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Provvedimento

Provvedimento del 15/01/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento approva le nuove istruzioni per la compilazione della comunicazione annuale dati IVA, da utilizzare dall’anno d’imposta 2013, sostituendo quelle del 2013. Disciplina chi è tenuto all’adempimento, le esclusioni, le modalità e i termini di invio telematico, i casi particolari (gruppi, contabilità separata, operazioni straordinarie, soggetti non residenti) e le regole di compilazione dei righi del modello.

Istruzioni per la comunicazione annuale dati IVA 2013

Istruzioni per la comunicazione annuale dati IVA

Il documento approva le istruzioni aggiornate per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA, da utilizzare per l’indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente. Le nuove istruzioni sostituiscono quelle del provvedimento del 15 gennaio 2013 e si applicano dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2013.

Finalità e inquadramento normativo

La comunicazione annuale dati IVA è prevista dall’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno. Il documento chiarisce che l’adempimento è finalizzato a riportare i dati sintetici necessari al calcolo dell’IVA dovuta o a credito, senza valenza di dichiarazione annuale vera e propria. Viene inoltre richiamato l’adeguamento delle istruzioni alla normativa introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di fatturazione per operazioni territorialmente non rilevanti ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.

Soggetti tenuti e soggetti esclusi

In linea generale sono tenuti alla presentazione i titolari di partita IVA obbligati alla dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non sono tenuti alle liquidazioni periodiche. Restano esclusi diversi soggetti, tra cui:

  • i contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale IVA per operazioni esclusivamente esenti o per altre specifiche ipotesi previste;
  • i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, con volume d’affari non superiore a 7.000 euro;
  • gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e attività assimilate esonerati ex art. 74;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;
  • alcuni soggetti passivi residenti in altri Stati membri UE che nell’anno hanno svolto solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di imposta;
  • i soggetti che hanno optato per il regime della legge n. 398/1991 per i proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea identificati ai fini IVA in Italia per servizi elettronici;
  • gli enti pubblici e altri soggetti elencati nell’art. 74 del TUIR;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • le persone fisiche con volume d’affari pari o inferiore a 25.000 euro;
  • le persone fisiche nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio.

Per la verifica del volume d’affari, il contribuente deve considerare l’ammontare complessivo di tutte le attività svolte, anche in contabilità separate.

Natura dell’adempimento e regime sanzionatorio

La comunicazione ha natura di comunicazione di dati e notizie e non di dichiarazione. Per questo non si applicano le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione né il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. L’omissione o l’invio con dati incompleti o inesatti comporta invece la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 richiamato dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998. Non essendo possibile rettificare o integrare una comunicazione già inviata, la sistemazione definitiva dei dati avviene nella dichiarazione annuale IVA.

Modello, reperibilità e trasmissione

La comunicazione deve essere redatta utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il modello e le istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e possono essere stampati in bianco e nero, rispettando le caratteristiche tecniche previste. La presentazione è esclusivamente telematica.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione deve essere trasmessa entro il mese di febbraio di ciascun anno; se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione può avvenire:

  • direttamente dal contribuente;
  • tramite intermediari abilitati;
  • per le società del gruppo, tramite altra società appartenente al medesimo gruppo.

I soggetti che inviano direttamente devono usare Entratel o Fisconline secondo le condizioni previste. I soggetti diversi dalle persone fisiche operano tramite gestori incaricati; per i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA è richiamato l’uso di Entratel.

Intermediari abilitati e società del gruppo

Gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 devono trasmettere per via telematica, con Entratel, sia le comunicazioni predisposte per conto del contribuente sia quelle predisposte dal contribuente per le quali abbiano assunto l’impegno alla trasmissione. Il documento elenca le categorie professionali e associative abilitate, tra cui commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, revisori, CAF, associazioni di categoria, consulenti fiscali e altri soggetti individuati dalla normativa.

