Provvedimento del 15/01/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento accerta la decadenza dell’autorizzazione del CAF DI BASE srl all’assistenza fiscale, con cancellazione dall’Albo dei CAF per dipendenti e pensionati, e revoca dell’abilitazione Entratel. La misura deriva dalla mancata regolarizzazione di violazioni su polizza assicurativa, requisiti soggettivi e privacy, nonché dalla mancata prova del requisito dei 50.000 aderenti. È indicato che la revoca di Entratel produce effetti dal 31° giorno dopo la notifica e che il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni.
Decadenza autorizzazione CAF DI BASE srl e revoca Entratel
Decadenza dell’autorizzazione del CAF DI BASE srl e revoca di Entratel
Il documento dispone la decadenza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale del CAF DI BASE srl e, come conseguenza, la revoca dell’abilitazione al servizio telematico "Entratel". Il provvedimento è adottato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Lazio e riguarda il CAF operante per lavoratori dipendenti e pensionati.
Soggetto interessato e vicenda societaria
Il destinatario del provvedimento è il CAF DI BASE srl, con sede legale in Roma, via dell’Aeroporto 129, codice fiscale e partita IVA 05926461004, legalmente rappresentato da Angelo Fascetti, nato a L’Aquila il 27/06/1947 e residente in Roma, via dei Virgulti 34. La società è stata costituita il 25/01/2000 a Roma con atto pubblico notarile ed era originariamente partecipata da:
- Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base (Federazione nazionale RdB), per il 90% delle quote;
- Rappresentanza Sindacale di Base lavoratori Protezione Civile (RdB Protezione Civile), per il 10% delle quote. Con atto privato autenticato del 06/04/2001, le quote sono state cedute interamente alla Confederazione Unitaria di Base, che risulta quindi socio unico.
Autorizzazione originaria e attività accertativa
Il CAF era stato autorizzato allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale con Decreto del Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio del 30/03/2000, pubblicato in G.U. il 21/04/2000, ed era iscritto al n. 47 dell’Albo dei Centri autorizzati di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. Nel processo verbale di constatazione del 14 marzo 2012, l’Ufficio Audit Esterno ha verificato:
- la sussistenza dei requisiti per il corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale;
- la corretta trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli anni d’imposta 2007 e 2008;
- il rispetto degli obblighi in materia di privacy. Nel verbale si dà atto che il CAF DI BASE srl aveva cessato la normale attività di assistenza fiscale dal 2010, a seguito di controversie interne alla Confederazione che lo aveva costituito.
Irregolarità riscontrate
L’Ufficio ha contestato e ritenuto non regolarizzate le seguenti violazioni:
- mancata sottoscrizione della garanzia a favore degli utenti per il risarcimento dei danni eventualmente causati dall’assistenza fiscale, in violazione dell’art. 6 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
- mancanza dell’attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, in violazione dell’art. 8 del D.M. 164/99;
- mancanza dei requisiti in capo ai responsabili dell’assistenza fiscale, richiamati anche con riferimento all’art. 4 del D.M. 31 luglio 1998;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza e sicurezza dei dati personali, in relazione all’art. 11 del decreto 31 luglio 1998 e all’art. 5 del provvedimento 10 giugno 2009.
Ragioni della decadenza
Il provvedimento evidenzia che il CAF non ha rinnovato la polizza assicurativa, scaduta nel marzo 2011, in violazione dell’art. 6 del D.M. 164/99. Inoltre:
- non è stato prodotto alcun documento che attesti l’assenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale per i responsabili dell’assistenza fiscale;
- non è stata fornita documentazione sui requisiti soggettivi dei componenti del CdA;
- la cessazione di fatto dell’attività dal 2010 e l’assenza di una struttura operativa rendono carenti i presidi organizzativi e gestionali richiesti dalla disciplina sulla riservatezza e sicurezza dei dati.
Le violazioni degli articoli 6 e 8 del D.M. 164/99 sono qualificate come particolarmente gravi e, non essendo state regolarizzate nei termini assegnati ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, comportano la decadenza dall’autorizzazione.
Requisito dei 50.000 aderenti
Il provvedimento rileva anche la mancata dimostrazione del requisito soggettivo dei cinquantamila aderenti, previsto dall’art. 32, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 241. Il CAF non ha documentato l’esistenza di tale requisito in capo alla Confederazione Unitaria di Base, unico socio costituente. Il documento precisa che tale requisito deve sussistere al momento della richiesta di autorizzazione e permanere per tutta la vita del CAF.
Effetti del provvedimento
In conseguenza della decadenza:
- la società è cancellata dall’Albo nazionale dei CAF per lavoratori dipendenti e pensionati;
- è vietato utilizzare l’acronimo "CAF" o la locuzione "Centro di Assistenza Fiscale" dalla data del provvedimento di accertamento della decadenza, in forza dell’art. 9, comma 3, del D.M. 164/1999;
- viene revocata l’abilitazione al servizio telematico Entratel, rilasciata il 14/03/2002 con busta di tipo A n. 91316595, quale utente di tipo D10 (CAAF Dipendenti).
Decorrenza della revoca di Entratel e obblighi residui
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la revoca di Entratel ha effetto dal 31° giorno successivo alla notificazione del provvedimento. Entro tale termine l’utente deve completare l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente copia sottoscritta con l’impegno alla trasmissione telematica; in caso di mancato invio, restano a carico dell’utente le sanzioni per omessa presentazione.
Notifica, pubblicazione e impugnazione
Il provvedimento:
- è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;
- è notificato al CAF DI BASE srl presso la sede legale di Roma;
- in caso di esito negativo della notifica, è notificato al legale rappresentante presso il domicilio fiscale;
- è trasmesso via PEC agli uffici centrali competenti dell’Agenzia delle Entrate.
È ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notificazione davanti al TAR Lazio, ai sensi del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). L’ufficio competente per eventuale riesame o informazioni è la Direzione Regionale del Lazio – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi, con indirizzo PEC dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama, tra gli altri:
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
- Decreto dirigenziale MEF 31 luglio 1998;
- Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 settembre 2006;
- Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 10 giugno 2009;
- L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
- L. 27 luglio 2000, n. 212;
- ulteriori riferimenti organizzativi relativi all’Agenzia delle Entrate e alla sua struttura.
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