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Sentenza

Sentenza n. 1268/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2288/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 20 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202503944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva imposto l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, per l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, il Ministero è stato condannato a erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza l’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notificazione della sentenza del Tribunale fino al saldo. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.000,00 per le spese di giudizio, oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario può essere posta a fondamento dell’ottemperanza quando risulta passata in giudicato; nel caso concreto il passaggio in giudicato era attestato dalla cancelleria del Tribunale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità; tale titolo deve essere notificato all’Amministrazione prima dell’esecuzione giudiziale.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione, pur avendo ricevuto il titolo esecutivo, non vi abbia dato integrale esecuzione.
  • Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’esecuzione giudiziale del titolo presuppone la notificazione della sentenza munita dell’attestazione di conformità e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’assenza di prova dell’integrale adempimento da parte dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici già preposti alla gestione della spesa pubblica svolge funzioni rientranti nei propri compiti istituzionali e, per tale ragione, non ha diritto a un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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