Sentenza n. 1226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 18173/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 18173/2024, che aveva dichiarato inammissibile e respinto nel merito il ricorso contro la graduatoria degli indennizzi per gli allevamenti di visoni e contro la riduzione delle risorse disponibili
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile, per conflitto di interessi tra i ricorrenti, il ricorso cumulativo proposto contro il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e impegno degli indennizzi, nonché contro il decreto di riduzione del fondo. Il primo motivo d’appello deduceva l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che le domande e i motivi avrebbero potuto essere scissi e trattati separatamente. Gli ulteriori motivi riproponevano le censure di merito già formulate in primo grado, relative alla determinazione degli importi degli indennizzi e alla riduzione delle risorse finanziarie disponibili. Il contesto riguardava un fondo predeterminato e insufficiente a soddisfare integralmente le pretese degli allevatori, sicché ciascun appellante chiedeva un incremento della propria attribuzione, potenzialmente a detrimento dell’altro co-ricorrente e degli ulteriori beneficiari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo. Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando le posizioni dei ricorrenti siano pienamente omogenee e sorrette da un interesse sostanzialmente unitario; è invece inammissibile quando sussista un conflitto di interessi attuale o anche potenziale. Nel caso concreto, le risorse del fondo erano predeterminate e insufficienti rispetto all’ammontare complessivo delle domande. L’eventuale attribuzione di una somma maggiore a uno dei ricorrenti avrebbe quindi necessariamente ridotto le risorse disponibili per l’altro e per gli altri beneficiari. Le posizioni non erano pertanto riconducibili alla tutela di un interesse comune, ma riguardavano utilità individuali reciprocamente concorrenti. Il giudice ha escluso che fosse possibile scindere o selezionare i motivi e le domande, poiché il conflitto strutturale tra le posizioni sostanziali rendeva il ricorso cumulativo radicalmente inammissibile. I motivi di merito sono stati dichiarati assorbiti. L’appellante è stato condannato alle spese del grado in favore delle parti appellate costituite; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 1, commi 980, 982 e 983, l. 30 dicembre 2021, n. 234
Il comma 980 ha disposto il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di visoni e di animali destinati alla produzione di pellicce; il comma 982 ha istituito un fondo per gli indennizzi; il comma 983 ha demandato a un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione.
La legge ha previsto il divieto di allevamento e un fondo di importo determinato per gli indennizzi, con criteri attuativi demandati alla normazione ministeriale.
D.M. 30 dicembre 2022, n. 667724
Qualora l’ammontare degli indennizzi riconosciuti eccedesse o risultasse inferiore alle risorse disponibili sul fondo, i valori economici per il calcolo degli indennizzi sarebbero stati ridotti o aumentati proporzionalmente.
Il decreto ha previsto il ricalcolo proporzionale degli indennizzi in caso di eccedenza o insufficienza delle risorse disponibili.
D.M.T. 6 giugno 2023, n. 42235
Riduzione dell’entità del fondo destinato agli indennizzi per gli allevatori di visoni.
Il decreto ha ridotto le risorse finanziarie disponibili, determinando la necessità di ridimensionare gli importi spettanti ai beneficiari.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano pienamente omogenee e siano sorrette da un interesse sostanzialmente unitario.
- Il ricorso collettivo è inammissibile quando tra i ricorrenti sussista un conflitto di interessi attuale o potenziale, anche se le censure dedotte contro l’atto amministrativo presentano profili comuni.
- Quando più ricorrenti chiedono una maggiore attribuzione a valere su un fondo predeterminato e insufficiente a soddisfare integralmente le pretese di tutti i beneficiari, l’interesse di ciascuno è potenzialmente contrapposto a quello degli altri, poiché l’accoglimento della domanda di uno può ridurre l’utilità conseguibile dagli altri.
- In presenza di un conflitto strutturale tra le posizioni sostanziali dei co-ricorrenti, il giudice non può scindere il ricorso cumulativo selezionando le domande o i motivi accomunati da interessi omogenei: l’inammissibilità riguarda il ricorso proposto congiuntamente nel suo complesso.
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