell’addizionale comunale;
- dati per il modello 730 integrativo;
- altri dati come il pignoramento presso terzi.
Sono specificati i codici tributo, le colonne da compilare e la ripartizione tra dichiarante e coniuge in caso di dichiarazione congiunta.
Quadro G – Crediti d’imposta
Il quadro G comprende:
- credito per riacquisto della prima casa;
- credito per canoni di locazione non percepiti;
- credito per reintegro anticipazioni sui fondi pensione;
- credito per redditi prodotti all’estero;
- credito per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- credito per incremento dell’occupazione;
- credito per mediazioni civili e commerciali.
Le istruzioni precisano limiti, condizioni, documentazione e modalità di utilizzo, inclusa la compensazione con F24 o il riporto nelle dichiarazioni successive.
Quadro I – Imposte da compensare
Il quadro I consente di utilizzare il credito risultante dal 730/2014 in compensazione con il modello F24 per pagare IMU e altre imposte. È indicato che:
- il credito può essere destinato alla compensazione totale o parziale;
- se si opta per la compensazione, il rimborso corrispondente non sarà erogato dal sostituto;
- per crediti superiori a 15.000 euro è richiesto il visto di conformità;
- in dichiarazione congiunta ciascun coniuge gestisce autonomamente il proprio credito;
- nel 730 integrativo occorre tener conto del credito già eventualmente utilizzato.
Firma della dichiarazione e numero dei modelli
Il riquadro finale richiede:
- l’indicazione del numero dei modelli compilati;
- l’eventuale richiesta di essere informati dal CAF/professionista sulle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate;
- la sottoscrizione del contribuente.
Appendice: definizioni, tabelle e approfondimenti
L’appendice include numerosi chiarimenti e tabelle, tra cui:
- definizioni e abbreviazioni;
- condizioni per essere considerati residenti in Italia;
- compensi per attività sportive dilettantistiche;
- proventi sostitutivi e interessi;
- redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito;
- sanzioni;
- società semplici e imprese familiari in agricoltura;
- agevolazioni per imprenditoria giovanile in agricoltura;
- attività agricole rilevanti;
- variazioni di coltura dei terreni;
- lottizzazione;
- immobili inagibili;
- mutuo ipotecario per costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
- indennità di esproprio;
- credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti;
- comuni ad alta densità abitativa;
- eccedenze dalla precedente dichiarazione;
- eventi eccezionali;
- rinegoziazione del mutuo;
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- spese sanitarie e spese sanitarie per persone con disabilità;
- stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero;
- utili e proventi equiparati prodotti all’estero;
- Veneto e addizionale regionale in casi particolari.
Sono inoltre presenti:
- tabelle di calcolo dell’IRPEF e delle detrazioni per canoni di locazione, coniugi, figli e altri familiari;
- tabella delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati;
- tabella delle aliquote convenzionali massime sui dividendi esteri;
- tabella dei codici Stato estero;
- tabella dei codici catastali comunali, estesa a tutti i Comuni italiani.
Scadenze riassuntive dell’assistenza fiscale
Le tabelle finali sintetizzano le scadenze:
- entro il 28 febbraio 2014: consegna della certificazione unica dei redditi e delle ritenute;
- entro il 30 aprile 2014: presentazione del 730 al sostituto d’imposta;
- entro il 31 maggio 2014: presentazione del 730 a CAF/professionista o ricezione della copia elaborata, a seconda del canale;
- entro il 15 giugno 2014: consegna del prospetto di liquidazione da parte di CAF/professionista;
- da luglio 2014, o agosto/settembre per i pensionati: rimborsi e trattenute;
- entro il 30 settembre 2014: comunicazione per ridurre o annullare il secondo acconto IRPEF;
- entro il 25 ottobre 2014: presentazione del 730 integrativo;
- entro il 10 novembre 2014: consegna del 730 integrativo e del relativo prospetto;
- entro il 30 giugno 2014: trasmissione telematica delle dichiarazioni predisposte.
Entrata in vigore e pubblicazione
Il provvedimento è datato Roma, 15 gennaio 2014, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
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