Le società appartenenti a gruppi possono trasmettere le comunicazioni delle altre società del gruppo esclusivamente tramite Entratel. Il documento definisce i criteri di appartenenza al gruppo, richiama le ipotesi di controllo e la disciplina applicabile alle società tenute al bilancio consolidato. È inoltre previsto che società del gruppo possano operare come rappresentanti fiscali di società estere e che l’impegno alla trasmissione sia assunto nei confronti del cliente.

Adempimenti dell’intermediario e prova di presentazione

L’intermediario o la società del gruppo devono:

  • rilasciare al dichiarante, al momento della ricezione o dell’assunzione dell’incarico, l’impegno a trasmettere la comunicazione, con indicazione se il modello è già compilato o deve essere predisposto dall’intermediario;
  • riportare l’impegno, con data, firma e codice fiscale, nel riquadro apposito del frontespizio;
  • consegnare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine di presentazione, l’originale della comunicazione trasmessa, sottoscritta dal contribuente, e la ricevuta dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione;
  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Per i documenti informatici tributarmente rilevanti si richiamano le regole di conservazione previste dal D.M. 23 gennaio 2004 e dalla delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, con memorizzazione su supporto informatico, garanzia di leggibilità, ordine cronologico, continuità per periodo d’imposta e funzioni di ricerca e estrazione, fino a firma elettronica e marca temporale.

Ricevute e tempestività dell’invio

La ricevuta di avvenuta presentazione è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio e può essere consultata nella sezione “Ricevute” del sito dei servizi telematici. La ricevuta può essere richiesta in qualsiasi momento presso qualunque ufficio dell’Agenzia. Sono considerate tempestive anche le comunicazioni inviate nei termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Abilitazione, accesso e assistenza ai servizi Entratel e Fisconline

Il documento dettaglia le modalità di abilitazione e utilizzo dei servizi Entratel e Fisconline.

Per Entratel, l’abilitazione richiede:

  • pre-iscrizione online;
  • stampa dell’esito della pre-iscrizione;
  • compilazione della domanda di abilitazione;
  • presentazione della domanda all’ufficio competente.

L’accesso può avvenire via Internet o tramite rete privata virtuale. È prevista la generazione dell’“ambiente di sicurezza”, consistente nelle credenziali e nelle coppie di chiavi pubblica e privata per firma elettronica qualificata e cifratura dei file.

Per Fisconline, l’abilitazione può essere richiesta online, telefonicamente o presso un ufficio. L’accesso avviene tramite codice fiscale e password, con utilizzo del PIN per alcune funzioni. La password deve essere sostituita al primo accesso e poi ogni 90 giorni; le utenze inattive sono disabilitate automaticamente al 31 dicembre del secondo anno successivo all’ultimo utilizzo.

Sono indicati anche i servizi di assistenza online e telefonica per Entratel e Fisconline, con relativi numeri e orari di disponibilità.

Casi particolari di presentazione

Il documento disciplina varie ipotesi particolari.

Per le società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo, ciascun soggetto presenta un modello autonomo riferito ai propri dati; la controllante indica solo la propria attività.

Per i contribuenti con contabilità separate, va presentato un unico modello riepilogativo di tutte le attività, salvo che una delle attività sia esonerata dalla dichiarazione annuale e quindi esclusa anche dalla comunicazione.

Per le operazioni straordinarie o altre trasformazioni soggettive, la regola varia in base all’estinzione o meno del dante causa e alla cessione del debito o credito IVA. In caso di estinzione del soggetto dante causa, l’avente causa deve presentare due comunicazioni distinte: una per le proprie operazioni e una per quelle del soggetto estinto fino all’ultima liquidazione precedente l’operazione. Se il dante causa non si estingue, l’adempimento è assolto dal soggetto avente causa solo nei casi di trasferimento del debito o credito IVA; altrimenti ciascun soggetto presenta la propria comunicazione. In caso di successione ereditaria, la comunicazione è presentata dagli eredi per l’intero anno d’imposta.

