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Sentenza

Sentenza n. 2909/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 211/2025, depositata il 17.01.2025

Giustizia amministrativa202504087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 211/2025, che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 211/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione e il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute. L'azione non comprendeva le spese di lite della sentenza civile, distratte in favore del difensore. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione del titolo. La ricorrente aveva inoltre richiesto una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e che l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il giudice ha escluso la penalità di mora richiesta dalla ricorrente, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in ragione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni deve essere decorso prima di poter promuovere l'azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi sulla condanna dell'amministrazione; il riferimento normativo non è espressamente riportato nel testo, ma è implicato dalla natura del giudizio.

Massime di principio

  • L'inottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non abbia effettuato neppure pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'an e del quantum del credito, unitamente all'assenza di prova dell'adempimento, consente di accertare l'inottemperanza al titolo giudiziale.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività commissariale.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato del titolo e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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