Sentenza n. 5793/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica con accredito di euro 2.500,00, liquidando però le spese del primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante non ha contestato il riconoscimento del diritto sostanziale alla Carta elettronica, già disposto dal TAR, ma esclusivamente la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado. Ha dedotto che la liquidazione di euro 500,00 fosse meramente simbolica, non conforme ai parametri dei decreti ministeriali sui compensi forensi e lesiva del decoro professionale, dell’effettività della tutela giurisdizionale e delle disposizioni in materia di spese processuali. In particolare, ha sostenuto l’inderogabilità dei minimi risultanti dai parametri ministeriali, richiamando l’art. 2233 c.c., gli artt. 24, 111 e 113 Cost., l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 6 CEDU e gli artt. 26 e 88 c.p.a. Ha inoltre contestato che il carattere seriale della controversia potesse giustificare la riduzione delle spese e ha chiesto la riforma della sentenza con liquidazione di euro 1.189,00 oltre accessori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, rideterminandole equitativamente in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. L’unico limite legale è il divieto di liquidare somme simboliche e non conformi al decoro professionale, previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c. Tuttavia, una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri, priva di adeguata motivazione, può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza spiegare adeguatamente la quantificazione né giustificare una parziale compensazione. La serialità, inoltre, non era sufficiente a giustificare la riduzione, potendo anzi aggravare la posizione dell’amministrazione che aveva reiteratamente negato una pretesa già riconosciuta in sede giudiziaria. Considerati la natura della causa, la sua unicità tematica e l’impegno richiesto, le spese del primo grado sono state fissate in euro 800,00. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento e della richiesta dell’appellante superiore alla somma riconosciuta.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale indicato dal Collegio alla discrezionalità nella liquidazione: non possono essere riconosciute somme meramente simboliche o non consone al decoro professionale.
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 13 l. n. 247/2012
Prevede la pattuizione del compenso professionale e il ricorso ai parametri ministeriali quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
D.M. n. 55/2014, artt. 4 e 5
i valori medi delle tabelle possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri ministeriali costituiscono il criterio di riferimento per la liquidazione giudiziale, ma non configurano minimi inderogabili; lo scostamento apprezzabile deve essere motivato.
D.M. n. 147/2022
Ha aggiornato i parametri per la liquidazione dei compensi professionali richiamati dal Collegio.
artt. 24 e 113 Cost.
La liquidazione manifestamente insufficiente e immotivata delle spese può compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
È richiamato quale fondamento sovranazionale del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 26 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicabili alla regolazione delle spese processuali.
art. 91 c.p.c.
È richiamato quale disciplina generale della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma criteri di riferimento dai quali il giudice può discostarsi, purché esponga una motivazione adeguata quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante.
- La discrezionalità del giudice nella regolazione e liquidazione delle spese processuali incontra il limite del divieto di liquidare somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, accompagnata da una motivazione meramente apparente o generica, può violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- Il carattere seriale della controversia, considerato isolatamente, non giustifica una riduzione immotivata delle spese processuali; quando l’amministrazione persista nel negare una pretesa già riconosciuta come fondata in numerosi giudizi, la serialità può concorrere a escludere la compensazione o una drastica riduzione delle spese.
- In sede di appello avente a oggetto la sola liquidazione delle spese, il giudice può procedere direttamente a una nuova quantificazione equitativa, riformando la statuizione del primo giudice senza riesaminare il merito della pretesa sostanziale.
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