Per i soggetti non residenti, il documento distingue tra rappresentante fiscale, identificazione diretta e stabile organizzazione in Italia. In presenza di rappresentante fiscale, questi presenta la comunicazione con codice carica 6. I non residenti identificati direttamente presentano la comunicazione per le operazioni effettuate. Se un soggetto non residente ha operato sia tramite rappresentante fiscale sia tramite identificazione diretta nello stesso anno, va presentata un’unica comunicazione dal soggetto operante alla data di presentazione. In presenza di stabile organizzazione in Italia, la comunicazione riguarda le operazioni a essa imputabili e deve essere presentata con codice carica 1; le operazioni della casa madre confluiscono nella posizione IVA della stabile organizzazione.

Modalità di compilazione del modello

Il modello è composto da due facciate: una con l’informativa privacy e una con i dati identificativi del contribuente e le sezioni del modello. Devono sempre essere compilati i campi identificativi del contribuente.

Sezione I – Dati generali

Devono essere indicati:

  • l’anno di imposta;
  • la partita IVA;
  • il codice attività prevalente;
  • l’eventuale presenza di contabilità separate;
  • l’eventuale appartenenza a un gruppo IVA/liquidazione IVA di gruppo;
  • l’eventuale verificarsi di eventi eccezionali che sospendono gli adempimenti.

Il riquadro del dichiarante si compila solo se il firmatario è diverso dal contribuente, indicando codice fiscale, codice carica e, se del caso, il codice fiscale della società dichiarante. Viene riportata la tabella dei codici carica, con i principali ruoli: rappresentante legale, rappresentante di minore o incapace, custode o amministratore giudiziario, rappresentante fiscale, erede, liquidatore e soggetto subentrante in operazioni straordinarie.

Sezione II – Dati relativi alle operazioni effettuate

Gli importi vanno indicati in euro, con arrotondamento per eccesso o difetto in base alla frazione decimale, tenendo conto delle variazioni ex art. 26.

Per i contribuenti con liquidazioni trimestrali o con contabilità affidata a terzi, i dati devono comunque riferirsi a tutte le operazioni effettuate nell’anno.

Per chi applica regimi speciali di determinazione dell’imposta, l’IVA esigibile e detratta va indicata secondo le regole del regime applicato; nei regimi senza detrazione, il rigo dedicato alla detrazione non va compilato.

Sono descritti i righi principali:

  • CD1: operazioni attive complessive, non imponibili, esenti, cessioni intracomunitarie e cessioni di beni strumentali;
  • CD2: acquisti e importazioni complessivi, non imponibili, esenti, acquisti intracomunitari e beni strumentali;
  • CD3: importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana per oro, prodotti semilavorati in oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, con distinzione tra imponibile e imposta;
  • i relativi importi di tali operazioni devono essere inclusi anche nei righi CD4 e CD5, secondo la natura dell’imposta esigibile e detraibile.

Il documento precisa inoltre che le operazioni non soggette per mancanza del presupposto territoriale devono essere incluse nel rigo CD1 quando è obbligatoria la fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis.

Sezione III – Determinazione dell’IVA dovuta o a credito

La sezione riepiloga la determinazione dell’IVA a debito o a credito sulla base dell’IVA esigibile e detratta.

In particolare:

  • CD4: IVA esigibile relativa alle operazioni del periodo o divenute esigibili nel periodo;
  • CD5: IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione;
  • CD6, campo 1: IVA a debito, pari alla differenza tra CD4 e CD5;
  • CD6, campo 2: IVA a credito, pari alla differenza tra CD5 e CD4.

Le particolari operazioni per cui l’imposta è dovuta dal cessionario o da soggetti operanti in specifici settori devono essere considerate nei righi CD4 e CD5 come rispettivamente esigibile e detraibile.

Firma e impegno alla trasmissione telematica

La comunicazione deve essere firmata dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da altro soggetto dichiarato nella tabella dei codici carica.

Il riquadro dell’“impegno alla presentazione telematica” è riservato all’intermediario che trasmette la comunicazione e deve contenere il codice fiscale dell’intermediario, l’eventuale numero di iscrizione all’albo per i CAF e la data di assunzione dell’impegno. Deve inoltre essere barrata l’apposita casella per indicare se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente o dall’intermediario stesso.

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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