Sentenza n. 25/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Bologna numero di repertorio DC/2019/92, pubblicata in data 11 settembre 2019, avente ad oggetto «recepimento della disciplina in materia di contributo di costruzione di cui alla delibera dell’assemblea legislativa regionale n. 186/2018 ed in esecuzione dell’atto di coordinamento tecnico di cui alla delibera di giunta regionale 624/2019», nonché dell’Allegato 1 alla predetta deliberazione di Consiglio recante «Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione» nonché dell’Allegato 2 alla predetta deliberazione di Consiglio recante «Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento» nonché dell’Allegato 3 alla predetta deliberazione di Consiglio recante «Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione» nonché dell’Allegato 4 alla predetta deliberazione di Consiglio recante «Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali»; - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Bologna numero di repertorio DC/2019/94, pubblicata in data 11 settembre 2019, avente ad oggetto «aggiornamento delle schede tecniche di dettaglio ai sensi dell’art. 2 comma 4 del regolamento urbanistico edilizio (RUE) approvate con deliberazione consiliare p.g. n. 78437/2015 e aggiornate con deliberazione consiliare p.g. n. 98332/2018», nonché de «l’aggiornamento delle Schede tecniche di dettaglio, complemento del RUE per la disciplina degli interventi sugli edifici, il cui testo coordinato, con evidenziate le modifiche secondo la legenda riportata, è allegato quale parte integrante» della predetta deliberazione di Consiglio, nonché de la «relazione illustrativa» allegata alla predetta deliberazione di Consiglio comunale; − di ogni atto presupposto, connesso e in esecuzione degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio comunale di Bologna n. 92/2019, sul recepimento della disciplina regionale del contributo di costruzione, e n. 94/2019, sull’aggiornamento delle schede tecniche del RUE in materia di requisiti di illuminamento e ventilazione nei cambi d’uso verso la residenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato con ricorso cumulativo le deliberazioni comunali n. 92/2019 e n. 94/2019. Quanto alla deliberazione n. 92/2019, hanno dedotto: violazione dei principi di partecipazione, trasparenza e completezza dell’istruttoria per il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria; illegittimità dell’aumento del 15% dei valori degli oneri di urbanizzazione U1 e U2 per le funzioni di commercio al dettaglio e artigianato di servizio, per violazione della disciplina regionale, carenza di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento; carenza di istruttoria e motivazione per il mancato esercizio delle facoltà comunali di ulteriore riduzione del contributo di costruzione. Quanto alla deliberazione n. 94/2019, hanno contestato le previsioni che imponevano, nei cambi di destinazione d’uso verso la residenza, requisiti di illuminamento naturale e ventilazione analoghi a quelli della nuova costruzione. Sono stati dedotti violazione della normativa statale e regionale edilizia e urbanistica, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e semplificazione, degli artt. 2, 3, 42 e 117 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché lesione dell’affidamento e sostanziale compressione delle facoltà dominicali. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire, l’improcedibilità parziale per la sopravvenuta sostituzione del RUE e delle schede tecniche con il nuovo PUG e il nuovo RE, e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non necessario definire le questioni preliminari relative alla legittimazione delle associazioni e all’ammissibilità del ricorso cumulativo, poiché il ricorso era comunque in parte manifestamente infondato e in parte improcedibile. Quanto alla deliberazione n. 92/2019, ha respinto il primo motivo perché l’atto, avente natura di atto amministrativo generale, è sottratto alla partecipazione procedimentale ai sensi dell’art. 13 l. 241/1990. Ha respinto anche la censura sull’aumento del 15% degli oneri U1 e U2, ritenendo che la modulazione degli oneri costituisca strumento delle politiche insediative locali e che l’istruttoria e la motivazione possano risultare dal coordinamento tra la deliberazione impugnata e gli strumenti di pianificazione urbanistica generale. Nel caso concreto, l’aumento, limitato al commercio al dettaglio e all’artigianato di servizio e non applicato alla residenza, è stato giudicato coerente con gli obiettivi pianificatori comunali. È stato respinto anche il motivo relativo al mancato esercizio delle ulteriori facoltà di riduzione, poiché tali riduzioni erano facoltative: deve essere motivata la scelta di applicarle, non la mera conferma dei valori regionali. Quanto alla deliberazione n. 94/2019, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio il Comune aveva approvato il nuovo PUG e il nuovo RE, contenenti previsioni identiche su illuminamento e ventilazione, senza che tali nuovi strumenti fossero impugnati. Il TAR ha escluso che si trattasse di atti meramente confermativi, rilevando la presenza di una nuova istruttoria, di una nuova ponderazione degli interessi e di una nuova determinazione degli obiettivi edilizio-urbanistici. Pertanto, un eventuale annullamento della deliberazione n. 94/2019 non avrebbe procurato alle ricorrenti alcuna utilità. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 13 l. 241/1990
Gli atti amministrativi generali non sono soggetti alle disposizioni sulla partecipazione procedimentale; pertanto il Comune non era tenuto a coinvolgere le associazioni di categoria nell’adozione della deliberazione generale sul contributo di costruzione.
l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
La legge regionale persegue il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione dei territori urbanizzati e costituisce il quadro normativo degli strumenti urbanistici e della modulazione del contributo di costruzione.
deliberazione Assemblea legislativa Emilia-Romagna n. 186/2018
i Comuni possono motivatamente aumentare i valori unitari sino a un massimo del 15%, sulla base delle politiche insediative locali
L’aumento degli oneri U1 e U2 fino al 15% è una facoltà comunale collegata alle politiche insediative locali; la motivazione può essere ricavata anche dagli strumenti di pianificazione generale, considerati unitariamente con la deliberazione applicativa.
art. 2, comma 4, RUE del Comune di Bologna
Costituisce la base regolamentare per l’aggiornamento delle schede tecniche di dettaglio oggetto della deliberazione n. 94/2019.
Massime di principio
- Gli atti amministrativi generali non sono soggetti agli obblighi di partecipazione procedimentale previsti dalla l. 241/1990, sicché l’amministrazione non è tenuta a convocare o coinvolgere le associazioni rappresentative degli interessi incisi dall’atto, salvo specifiche disposizioni speciali.
- Quando la disciplina regionale consente al Comune di modulare gli oneri di urbanizzazione in funzione delle politiche insediative locali, la scelta di aumentare gli importi entro il limite normativo può essere motivata mediante una lettura coordinata della deliberazione applicativa e degli strumenti di pianificazione urbanistica generale.
- Se la disciplina regionale configura ulteriori riduzioni del contributo di costruzione come facoltà dell’amministrazione, non occorre una motivazione specifica per la scelta di non avvalersene e di confermare i valori ordinari stabiliti a livello regionale; è la scelta discrezionale di applicare la riduzione a richiedere una motivazione.
- Un atto successivo non è meramente confermativo quando è adottato all’esito di una nuova istruttoria, di una nuova ponderazione degli interessi e di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, anche se riproduce il contenuto dell’atto precedente; in tal caso l’atto successivo deve essere autonomamente impugnato.
- L’impugnazione di un atto divenuto non più efficace non conserva utilità quando le medesime prescrizioni siano state nuovamente adottate in strumenti urbanistici successivi, autonomi e non impugnati: il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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